APE SOCIAL: novità 2018

12 Mar 2018 - Notiziari FLP, Slider

 L’Inps, in ottemperanza alla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con la circolare  n. 34  del 23.02.2018 che si allega, fornisce le istruzioni, con sostanziose novità, per richiedere il beneficio di accesso all’indennità APE Sociale, che, si ricorda, è un trattamento assistenziale e che è sperimentale fino al 31 dicembre 2018 . Ecco i dettagli:

  • Lavoratori a tempo determinato

Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale relativo ai soggetti in stato di disoccupazione (art. 1, comma 179, Lett. a), L. 232/2016) può essere presentata anche da quei lavoratori che siano in disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato e abbiano:

  • nei 36 mesi precedenti la scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro svolto almeno 18 mesi di lavoro dipendente subordinato (anche non continuativi). A tal fine non si allega documentazione, bensì è cura delle sedi Inps procedere alla verifica attraverso le comunicazioni Unilav;
  • concluso, da almeno 3 mesi, di godere per intero della prestazione di disoccupazione spettante, e mantengono lo status di disoccupato. 
  • Parenti e affini secondo grado

Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale può essere richiesta anche da un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado (art. 1, comma 179, lett. b), L. 232/2016) che assiste da almeno sei mesi un soggetto convivente con handicap grave (L. 104/92). Il richiedente – parente  di secondo grado o un affine di secondo grado che assiste da almeno sei mesi il convivente con handicap – deve realizzare le specifiche condizioni previste dalla norma, che devono essere espressamente dichiarate in sede di domanda. Le condizioni devono permanere fino all’accesso al beneficio.

  1. Attività gravose – durata continuativa


Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale, per quanti svolgono attività gravose (art. 1, comma 179, lett. d), L. 232/2016) ai fini della valutazione della continuità dell’attività gravosa svolta è necessario che al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso, il soggetto abbia realizzato una delle seguenti condizioni:

  • svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
  • svolga o abbia svolto negli ultimi sette anni, almeno sei anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o nei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, sono buoni:

  • contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa;
  • contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro, con svolgimento di attività c.d. gravosa (es. malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
  1. Attività gravose – nuove categorie


Dal 1° gennaio 2018 alle 11 categorie di lavoratori gravosi ammesse alla domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale, già previste nel 2017 (art. 1, comma 179, lett. d), L. 232/2016) se ne aggiungono le seguenti 4 nuove categorie:

  1. N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
  2. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  3. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte  temperature  non  già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
  4. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

In merito agli operai dell’agricoltura l’anno di contribuzione è costituito da 156 contributi giornalieri e nel computo sono utili anche i periodi in cui sia stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.

Con la nota Enapa n. 9 del 1° marzo u.s. abbiamo provveduto a trasmette il D.M. contenente le professioni rientranti nella lettera N.  Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca ed i relativi codici Istat identificativi.

  • Tariffazione Inail

Dal 1° gennaio 2018 la tariffazione Inail inferiore al 17 per mille non è più richiesta.

  • Lavoratrici con figli

Per le lavoratrici con figli che richiedono domanda di riconoscimento per l’accesso all’APE Sociale potranno fare richiesta con un requisito contributivo ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Pertanto:

  • il requisito dei 30 anni di contribuzione (per le categorie delle lett. a), b) e c) potrà essere ridotto al massimo nel caso di due figli a 28 anni di contribuzione;
  • il requisito dei 36 anni di contribuzione (per la categoria della lett. d) potrà essere ridotto al massimo nel caso di due figli a 34 anni di contribuzione.

  • Presentazione domande di accesso


I tempi di presentazione della domanda di riconoscimento per l’accesso all’APE Sociale nel 2018 sono così cadenzati:

  • entro il 31 marzo 2018 – con risposta Inps entro 30 giugno 2018;
  • entro il 15 luglio 2018 – con risposta Inps entro 15 ottobre 2018;
  • entro il 30 novembre 2018 – con risposta Inps entro 31 dicembre 2018;
  • Decorrenza APE Sociale

Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio,  come disciplinato dalla legge di Bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

  • Incremento speranza di vita

Considerato quanto disposto dall’art. 1, commi 147 e 148 combinato con quanto disposto dal comma 150, della L. 205/2017 (v. circolare Enapa n. 1-bis/2018) l’incremento alla speranza di vita pari a 5 mesi, previsto dal 2019, non si applicherà a coloro che nel 2018 accederanno all’APE Sociale lett. d) (art. 1, comma 179, L. 232/2016) e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento una professione c.d. gravosa.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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