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	<title>not cse flp pensionati Archivi - FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</title>
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	<title>not cse flp pensionati Archivi - FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</title>
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	<item>
		<title>Messaggio INPS: via alle domande di pensione per Quota 103</title>
		<link>https://www.flp.it/messaggio-inps-via-alle-domande-di-pensione-per-quota-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 13:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Notiziari CSE FLP Pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[not cse flp pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Messaggio INPS: via alle domande di pensione per Quota 103, Opzione Donna e anticipata contributiva. Con messaggio n. 454 del 1° febbraio u.s., qui allegato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensionamento è stato implementato e adeguato alle novità introdotte con la legge di bilancio 2024, per quanto attiene “quota [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flp.it/messaggio-inps-via-alle-domande-di-pensione-per-quota-103/">Messaggio INPS: via alle domande di pensione per Quota 103</a> proviene da <a href="https://www.flp.it">FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 24px; color: #f0ce48;">Messaggio INPS: via alle domande di pensione per Quota 103, Opzione Donna e anticipata contributiva.</span><br />
</strong><span id="more-14374"></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Con messaggio n. 454 del 1° febbraio u.s., qui allegato<strong>, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensionamento è stato implementato e adeguato alle novità introdotte con la legge di bilancio 2024, per quanto attiene “quota 103”, “opzione donna” e “pensione anticipata interamente contributiva</strong>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>Dunque, i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti potranno da subito presentare le loro istanze utilizzando a tal proposito i consueti canali</u>: direttamente dal sito internet <a style="color: #02299a;" href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> , con accesso tramite SPID; attraverso gli Uffici di Patronato; infine, chiamando il CCI (Contact Center Integrato) al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (a pagamento da rete mobile con costi in base al proprio gestore).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">A beneficio di quanti interessati, ricordiamo i requisiti per accedere alle tipologie di pensione di cui sopra:</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>QUOTA 103</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>Si accede con </u><u>41 anni di contributi e 62 anni di età (62+41 = 103)</u>, ma con nuovi e peggiorativi vincoli rispetto al 2023: <u>ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico</u>, che ne ridurrà l’importo a regime; <u>fino al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni), l’importo massimo erogabile è in misura pari a 4 volte il trattamento minimo</u> (invece di 5 volte come nel 2023) e dunque con un assegno inferiore fino al raggiungimento dei 67 anni; infine, <u>allungamento della <strong>“</strong>finestra mobile</u>” che diventa di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori pubblici (nel 2023 è stata pari a 3 mesi per i primi  e 6 mesi per i secondi).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Inoltre, per chi matura “quota 103”, <u>è stato confermato anche per il 2024 l’incentivo al posticipo del pensionamento</u>, e cioè la possibilità di scelta del lavoratore di restare in servizio optando per l’accredito in busta paga della quota di contribuzione a suo carico (9,19%), che però ridurrà poi l’assegno pensionistico a regime.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>OPZIONE DONNA</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>Si accede solo se la lavoratrice interessata rientra nelle tre categorie dell’APE social</u> (disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi aperti;  caregiver familiari; invalide minimo al 74%), occorrono <u>35 anni di contributi al 31.12.2023</u>, ma con un aggravio del requisito d’età rispetto al 2023 (<u>61 anni</u> al posto dei 60 anni), escluse le dipendenti o licenziate di aziende in crisi con tavoli aperti a cui è richiesta un’età di 60 anni; inoltre, previsto lo sconto di un anno per chi ha un figlio (esce a 60 anni) e fino a due anni per chi ha due i più figli (esce a 59 anni).