Pensioni 2017

12 Apr 2017 - Notiziari dai Dipartimenti

Cosa cambia …

Si premette che nel 2017, come è avvenuto nel 2016, i requisiti per l’accesso alla pensione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria rimangono invariati. Per centrare l’uscita è necessario perfezionare almeno 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, 66 anni e 1 mese per le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (pensione anticipata). 

Resta inteso che in tale ultimo caso i lavoratori non vedranno applicarsi fino al 31.12.2017 alcuna riduzione sull’assegno pensionistico, anche se non hanno compiuto i 62 anni di età al momento della liquidazione del primo rateo.

Pertanto, a prosecuzione della scheda tecnica sull’APE (acronimo di “anticipo pensionistico”), allegata al notiziario CSE n. 07/2016 del 03.10.2016 in cui si denunciava “l’invenzione da parte del Governo Renzi e della Triplice Confederale del nuovo animale: l’APE BANCARIA”, si vanno a commentare le novità e/o le  conferme, introdotte dalla legge di bilancio 2017.

 

Opzione donna 

Come per il 2016, per effetto di una modifica contenuta nella legge di stabilità 2017 (art. 1 comma 25-226) viene prorogata l’uscita anche delle lavoratrici  che hanno raggiunto  57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi a tutto il 31.12.2015, ma la liquidazione della pensione avviene con il sistema di ricalcolo contributivo (con una decurtazione di circa il 25%-35% rispetto il retributivo), anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015.

Da sottolineare che la richiesta può essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non solo al momento del raggiungimento dei requisiti (messaggio INPS n.9231 del 28.11.2014) e che le restrizioni previste dall’INPS, con circolari 35 e 37 del 14.3.2012 termine ultimo – 31.12.2015 – entro il quale doveva maturarsi  la decorrenza della prestazione, sono venute meno. Il tutto confermato con circolare INPS n.45/2016.  

 

APE

Non è un anticipo del pensionamento (cioè un pre-pensionamento con riduzione dei requisiti) bensì un “anticipo” finanziario della stessa natura dei prestiti al consumo, nel caso dell’APE volontaria, prestito che il pensionato dovrà restituire con tanto d’interesse (rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni) e con polizza assicurativa per la pre-morienza, detraibili fiscalmente.

L’APE che non può avere una durata inferiore a 6 mesi, sarà erogata con decurtazioni che vanno fino al 20/25% della pensione per l’APE volontaria, sarà operativa dal 1.5.2017 fino al 31.12.2018. Si può smettere di lavorare a 63 anni di età, con un requisito minimo contributivo di 20 anni, e una pensione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (€700 mensili),  se nei successivi 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Nella prima decade di marzo 2017 è atteso apposito decreto operativo.

 

APE social

A carico dello Stato, è un sussidio assistenziale di accompagnamento fino alla pensione di vecchiaia (una sorta di reddito-ponte), non superiore a 1500 euro lordi sempre per lo stesso periodo dal 1.5.2017 al 31.12.2018. Consente di mettersi a riposo prima del tempo con almeno 30 anni di contributi, dai 63 anni di età con l’indennità a carico dello Stato che interviene per sole quattro categorie di lavoratori: 

  1. Disoccupati che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (NASPI o mobilità) da almeno tre mesi; 
  2. Invalidi con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni superiore o uguale al 74%;  
  3. Caregivers lavoratori che assistono da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado, convivente con handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92 
  4. Lavori Gravosii lavoratori dipendenti che svolgono, al momento della richiesta dell’APE, da almeno 6 anni di continuativa attività lavorativa con 36 (non 30 come gli altri) anni di contribuzione una delle 11 professioni che si elencano: 
    1. operai industri estrattiva edilizia e manutenzione edifici
    2. conduttori di gru, macchinari mobili per perforazione nelle costruzioni
    3. conciatori di pelli e pellicce
    4. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
    5. conduttori di mezzi pesanti e camion
    6. professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
    7. addetti all’assistenza personale di persone non –autosufficenti
    8. professori di scuola pre-primaria
    9. facchini, addetti spostamento merci e assimilati
    10. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
    11. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Da precisare che i termini di pagamento del TFR o TFS per i dipendenti pubblici inizierà a decorrere, non dalla data di accesso all’APE agevolata, ma dalla data prevista dalla legge Fornero. Comunque seguirà apposito DPR operativo. 

