VISITE FISCALI, ECCO LE NUOVE REGOLE NEL PUBBLICO IMPIEGO

8 Gen 2018 - Notiziari dai Dipartimenti, Slider

DECRETO  17 ottobre 2017, n. 206
Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221 –G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017)

 

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 13/01/2018

Il provvedimento, adottato a seguito della Riforma della Pubblica Amministrazione (Dlgs 75/2017), fissa le regole per lo svolgimento degli accertamenti per i dipendenti pubblici assenti per malattia a seguito della creazione del Polo Unico sulle visite fiscali in capo all’INPS dallo scorso 1° settembre 2017.

La visita fiscale può essere disposta d’ufficio dall’Inps o su richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’istituto di previdenza.

La novità principale riguarda però lo svolgimento delle visite con l’espressa previsione che possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale allo scopo di rafforzare i controlli sugli abusi. Insomma si apre alla possibilità di bussare alla porta del dipendente assente anche due o più volte, una novità assoluta per il pubblico. La visita si ripeterà soprattutto nei casi di ‘alert’, ovvero quando il cervello informatico dell’Inps segnalerà un sospetto. Resta fermo, inoltre, il principio secondo il quale la visita scatta sin dal primo giorno se l’assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative. 

FASCE DI REPERIBILITÀ

Il suddetto Decreto avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e avrebbe dovuto definire al contempo le modalità per le visite fiscali. Avevamo avuto indirettamente sentore sul fatto che la Funzione Pubblica sembrava non intendesse seguire questa strada attraverso la lettura del parere del Consiglio di Stato (parere n. 1939 del 9.09.2017) sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che prevedeva il mantenimento dello status quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (“quattro ore” complessive di reperibilità per i privati, ben “sette” invece per i pubblici), che la Madia aveva giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli nel Pubblico Impiego.

Ebbene, la lettura dell’art. 3, comma 1, del Decreto conferma “per i dipendenti delle PP.AA. le fasce di reperibilità secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00”, mentre il successivo comma 2 precisa che “sussiste l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

Ci chiediamo: per quanto riguarda il settore privato, permangono le differenze?

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità’ i dipendenti per i quali l’assenza è’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 Riportiamo quanto previsto dall’art. 39 “Assenza per malattia”, del nuovo CCNL Funzioni Centrali, (non firmato dalla FLP), nello specifico dai commi:

  • L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza;
  • Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito;
  • Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti;
  • Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

RICORDIAMO CHE IL LAVORATORE ASSENTE, SENZA ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE, E’ SOGGETTO AD APPOSITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Sempre dal citato nuovo CCNL Funzioni Centrali  “Titolo VI, Responsabilità Disciplinare, Art. 62, Codice Disciplinare, c. 3, lett. a)”

 

  • La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001.

VISITA AMBULATORIALE

Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale dovrà rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. La visita ambulatoriale è disposta anche in caso di mancata accettazione dell’esito della visita da parte del lavoratore (nel qual caso il lavoratore è tenuto ad eccepire il dissenso rispetto alle risultanze del verbale al momento dello svolgimento della visita) o di mancata firma del verbale.

Altra precisazione contenuta nel decreto riguarda la guarigione anticipata. Per rientrare al lavoro prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Si rammenta che dalla Riforma delle visite fiscali restano esclusi il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario). Inoltre non potranno essere sottoposti ad accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale la cui competenza è dell’INAIL.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

 

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