</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>PENSIONE ANTICIPATA INTERAMENTE CONTRIBUTIVA </strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Questa opzione è riservata ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro successivamente all’entrata in vigore della prima riforma pensionistica (c.d. “riforma Dini”, dal 01.01.1996), <u>richiede almeno 20 anni di contributi effettivi</u> (al netto di eventuali accrediti figurativi) <u>e prevede un calcolo totalmente contributivo dell’assegno pensionistico</u>, che comunque deve al minimo essere pari a <u>3 volte l’importo dell’assegno sociale</u> (nel 2023 era invece di 2,8 volte), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>Queste le opzioni di pensione anticipata oggetto del messaggio INPS, per le quali è possibile da subito presentare le domande di pensionamento</u>, che offrono tutte una maggiore flessibilità (ancorché in questo anno 2024 con requisiti ulteriormente inaspriti) rispetto alle due storiche possibilità offerte dalla Fornero: pensione di vecchiaia a 67 anni o pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contributi (1 anno in meno per le donne).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">In ogni caso, i lavoratori pubblici che raggiungono i requisiti di pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), sono collocati d’ufficio in pensione a 65 anni d’età.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><strong><br />
<span style="color: #02299a;">Il coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati</span></strong></span></h3>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2024/Msg_INPS_454_01022024_presentazione_domande_telematiche_pensione.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="Scarica il messaggio" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><span style="color: #02299a;">Scarica il messaggio</span></figcaption></figure>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2024/NotCSEFLP_Pens0424_msg_INPS_al_via_istanze_pensionamenti_anticipati_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="Scarica il notiziario" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><span style="color: #02299a;">Scarica il notiziario</span></figcaption></figure>
<p>L'articolo <a href="https://www.flp.it/messaggio-inps-via-alle-domande-di-pensione-per-quota-103/">Messaggio INPS: via alle domande di pensione per Quota 103</a> proviene da <a href="https://www.flp.it">FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Considerazioni e iniziative</title>
		<link>https://www.flp.it/considerazioni-e-iniziative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Notiziari CSE FLP Pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[not cse flp pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Considerazioni e iniziative in merito alla sentenza C.C. sulla RIA Interessa i pensionati che hanno maturato i 5 – 10 &#8211; 20 anni di servizio nel periodo 1991-1993 Ci pervengono, oramai quasi giornalmente, da parte di tante pensionate e tanti pensionati già in servizio presso le PP.AA. centrali, richieste di chiarimento e di indicazioni sul [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24px; color: #f0ce48;"><strong>Considerazioni e iniziative in merito alla s</strong><strong>entenza C.C. sulla RIA</strong></span></h3>
<p><span id="more-14364"></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24px; color: #02299a;"><strong>Interessa i pensionati che hanno maturato i 5 – 10 &#8211; 20 anni </strong><strong>di servizio nel periodo 1991-1993</strong></span><!--more--></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Ci pervengono, oramai quasi giornalmente, da parte di tante pensionate e tanti pensionati già in servizio presso le PP.AA. centrali, richieste di chiarimento e di indicazioni sul “che fare” in merito ad una recente <strong>sentenza della Corte Costituzionale, la n. 4/2024 depositata l’ 11 gen. u.s., che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 3.12.2000, n. 388”</strong> (legge finanziaria 2001), che aveva stabilito che la proroga al 31.12.1993 della disciplina del rapporto di lavoro relativo al triennio 1988-1990 del personale dei Ministeri e altre categorie non modificava la data del 31.12.1990 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio prescritte (5, 10 e 20 anni) per il riconoscimento della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Come si ricorderà, il DPR 17.01.1990, n. 44 recava l’ultima disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti Ministeriali prima della sua contrattualizzazione (D. Lgs 93/1992) e, all’art. 9 commi 4 e 5, stabiliva le misure lorde della RIA destinate al personale con 5 anni di effettivo servizio e le relative maggiorazioni di 10 (misura doppia) e 20 anni di servizio (misura quadrupla) se maturate nel triennio 1991-1993.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">La crisi economica che l’Italia visse nei primi anni novanta (inflazione oltre il 20%!) fu allora alla base della dichiarata scelta del legislatore di prorogare al 31.12.1993 la disciplina fissata dal DPR 44/1990 che, pertanto, per logica, avrebbe dovuto comportare automaticamente anche la proroga della disciplina in materia di RIA, e dunque il riconoscimento di questo istituto in caso di 5-10-20 anni servizio maturati nel triennio 1991-1993.