Coordinamento Nazionale FLP Scuola
(organizza i lavoratori del settore SCUOLA) Coordinatore Generale: Carmelo Cerenzia
Sede: via Aniene 14 – 00198 Roma – telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
Cellulare 338 94 24 061 – sito internet: https://scuola.flp.it/ – e-mail: scuola@flp.it
Coordinamento Nazionale FLP Università
(organizza i lavoratori del settore UNIVERSITA’) Coordinatore Generale: Rosario Nicita
Sede: via Aniene 14 – 00198 Roma – telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: universita@flp.it – nicitarosario@yahoo.it

UBICAZIONE
L’Hotel Villa Serena*** è situato a pochi passi dall’ingresso principale delloStabilimento Termale (appena rinnovato ed ampliato)e Centro Benessere (300metri) di Castrocaro Terme.
STRUTTURA
L’Hotel è una piccola struttura alberghiera classificata come tre stelle, comoda per la
vicinanza con lo Stabilimento Termale e dotata di ogni confort.
Dispone di 24 camere, tutte con servizi privati, tv, telefono, aria condizionata. Wi-Fi.
All’esterno l’Area Benessere dell’Hotel dotata di Solarium con Idromassaggio da 6
posti per veri momenti di relax. Potrete ampliare i benefici delle cure termali con la
nostra Jacuzzi riscaldata fino a 42°. A disposizione dei clienti le biciclette mountain bike.
Via Antonio Gramsci 19, 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì)
Tel. 0543 767341 – Fax 0543 767444 – C.F. e P.Iva 02029250400
www.hotelvillaserena.net e-mail info@hotelvillaserena.net
TARIFFE IN PROMOZIONE
Vi elenchiamo le Tariffe giornaliere a Voi riservate per tutto l’anno 2018:
Bassa stagione (Maggio, Ottobre): € 48,00 Camera Singola;
€ 42,00 Camera Doppia;
Media stagione (Giugno, Luglio): € 50,00 Camera Singola;
€ 44,00 Camera Doppia;
Alta stagione (Agosto, Settembre): € 52,00 Camera Singola;
€ 46,00 Camera Doppia;
I prezzi indicati si intendono per persona, Iva inclusa per un soggiorno minimo 3 giorni con trattamento di Pensione Completa (esclus
i Ponti e Festività Nazionali) comprese Tasse e Servizio.
Le tariffe del presente accordo sono strettamente preferenziali e non potranno essere
in alcun modo divulgate con modalità che ne consentano la visibilità a terzi e ha durata triennale fino al 31 dicembre 2020
L’Autofficina Balbo Pietro si occupa della manutenzione frequente e periodica delle autovetture:
- pressione/sostituzione/rotazione pneumatici e convergenza
- liquido freni
- liquido di raffreddamento
- liquido per pulizia dei vetri e spazzole tergicristallo
- sostituzione luci
- sostituzione batteria con 3 anni di garanzia
- filtro olio motore e cambio olio motore
- controllo/ pulizia/ricarica aria condizionata
- tagliandi
- controllo generale stato e condizioni autovettura
- manutenzione e revisione cambi automatici Mercedes e Smart
L’Autofficina è in grado di fornire una vasta gamma di motori nuovi e revisionati.
L’Autofficina, inoltre, effettua diagnosi elettroniche computerizzate con apparecchiatura diagnostica su ogni tipo di autovettura. L’Autofficina è specializzata ed esperta in motoristica tedesca: in particolare Mercedes, Smart, WW, Audi e BMW.
L’Autofficina grazie alla collaborazione con altri partners è in grado di offrire anche altri servizi:
- carrozzeria (con accordo ANIA)
- revisioni auto
- soccorso stradale
ACCORDO DI CONVENZIONE
tra
la C.S.E. (Confederazione Indipendente Sindacati Europei), rappresentata dal Responsabile del Settore Convenzioni, Mirko Novelli, con sede operativa sita in Roma in via Aniene, 14
(di seguito denominata “CSE”) e
l’Autofficina Balbo Pietro, sita in Roma in via Nicolò Piccinni n.69, P.Iva 10261810583, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pietro Balbo, in seguito denominato “Convenzionata”9
(di seguito denominato “Convenzionato”)
PREMESSO CHE
- la CSE, Confederazione Sindacale maggiormente rappresentativa, si prefigge tra le sue finalità quelle di proporre, organizzare e gestire attività sociali, culturali, ricreative e sportive per i soci iscritti e, a tal fine, può raggiungere e stipulare tutti gli accordi diretti a garantire la realizzazione degli scopi fissati dallo statuto nonché svolgere attività connesse e affini agli obiettivi preposti e compiere ogni atto necessario a concludere qualsiasi operazione contrattuale utile alla realizzazione delle finalità indicate o comunque attinenti alle medesime;
- la CSE rappresenta in questa convenzione anche tutte le Federazioni e i Sindacati ad essa aderenti ai quali, pertanto, si applicherà la presente convenzione;
Le parti di comune accordo,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Con il presente accordo (di seguito denominato il “Contratto”) il Convenzionato si impegna ad offrire a tutti i soci iscritti alla CSE (alle Federazioni e ai Sindacati ad essa aderenti) e ai loro familiari una riduzione delle tariffe sulle attività/a, i servizi/a e i prodotti forniti secondo l’offerta acclusa alla presente e a mantenere inalterate le condizioni praticate per tutta la durata del Contratto.
Art. 2 – Durata, costi e rinnovo della convenzione
2.1. Il Contratto avrà durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non comporta alcun onere per le parti.
2.2. Alla scadenza il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata, salvo eventuale nuova proposta formulata dal Convenzionato e sottoposta all’accettazione da parte della CSE o disdetta da far pervenire alla CSE.
Art. 3 – Identificazione dei soci CSE (e delle Federazioni e Sindacati aderenti)
Le condizioni pattuite saranno applicate a fronte di presentazione della tessera sindacale o dichiarazione rilasciata dalle segreterie.
Art. 4 – Pubblicizzazione dell’accordo
Ciascuna delle parti:
4.1. consente espressamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati;
4.2. si impegna a dare la massima diffusione possibile dell’accordo ai propri iscritti;
4.3. potrà pubblicizzare sui propri siti internet la convenzione siglata creando un’apposita vetrina.
Art. 5 – Recesso
5.1. La CSE (e le Federazioni e Sindacati aderenti) si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, qualora non ritenga più sussistenti, nella convenzione, le condizioni di convenienza per i suoi assistiti.
5.2. Il recesso e/o eventuale nullità e/o annullamento del presente accordo e/o anche solo una parte di esso, salvi gli effetti, non potrà mai dare luogo – per qualsivoglia ragione o causa –a pretesa alcuna di una parte nei confronti dell’altra.
Letto, firmato e sottoscritto.
Roma, lì 07 marzo 2018.
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