 

Lavoratori precoci

Dopo diversi anni la legge di bilancio reintroduce la disciplina per i lavoratori precoci cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 19° anno di età che possono andare via dal 1 maggio 2017 con un requisito di anzianità contributiva di 41 anni e fanno parte, oltre che delle categorie summenzionate (disoccupati, invalidi, caregivers, lavori gravosi) anche di quella dei  lavoratori usurati ai sensi del D.lgs. 67/11.

 

Uscite agevolate 

L’ordinamento continua a riconoscere uscite agevolate per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, per gli autoferrotranvieri, i marittimi e per gli iscritti al fondo volo.

 

Mansioni usuranti

Anche gli addetti alle mansioni usuranti ai sensi della D.lgs 67/11 possono uscire con un anno di anticipo. A decorrere dal 1.1.2017 i lavoratori in questione potranno andare via subito dopo aver raggiunto il quorum 97,60 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure di con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi. 

 

8°Salvaguardia

L’altra novità è l’ottava salvaguardia per altri 30700 lavoratori che a tutto il  2011 avevano siglato accordi per la cessazione dal servizio o avevano comunque concluso il rapporto di lavoro.

In questa salvaguardia vengono inclusi:

-11000 posti per lavoratori in mobilità cessati entro il 2014 che maturano la decorrenza entro 36 mesi dalla fine dell’ammortizzatore sociale;

-9200 contributori volontari autorizzati prima del 4.12.2011, con almeno un contributo volontario al 6.12.2011, che maturano la decorrenza non oltre il 6.1.2019;

-1200 contributori volontari con almeno un contributo volontario tra il 2007 e il 2013 e senza un posto a tempo indeterminato al 30.11.2013 che maturano decorrenza non oltre il 6.1.2018;

-7800 esodati entro il 2012 o licenziati tra il 2007 e il 2011 che raggiungono la pensione entro il 6.1.2019;

-700 lavoratori in congedo nel 2011 per assistere figli con grave disabilità;

-800 lavoratori a tempo determinato che hanno concluso il contratto tra il 2007 e il 2011 e non hanno trovato impiego a tempo indeterminato.

 

Estensione  No -Tax Area

Il Governo allarga la No -TAX Area per i pensionati under 75, ma i nuovi limiti e scaglioni sono risibili rispetto all’aumento delle imposte di questi tempi. 

 

14-esima  

La quattordicesima ai pensionati sarà pagata , anche a chi incassa tra 1,5 e 2 volte il minimo pensionistico e crescerà del 30% per chi la incassa già. 

 

Cumulo gratuito, ma ricongiunzione onerosa

Il cumulo, ai sensi della legge 228/2012 è un meccanismo, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, cioè quella accreditata in più casse della previdenza obbligatoria, frutto di carriere lavorative discontinue (ad esempio INPS-OBG con Cassa Lavoratori autonomi, Gestione separata INPS, ex INPDAP, Fondo Volo, Elettrici, Casse Professionali Forensi, Dottori Commercialisti, ecc). I  lavoratori possono cumulare i periodi assicurativi accreditati, senza oneri a  carico, e contestualmente fare la revoca della ricongiunzione o totalizzazione eventualmente esercitata , se non ancora liquidata, chiedendone  il rimborso entro il 31.12.2017.

Con il cumulo, dal 1.1.2017 sarà possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento cioè, a differenza della totalizzazione (sistema contributivo), la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo, ove applicabile, fermo restando il sistema contributivo dal 1.1.2012.

Gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione non saranno abrogati, ma continueranno ad esistere ed essere disponibili per i lavoratori, se più convenienti.

Torneremo su questo argomento avendo a disposizione le circolari operative dell’INPS.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

Scarica il notiziario in allegato pdf


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