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Così però non avvenne, e il diniego delle Amministrazioni di riconoscere l’indennità anche nel triennio 1991-1993 fece da innesco a moltissime iniziative ricorsuali presso gli Organi della Giustizia amministrativa (molti dei quali però, val la pena di ricordare, nel corso degli anni a venire furono dichiarati estinti per perenzione). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Fu così che, per fronteggiare quell’imponente ondata di ricorsi e per evitare il rischio molto serio per la PA di soccombere in giudizio con le immaginabili ricadute finanziarie, il Parlamento negò la proroga fino a tutto il 1993 della disciplina ex art. 9 DPR 44/1990, che però oggi la Corte Costituzionale, pronunciandosi su richiesta del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi promossi da oltre 600 lavoratori della Difesa, ha dichiarato illegittima.  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Ovviamente, il pronunciamento della Corte Costituzionale (C.C.) ha avuto larghissima eco in tutto il Paese e ha generato comprensibili attese nei lavoratori ed ex lavoratori pubblici interessati, facendo da innesco a diverse iniziative sindacali, gran parte delle quali sono apparse però poco realistiche e alquanto demagogiche.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Dobbiamo allora chiederci in primis: <strong>chi è realisticamente interessato alla sentenza n. 4/2024 della C.C.?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Ebbene, sulla base degli approfondimenti operati da uno studio legale di fiducia e intrecciando la sentenza della C.C. con la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 36197/2023 sulla decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego, possiamo fissare alcuni punti e affermare conseguentemente con una qualche ragionevole certezza:</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>La sentenza della C.C., pur avendo efficacia erga omnes, non produce i suoi effetti favorevoli per il passato,</strong> <strong>atteso che la norma dichiarata illegittima non è stata né annullata né abrogata</strong>. <u>Dunque, non influisce sui rapporti ormai esauriti, ossia sorti precedentemente alla pronuncia della C.C</u>., e che risultino ormai chiusi e consolidati in forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili o, ancora, del decorso dei termini di prescrizione (quinquennale) dei crediti retributivi, che nel pubblico impiego contrattualizzato decorrono sempre dal momento di loro progressiva insorgenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 36197/2023).</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>E non produce effetti anche nei confronti di </u>quanti che, pur avendo maturato il diritto nel periodo 1991-1993 in forza della sentenza della C.C., <u>non ha mai agito innanzi all’autorità Giudiziaria, atteso che i crediti maturati nel 1991-1993 risultano inesigibili e prescritti già dopo 5 anni, in assenza di valide interruzioni dei termini inoltrate all’Amministrazione d’appartenenza</u>. Sul punto, infatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza 28.12.2023 n. 36197, confermando il principio per cui nel P.I., a differenza del privato, la prescrizione decorre in costanza di rapporto e dal momento di loro progressiva insorgenza.</span></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>La sentenza della C.C. produce invece effetti favorevoli in due circostanze ben precise:</strong></span></li>
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>nel caso di giudizi sospesi in ordine a ricorsi promossi nell’attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma</u> (ed è il caso di circa 600 colleghi/ex lavoratori del Ministero della Difesa, per i quali il Consiglio di Stato aveva rinviato al giudizio della Corte Costituzionale);</span></li>
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>nel caso in cui il ricorrente abbia sistematicamente interrotta la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini prima della relativa scadenza, e avendola reiterata periodicamente ad ogni quinquennio </u>(dagli elementi di conoscenza in nostro possesso, quasi nessuno).</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Se questo è il quadro di situazione, appare allora ben chiaro come  alcune iniziative sindacali volte a  promuovere la presentazione all’Amministrazione d’appartenenza di istanze individuali di ricostruzione della carriera e/o di riconoscimento del quantum maturato nel periodo 1991-1993 appaiono alquanto irrealistiche e finalizzate solo, seppur legittimamente, ad una azione di proselitismo,  che possono creare però false illusioni e attese a fronte del rischio evidente di un loro fallimento, atteso che prevedibilmente quelle istanze non troveranno accoglimento favorevole da parte dell’Amministrazione destinataria, e dell’altrettanto rischio reale, in caso di successivo ricorso in giudizio contro l’Amministrazione,  di essere condannati dal Giudice al pagamento delle spese di giudizio: dunque, dopo il danno anche la beffa, si potrebbe dire!