Si è tenuta nella serata di ieri in Funzione Pubblica una riunione con la Ministra Marianna Madia per fare il punto della situazione sui Decreti delegati di modifica dei Decreti legislativi 165 e 150, alla luce dell’avvenuta espressione dei pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato, del Consiglio di Stato e dell’Intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

Nei nostri notiziari precedenti abbiamo dato conto delle puntuali posizioni assunte dalla nostra Confederazione, esplicitate nel corso della riunione di presentazione degli schemi di Decreti e successivamente nelle Audizioni a cui abbiamo partecipato presso le Commissioni parlamentari Affari Costituzionali, Lavoro pubblico e privato e per la semplificazione amministrativa.

Valutazioni, le nostre, che sono state oggetto di attenta riflessione e che sono state recepite in buona parte all’interno dei pareri espressi dai soggetti interessati all’iter di approvazione dei Decreti.

Ecco perché nel corso della riunione di ieri, che era il momento di confronto conclusivo prima della definitiva approvazione dei Decreti in Consiglio dei Ministri, abbiamo ribadito le nostre richieste: rafforzare la potestà contrattuale sulle materie relative al rapporto di lavoro, ancora oggi in troppi casi limitate dalla riserva di legge; superamento dei limiti posti ai Fondi per il personale con tetti predeterminati, che affossano la contrattazione integrativa; eliminazione dei vincoli normativi sulla destinazione delle somme della contrattazione integrativa e piena disponibilità delle stesse all’autonomia negoziale; eliminazione dell’attuale previsione normativa della prevalenza di destinazione alla valutazione individuale; no all’adozione dell’atto unilaterale del datore di lavoro in caso di mancato raggiungimento degli accordi; ripristino dei termini perentori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari al fine di garantire l’effettività del diritto alla difesa; superamento del divieto di procedure interne tra le aree professionali per ridare sviluppo ai processi di riconoscimento delle professionalità e garantire percorsi di carriera per il personale interno; interventi più decisi e mirati per il superamento del precariato.

Queste richieste sono per la CSE fondamentali per una vera riforma che sia in grado di superare le rigidità ed i vincoli posti dall’attuale normativa, per permettere il dispiegarsi di un vero processo riformatore partecipato e democratico.

Nella replica agli interventi la Ministra non ha sciolto i nodi posti, lasciando intendere che gran parte delle posizioni espresse non potranno essere accolte perché il  Governo sarebbe vincolato all’Intesa raggiunta in Conferenza Stato–Regioni. Cosa che renderebbe non solo inutile il confronto con le OO.SS. confederali, ma ininfluenti anche i pareri delle Commissioni parlamentari e dello stesso Consiglio di Stato che, come è noto, sono giunti dopo l’intesa in Conferenza Unificata.

In una fase in cui il Governo continua colpevolmente a non stanziare le somme necessarie per il rinnovo dei contratti di lavoro, bloccati ormai da otto anni, il mantenimento di una posizione minimalista e riduttiva sulle materie relative al rapporto di lavoro, come la Ministra Madia pare voglia caratterizzare tale riscrittura,  costituisce un ulteriore, inaccettabile, vulnus e rende ancora più in salita la strada per l’apertura del negoziato sui rinnovi contrattuali.

E ci domandiamo quindi quali novità e cosa possa scrivere la Funzione Pubblica nel preannunciato Atto di indirizzo per il rinnovo dei contratti che la Ministra ha vincolato all’approvazione dei due Decreti delegati in esame.

Auspichiamo quindi che tale orientamento venga superato e che le osservazioni poste possano trovare giusto accoglimento nella stesura finale dei provvedimenti.

La Segreteria Generale CSE

     Scarica il notiziario in allegato pdf

La FLP informa che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 12 aprile 2017, n. 1705, ha stabilito che, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Il caso ha riguardato degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, che hanno agito in primo grado per l’accertamento di spettanze retributive (compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero – in via subordinata – la determinazione dell’indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria) a loro dire dovute dall’Amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale, in periodi di tempo ricompresi fra il 2004 e il 2012. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. ex plurimis le sentenze 8 marzo 2012, n. 1342, e 10 dicembre 2012, n. 6322).

Il T.a.r. per la Lombardia, sez. I, investito delle controversie, le ha definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli esaminati dal Consiglio di Stato.

Con ordinanza 27 aprile 2015, n. 2062, la Sezione IV del Consiglio di stato – riuniti i giudizi ai soli fini dell’incidente – ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta (art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”], secondo cui: “…L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”).

Con sentenza 10 giugno 2016, n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Sezione nei termini sopra esposti ed ha valutato l’intervento legislativo contestato dotato di reale portata interpretativa, per avere avuto il compito di dirimere un’incertezza (cita Cass. civ., sez. lavoro, 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria (nel senso che lavoro straordinario prestato in giorno festivo sia solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale) e non lesivo di un legittimo affidamento dei consociati, che non sussisterebbe a fronte della riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2017 del Consiglio di Stato, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione, confermando la riunione degli stessi– a norma dell’art. 70 c.p.a. – per la loro evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, ed i Magistrati della Sezione IV hanno affermato che:

  1. Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta – di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità – non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”).
  2. Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.
  3. Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”.
  4. In conclusione, gli appelli riuniti sono infondati e vanno perciò respinti con conferma delle sentenze impugnate, fermo restando il diritto degli appellanti di adire, a tutela dei propri interesse, anche giurisdizioni sovranazionali. Considerate le oscillazioni giurisprudenziali, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

In allegato, la sentenza del 12 aprile 2017, n. 1705 della Sezione IV del Consiglio di Stato.

Dipartimento Studi e Legislazione

Scarica il notiziario in allegato pdf pdf button


Modifiche ai decreti legislativi 150 e 165. NUOVA RIUNIONE IN FUNZIONE PUBBLICA DOPO I PARERI DI CAMERA E SENATO E DEL CONSIGLIO DI STATO.

18 Mag 2017 - Archivio vecchi Notiziari CSE

Modifiche ai decreti legislativi 150 e 165. NUOVA RIUNIONE IN FUNZIONE PUBBLICA  DOPO I PARERI DI CAMERA E SENATO  E DEL CONSIGLIO DI STATO.

Si è tenuta nella serata di ieri in Funzione Pubblica una riunione con la Ministra Marianna Madia per fare il punto della situazione sui Decreti delegati di modifica dei Decreti legislativi 165 e 150, alla luce dell’avvenuta espressione dei pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato, del Consiglio di Stato e dell’Intesa con la […]



Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: