CCNL 2016-2018 Elemento perequativo non conta né per la Quota A di pensione né per la buonuscita!

3 Set 2018 - Notiziari FLP, Slider

Con messaggio n.3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di fatto parzialmente riconosciuto la valutazione ai fini pensionistici dell’elemento perequativo, compenso temporaneo riconosciuto nella tornata contrattuale 2016/2018 dei dipendenti pubblici che viene pagato mensilmente dal marzo 2018 fino al 31.12.2018 (Comparto Funzioni Centrali, Comparto Funzioni Centrali, Comparto Istruzione e Ricerca, Comparto Sanità).

         Infatti lo stesso, non è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione, ma viene inserito nella quota B, alla stregua degli altri compensi accessori.

         Magra consolazione è, che, per questo motivo, l’elemento perequativo non può essere computato tra i compensi soggetti a decurtazione (retribuzione virtuale), per gli eventi di malattia.

         Lo stesso compenso, inoltre, come tra l’altro stabilito nei vari CCNL, non concorre alla determinazione della prestazione per i trattamenti di fine servizio né TFS (Indennità di buonuscita) né TFR e pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

         Dettagli maggiori sul messaggio INPS…

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

Notiziario FLP n.38

Allegato 1

Allegato 2

 


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