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Questa è la nostra opinione, alla luce degli elementi di valutazione che sono oggi in nostro possesso rispetto al quadro normativo esistente e alle considerazioni che ci sono pervenute dallo studio legale di fiducia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Pur tuttavia, <u>comprendiamo bene la necessità di non lasciare nulla di intentato anche in vista di possibili scenari nuovi</u> che potrebbero delinearsi, anzitutto, in caso di auspicabili e positive iniziative del Governo finalizzate all’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Per questo, <u>abbiamo predisposto un fac-simile di istanza che le pensionate e i pensionati interessati potrebbero compilare in ogni sua parte e inviare per PEC o Raccomandata A/R alla Direzione Generale dell’Amministrazione di propria ex appartenenza</u>. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"> Per completezza di informazione, aggiungiamo che stiamo comunque anche valutando la percorribilità e l’utilità di una eventuale azione di risarcimento del danno patito dai lavoratori in ragione del mancato riconoscimento della RIA in termini di perdita di chance di guadagno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Ma, al di là dell’efficacia delle iniziative oggi messe di campo, <strong>il problema vero sta nell’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale</strong>: ci sono voluti 30 anni per avere ragione in merito alla applicabilità della RIA anche nel periodo 1991-1993, non ne devono in alcun modo trascorrere altrettanti per la sua applicazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Il problema è dunque squisitamente politico anche in considerazione delle ricadute economiche sul bilancio dello Stato e, per questo,  molto opportunamente, <u>la nostra Federazione, con nota a firma del proprio Segretario Generale, ha scritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  Alfredo Mantovano,   al Ministro dell’Economia e delle Finanze  Giancarlo Giorgetti  e al Ministro per la Pubblica Amministrazione  Paolo Zangrillo chiedendo <em>“</em></u><em><u>di conoscere quali iniziative intende assumere il Governo per dare piena ed immediata esecuzione alla sentenza della Corte”</u></em><u> , anche <em>“</em></u><em><u>allo scopo di evitare l’instaurarsi di un ulteriore contenzioso”.</u></em><u> <strong> </strong></u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Si fa riserva di dare tempestivamente conto degli eventuali, futuri sviluppi della vicenda.</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong>                             <span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati</span></strong></h3>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2024/NotCSEFLP_Pens0324_allegato_fs_domanda.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #02299a;">Scarica allegato</span></strong></figcaption></figure>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2024/NotCSEFLP_Pens0324_indicaz_sentenza_CC_RIA.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #02299a;">Scarica il notiziario</span></strong></figcaption></figure>
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			</item>
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		<title>Circolare INPS</title>
		<link>https://www.flp.it/circolare-inps-con-le-istruzioni-per-ottenere-lanticipo-tfs-tfr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 22:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Notiziari CSE FLP Pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[not cse flp pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Circolare INPS con le istruzioni per ottenere l&#8217;anticipo TFS/TFR Ancora nessun segnale sull’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale Con circolare n. 79 del 7 set u.s., allegata al presente Notiziario, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR, che interessa pensionati ex lavoratori pubblici. Il problema è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flp.it/circolare-inps-con-le-istruzioni-per-ottenere-lanticipo-tfs-tfr/">Circolare INPS</a> proviene da <a href="https://www.flp.it">FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="font-family: Lato; font-size: 24px; color: #f0ce48;"><strong>Circolare INPS con le istruzioni per ottenere l&#8217;anticipo TFS/TFR</strong></span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #02299a;"><span style="font-family: Lato; font-size: 18px;"><strong>Ancora nessun segnale sull’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale</strong></span><span id="more-13796"></span></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Con circolare n. 79 del 7 set u.s.,</strong> allegata al presente Notiziario, <strong>l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR, che interessa pensionati ex lavoratori pubblici</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;">Il problema è ben conosciuto: <u>nel settore pubblico il TFS destinato ai lavoratori pubblici viene erogato in tempi più lunghi rispetto al privato</u>, che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione dal servizio arrivando in alcuni casi addirittura fino ai 5 anni.