CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI

21 Feb 2018 - Notiziari FLP, Slider

NELL’IPOTESI DI CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA FIRMATO DA CGIL, CISL E UIL, NON SI APPLICANO AI DOCENTI LE NUOVE “REGOLE” RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA
Una categoria “discriminata” o, visto che i firmatari del contratto (Scuola, Università e Ricerca) lo stanno rivendicando come merito, le cose stanno diversamente?

Uno degli aspetti più controversi – e più contestati dalla FLP – del nuovo contratto del Comparto Funzioni Centrali è quello del diritto alla salute che viene fortemente compromesso dalla limitazione a 18 ore, comprese il viaggio, della possibilità, nella quasi totalità dei casi, di eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, dando attuazione per via contrattuale alla circolare Madia (Circolare Funzione Pubblica n. 2/2014) che proibiva l’istituto della malattia in caso di visite specialistiche ed esami diagnostici in cambio di 3 giorni di permesso, annullata dal TAR su ricorso della FLC CGIL.

Conosciamo le spiegazioni, contraddittorie, date in queste settimane dai firmatari del contratto Funzioni Centrali: prima hanno detto che tutto restava come prima, poi hanno iniziato ad ammettere che le regole cambiavano ma se spariva, di fatto, il trattamento malattia, c’erano comunque tre giorni aggiuntivi per visite e diagnostica. Fino ad arrivare alla recente giustificazione, fornita dalla FP CGIL, che i sindacati sono stati quasi costretti a firmare le nuove regole perché o si cambiava per contratto o sarebbe intervenuta la legge unilateralmente.

Poi però è stata firmata, lo scorso 9 febbraio, la preintesa del nuovo contratto del Comparto Istruzione e Ricerca, e abbiamo “scoperto” che le nuove “regole” sulle prestazioni specialistiche sono state introdotte per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) ma non per i docenti.

Ci chiediamo: è solo un caso che la preintesa del CCNL Istruzione e Ricerca (firmata dalla FLC CGIL) non preveda per i docenti queste “generose” 18 ore, ma mantenga la normativa precedente?

 

È un caso che questo succeda proprio nel comparto in cui è stata impugnata (dalla FLC CGIL) la Circolare unilaterale della Funzione Pubblica n. 2/2014?

Dobbiamo ritenere che, adesso, i docenti possano essere considerati una categoria “discriminata” rispetto alle altre che invece usufruiranno della munifica novità introdotta dai sindacati per gli altri lavoratori?

Come mai, i firmatari del contratto Istruzione e Ricerca rivendicano come un merito il non aver cambiato la normativa precedente in materia di permessi retribuiti?

Siamo certi che esisterà una spiegazione o che questa, come capitato nelle scorse settimane, sarà abilmente confezionata ad arte sul momento.

In questo caso, non potendo intervenire direttamente come sindacato davanti ai giudici, trattandosi di un diritto soggettivo alla salute e alla vita, la FLP ha deciso di offrire a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alla FLP – compresi gli iscritti alla FP CGIL – la difesa legale in tutti quei casi nei quali, e ci auguriamo non avvenga mai, un lavoratore avendo terminato le ore disponibili (compresi altri permessi e ferie) venga punito o licenziato per essersi preoccupato della propria salute e della propria vita utilizzando l’istituto della malattia.

Ci auguriamo che nel frattempo anche la FP CGIL (e gli altri sindacati) voglia(no) per iscritto assicurare i lavoratori che eventuali conseguenze che potessero derivare a coloro che si atterranno alle interpretazioni rassicuranti da loro diffuse, saranno integralmente risarciti dai sindacati firmatari del contratto del Comparto Funzioni Centrali e garantiti dal patrimonio di questi ultimi.

                                                        La Segreteria Generale FLP

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