Termini unificati prescrizione contributi non versati da Amministrazioni Pubbliche

6 Ott 2017 - Notiziari FLP, Slider

Controllate all’INPS, prima del 1.1.2018, le vostre posizioni assicurative!

Con la circolare n.94 del 31/05/2017, che si allega, l’INPS estende alla Gestione Pubblica, le casse amministrate in precedenza dall’INPDAP, la disciplina della prescrizione della contribuzione pensionistica prevista per l’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Le novità importanti introdotte dalla circolare sono:

  • l’estensione alle amministrazioni pubbliche di quanto previsto per le aziende private in termini di prescrizione dei contributi non versati, che scende da 10 a 5 anni;
  • l’impossibilità di computare i periodi di lavoro, non coperti dal versamento dei contributi prescritti.

Affermato il principio dell’univocità della prescrizione quinquennale, ai sensi della L.335/95 (Legge Dini), la circolare effettua una distinzione, per quanto attiene gli effetti del mancato versamento dei contributi, tra le casse CPDEL, CPS, CPUG (rispettivamente Cassa pensioni dipendenti enti locali, Sanitari, Ufficiali giudiziari) e le casse CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato, alla quale sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi tra gli altri i dipendenti civili e militari dello Stato, quelli delle agenzie nazionali – ex d. lgs.30/7/1999, n. 300 – delle autorità indipendenti e delle università statali) e CPI (Cassa Pensioni Insegnanti delle scuole primarie paritarie – pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali).

Per le prime, in assenza di versamento della contribuzione per il decorso temine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di pensione spettante, ovvero  “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” (comma 1 Art.31 L.610/1952).

Per quanto riguarda le casse CPDEL, CPS, CPUG, quindi, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento) mentre  i datori di lavoro che versano i contributi in tali casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Pertanto l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura della mancato versamento.

Tale disposizione non può invece essere estesa ed applicata alle casse CTPS e CPI, per le quali, ai sensi della citata circolare INPS, si applicano le disposizioni vigenti per l’AGO, con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, (una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale), non potranno esser computati ai fini sia della misura che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia.

Decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione e l’Istituto è impossibilitato a riceverla, anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento in via spontanea da parte del debitore,(in questo caso le amministrazioni pubbliche ricomprese nella CTPS e nella CPI.).

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria (AGO) e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire  una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.  (…)  Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli su esibizione all’INPS di documenti di data certa dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il Lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia (per mancanza di atti certi relativi al suo rapporto di lavoro) può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca  all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione.” (Art.13 L. n.1338/1962).

Per quanto riguarda le casse CPDEL, CPS, CPUG il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Pertanto l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.

Una considerazione finale: viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le casse di appartenenza sopra citate, è del tutto evidente la necessità di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima del 01 gennaio 2018, data di decorrenza delle circolare n. 94/2017.

In particolare, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS, che consentono solo richieste “on line”, ed in considerazione delle norme applicabili alle casse CTPS e CPI, invitiamo, con urgenza, i dipendenti delle amministrazioni iscritte a queste ultime a fare richiesta del PIN dispositivo, che può essere fatta “on line” oppure richiesto alla sede INPS di appartenenza presentando il documento d’identità. In questo caso il PIN è rilasciato nella stessa giornata.

Una volta in possesso del PIN, accedere nel sito dell’INPS alla procedura “estratto conto contributivo” e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui vi fossero anomalie (periodi mancanti), accedere alla procedura RVA (revisione posizione assicurativa) e richiedere la sistemazione della propria posizione.

Questa procedura, per la quale potete rivolgervi anche a un Patronato, interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla circolare INPS.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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