<strong>  I</strong>n aggiunta, <u>la corresponsione del TFS ha tempi diversi in relazione alla somma maturata da erogare</u>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>D<u>al 2020 c’è la possibilità per il neo pensionato pubblico di richiedere in banca un anticipo del proprio TFS/TFR</u> in base a uno specifico accordo intercorso tra Governo pro tempore e ABI</strong>, pur nei limiti dell’importo netto di 45.000 € (alcune banche consentono però anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato),  ma con costi bancari molto elevati che arrivano oggi fino al 4-5 % su base annua<em>. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Più recentemente</strong> (vds. ns. <a style="color: #02299a;" href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2022/Not%20CSE%20FLP%20Pensionati/NotCSEFLP_Pens2022_anticipo_INPS_TFS_TFR_delibera_CdA.PDF">Notiziario n. 20 del 15.11.2022</a>) <strong>anche l’INPS ha reso possibile l’anticipo di TFS/TFR, con costi più contenuti</strong> (1% fisso dell’importo erogato con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum), ma che in ogni caso riducono l’importo del TFS esigibile. <strong>La circolare INPS n. 79 sopra richiamata fornisce ora chiarimenti e istruzioni per accedere all’anticipo INPS. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>I destinatari sono </strong><strong>tutti gli ex dipendenti pubblici, iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell&#8217;Inps</strong>, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro <strong>e che hanno titolo al TFR o al TFS, non ancora interamente erogato.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>L’INPS ricorda la condizione ineludibile</strong> <strong>per accedere all’anticipo: il pensionato deve essere iscritto al <em>“Fondo Credito”</em></strong> (trattenuta dello 0,15%), operazione possibile questa solo al momento del collocamento in pensione, spuntando nella domanda di pensionamento la casella <em>“chiedo di aderire al fondo credito”</em> oppure aderendovi non oltre il 31 agosto dell’anno di pensionamento.  <u>Ove il pensionato non avesse a suo tempo operato questa scelta, si troverebbe oggi nell’impossibilità di accedere all’anticipo INPS</u>. Servirebbe allora che venissero riaperti i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo Credito, come peraltro già avvenuto dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022, <u>e non a caso CSE e FLP hanno sollevato con forza il problema nel documento inviato alla Ministra del Lavoro</u>.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>La facoltà di poter accedere all’anticipo INPS si può esercitare anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, ma solo </strong><strong>limitatamente alla quota ancora “libera”.</strong> Si può, quindi, teoricamente riscuotere anche la parte re<strong>sidua rispetto all’importo già ottenuto a titolo di prestito bancario in base all’accordo ABI/Governo.</strong>  <strong>L’anticipo però, può riguardare “</strong><strong>solo l’importo del TFS/TFR maturato, <u>disponibile</u> e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda”</strong>. Questo vuol dire che può essere chiesto, oltre che dai pensionati che attendono il pagamento <strong>della prima rata, anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza</strong><strong>.</strong></span></h4>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;">Una volta conosciute le somme disponibili dopo 6 mesi dalla domanda, l’interessato <strong>può chiedere l’importo intero o in parte e</strong><strong>, se la domanda è accolta, riceverà l’accredito in «un’unica soluzione».</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Gli interessati dovranno presentare le domande relative all’anticipo INPS </strong><strong>attraverso il sito dell’Istituto previdenziale </strong>cercando la funzione denominata <em>«<strong>Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)</strong></em>» oppure <em>«<strong>Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)</strong>».</em> <u>In alternativa, la domanda può essere inoltrata da un Patronato o anche da altro soggetto appositamente delegato</u>.   <strong>Nella domanda, <u>il richiedente dovrà indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero importo del TFS/TFR o per un importo inferiore</u> e, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, dovrà specificare l’intendimento di ricevere l’anticipo per l’ammontare effettivamente disponibile<em>. </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Una volta presentata la domanda, INPS procederà al suo esame e, in caso di accoglimento, formulerà all’interessato una «<em>bozza di proposta di cessione</em></strong><em>» </em><strong>rispetto al TFS/TFR effettivamente cedibile, che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni (in caso contrario la domanda si intende rifiutata).</strong> Il contratto si perfeziona successivamente a seguito del riscontro formulato dell’INPS una volta verificata la disponibilità del budget. Quando perfezionato, <strong>il contratto di cessione del TFS/TFR diventa irrevocabile per l’interessato e le somme erogate non possono essere restituite anticipatamente</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;">Ovviamente, i lavoratori ben sanno <u>che l’anticipo INPS, ancorché meno costoso rispetto all’anticipo concesso dalle banche, non risolve il problema</u> delle regole sul TFS/TFR pesantemente diverse per i pubblici dipendenti rispetto ai privati, e che CSE FLP chiedono da sempre che vengano allineate tra loro, a fronte della totale disattenzione dei Governi  dei Parlamenti che si sono succeduti in questi anni.  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;"><u>Recentemente, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 130 pubblicata in data 23 giugno 2023</u> (della quale abbiamo diffusamente parlato nel ns.  <a style="color: #02299a;" href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2023/NotCSEFLP_Pens1523_riflessioni_sentenza_C.C._TFS_diff.pdf">Notiziario n. 15 del 27.07.2023</a>), nella quale è stato affermato come non sia giustificabile il differimento/rateizzazione del TFS per chi <em>“va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”</em>, e dunque in primis per i “pensionamenti di vecchiaia”, e da qui l’invito della stessa Corte al legislatore a rimuovere questa condizione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;">In quel Notiziario, segnalavamo <strong>la nota unitaria che CSE, FLP e CSE FLP Pensionati avevano mandato </strong><strong>al Presidente del Consiglio e ai Ministri Competenti con la formale richiesta di adoperarsi rapidamente per l’emanazione di una norma di legge che consentisse di cancellare la “vergogna assoluta” del TFS differito e rateizzato per chi “<em>va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio</em>”. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px; color: #02299a;">La nostra nota è del 27 luglio u.s., ma non ci risultano a tutt’oggi sviluppi al riguardo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #02299a;"><span style="font-family: Lato; font-size: 14px;">Entro il 15 ottobre p.v. però, preceduto dall’approvazione della NADEF (entro 27 p.v.), il Consiglio dei Ministri dovrà varare il Disegno di Legge sul Bilancio 2024, operazione che si presenta quest’anno particolarmente complessa. <u>Insisteremo fortemente che, all’interno di quel DDL, la sentenza della C.C. sul TFS/TFR possa trovare puntuale applicazione, e in tal senso avvieremo alcune iniziative sul piano politico e parlamentare</u>.</span><u><br />
</u></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #02299a;"><strong>                                                           <span style="font-size: 14px; font-family: Lato;">Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati</span></strong></span></h3>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2023/14364_Circolare-numero-79-del-07-09-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #02299a;">Scarica la circolare</span></strong></figcaption></figure>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2023/NotCSEFLP_Pens1723_circ_INPS_anticipo_TFS_TFR.PDF" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #02299a;">Scarica il notiziario</span></strong></figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flp.it/circolare-inps-con-le-istruzioni-per-ottenere-lanticipo-tfs-tfr/">Circolare INPS</a> proviene da <a href="https://www.flp.it">FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.flp.it/riflessioni-sulla-sentenza-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Notiziari CSE FLP Pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[not cse flp pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sul TFS differito Giudicato illegittimo per i pensionati di vecchiaia, ora però serve una legge! Come oramai risaputo, lo scorso 23 giugno è stata finalmente pubblicata la tanto attesa sentenza n. 130 della Corte Costituzionale sul ricorso del TAR Lazio sulla “rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flp.it/riflessioni-sulla-sentenza-della-corte-costituzionale/">Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.flp.it">FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: #f0ce48; font-size: 24px;"><strong>Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sul TFS differito</strong></span><strong><br />
</strong><span style="font-size: 18px; color: #02299a;"><strong>Giudicato illegittimo per i pensionati di vecchiaia, ora però serve una legge!</strong></span><span id="more-13667"></span></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Come oramai risaputo, lo scorso 23 giugno <strong>è stata finalmente pubblicata la tanto attesa sentenza n. 130 della Corte Costituzionale sul ricorso del TAR Lazio sulla “<em>rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 2, del D.L. 79/1997 e 12, co. 7, del D.L. 78/2010, per contrasto con l’art. 36 Cost.”, </em></strong>norme che hanno imposto ai lavoratori pubblici il differimento del pagamento del TFS maturato, e poi anche il suo frazionamento in più rate.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Per comprendere la portata del pronunciamento della Corte, partiamo innanzitutto dal quadro esistente</strong>.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><u>A differenza del TFR</u> (Trattamento di Fine Rapporto), che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, <u>il TFS (Trattamento di Fine Servizio) destinato ai lavoratori pubblici, invece viene erogato in tempi più lunghi</u>, che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione dal servizio<strong>:</strong></span></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><em>entro 105 giorni</em><strong>,</strong>in caso di cessazione per inabilità o per decesso;</span></li>
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><em>dopo 12 mesi</em>dalla cessazione nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata;</span></li>
<li><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><em>dopo 24 mesi</em>dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">In aggiunta, <u>la corresponsione del TFS ha tempi diversi in relazione alla somma maturata da erogare</u>: un’unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50mila euro; due rate annuali, se l’importo è compreso tra 50mila euro e inferiore 100mila euro (la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo); tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100mila euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">D<u>al 2020 poi è intervenuta la possibilità per il neo pensionato pubblico di richiedere in banca un anticipo del proprio TFS/TFR</u> in base a uno specifico accordo intercorso tra Governo e ABI nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro (alcune banche consentono anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato),  ma con costi bancari molto elevati che arrivano oggi fino al 4-5 % a causa dell’aumento dei tassi di interesse e del c.d<em>.“rendistato”. </em><u>Più recentemente, anche l’INPS ha reso possibile l’anticipo di TFS/TFR, a costi più contenuti</u> (1% fisso dell’importo erogato con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum per spese di amministrazione), ma anche qui ovviamente aggiuntivi seppur in misura minore, e con il limite del tetto di finanziamento disponibile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Ebbene, la sentenza della Corte Costituzionale qui allegata, ha affermato <em>che “i</em></strong><strong><em>l differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (TFS) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione</em></strong><em>, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione</em><em>”</em>, atteso che <em>“s</em><em>i tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana</em><em>”</em>. Per questo,<strong> la rateizzazione va ad “aggravare il vulnus”</strong>, e <strong>da qui l’invito da parte della C.C. al legislatore</strong> <strong>ad</strong> <strong><em>“</em></strong><strong><em>individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore…”</em></strong><em>, precisando inoltre che</em> <strong><em>“</em></strong><strong><em>la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa</em></strong><strong><em>…</em></strong><em>”.</em> Infine, per quanto attiene all’anticipo bancario del TFS, la Corte ha rilevato come lo stesso sia di fatto configurabile come <em>“un finanziamento oneroso che riversa sul lavoratore il costo della fruizione tempestiva”</em>. Questi, in sintesi, i punti più significativi della sentenza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>A nostro giudizio, trattasi di una sentenza in chiaroscuro</strong>, <strong>che da un parte non afferma, come noi avevamo fortemente auspicato, l’incostituzionalità delle norme</strong> <strong>che dispongono il differimento/rateizzazione del pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, </strong>che, secondo i calcoli fatti da INPS, avrebbe comportato un costo di 13,9 mld di euro a fronte degli oltre 1,5 milioni di pensionati in attesa, costo che però la stessa INPS aveva precisato essere in grado di sostenere (va segnalato che la C.C. ha comunque rigettato in sentenza il maldestro tentativo di INPS di differenziare il TFS, differibile e rateizzabile, dal TFR).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Dall’altra, però, <u>la C.C. ha affermato in sentenza come non sia giustificabile il differimento/rateizzazione del TFS per chi <em>“va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”</em></u></strong><u>, e dunque in primis per i “pensionamenti di vecchiaia”</u>, <u>e da qui l’invito della stessa Corte Costituzionale al legislatore a rimuovere questa condizione, pur se in modo progressivo</u>. Il differimento/rateizzazione del TFS per i pensionamenti diversi dalla “vecchiaia”, troverebbe invece, a giudizio della Corte, <em>“giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa”</em>, <strong><u>il che francamente ci convince molto poco perché stabilisce un principio valido solo per i lavoratori pubblici</u></strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>La nostra Federazione, con comunicato diffuso nella stessa giornata della pubblicazione della sentenza, ha espresso comunque soddisfazione per la sentenza della C.C</strong>. che segna <em>“un primo importante risultato”</em>, anche se <em>“avrebbe preferito una pronuncia che dichiarasse in modo esplicito l’incostituzionalità delle norme che hanno previsto il differimento del pagamento del TFS”, </em>e ha affermato, attraverso le parole del proprio Segretario Generale Marco Carlomagno,  che <em>“comunque la formula utilizzata dalla Corte nelle motivazioni a corredo della sentenza, ne chiariscono in modo evidente i profili in contrasto con la Costituzione e accolgono pienamente le motivazioni alla base dell’iniziativa assunta in questi anni dalla FLP per rimuovere gli effetti dell’ennesima normativa punitiva nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, ancora più odiosa perché esercitata in un momento in cui si è più deboli ed  esposti alle difficoltà della vita</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>L’impegno della FLP è volto allora, sin da subito, a tallonare Governo e Parlamento affinché sia data piena e sollecita attuazione alla sentenza varando prima possibile una legge riformatrice, </strong>come chiesto dalla Corte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;">Ricordiamo inoltre che <u>la stessa C.C. si era già espressa in modo sostanzialmente analogo con la sentenza n. 159/2019</u>, più volte richiamata nei nostri Notiziari, <u>rimasta però sinora lettera morta</u> in quanto non seguita da alcuna legge attuativa per la “disattenzione” di Governo e Parlamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>Questo rischio va oggi assolutamente evitato</strong>, ed è per questo che <strong><u>la nostra Confederazione CSE unitamente a CSE FLP Pensionati e FLP, ha inviato una formale richiesta al Presidente del Consiglio e ai ministri competenti</u></strong>, affinchè si adoperino rapidamente per l’emanazione di una norma di legge che consenta di cancellare la “vergogna assoluta” del TFS differito e rateizzato per chi “<em>va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio</em>”.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; color: #02299a;"><strong>In allegato trovate copia della lettera inviata.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #02299a;"><strong>                                                                                    Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati</strong></span></p>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2023/230727_Pres_Cons_Min_sentenza_Corte_Costituz.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><span style="color: #02299a;"><strong>Scarica allegato</strong></span></figcaption></figure>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2023/C.C.%20sentenza%20130-2023%20-%20TFS-TFR.PDF" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><span style="color: #02299a;"><strong>Scarica la sentenza</strong></span></figcaption></figure>
<figure id="attachment_3461" aria-describedby="caption-attachment-3461" style="width: 111px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2023/NotCSEFLP_Pens1523_riflessioni_sentenza_C.C._TFS_diff.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3461" src="https://www.flp.it/wp-content/uploads/2017/08/256px-Adobe_PDF_Icon.png" alt="" width="111" height="118" /></a><figcaption id="caption-attachment-3461" class="wp-caption-text"><span style="color: #02299a;"><strong>Scarica il notiziario</strong></span></figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flp.it/riflessioni-sulla-sentenza-della-corte-costituzionale/">Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.flp.it">FLP: Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche</a>.</p>
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