Assegno per il nucleo familiare

Rivalutati i livelli di reddito familiare e le maggiorazioni per i figli a decorrere dal 1° luglio 2021

La FLP informa che l’INPS, con messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha comunicato la rivalutazione degli importi in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 153/1988 e diramato le tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2020, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei a decorrere dal 1° luglio 2021; inoltre, ha integrato le note delle relative tabelle riferite ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni disposte dall’articolo 5, del decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, riconoscendo agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.

Analoga comunicazione, è stata diramata dal MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n°17 del 23 giugno 2021.

Pertanto, i lavoratori dipendenti aventi titolo, possono presentare la consueta domanda ANF, come ogni anno, usufruendo per le mensilità da luglio a dicembre 2021 non solo degli importi mensili ANF, stabiliti dalle apposite tabelle ANF 2021-2022 dell’Inps, ma anche della maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare stabilita dall’art. 5 del DL 79/2021.

A riguardo, precisiamo che le predette maggiorazioni sono una misura temporanea, valida esclusivamente per il secondo semestre del 2021, considerando che dal 1° gennaio 2022 l’assegno unico dovrebbe sostituire gli ANF, che saranno di fatto aboliti.

Infatti, recependo una norma introdotta dalla Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia, con la Legge n. 46 del 1° aprile 2021, il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituirà un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell’ambito delle risorse disponibili previste per legge nonché delle risorse rivenienti dal graduale superamento o dalla soppressione di alcune misure previsti a sostegno delle famiglie (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità) e dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali e dell’assegno per il nucleo familiare.

I predetti decreti legislativi, prevederanno nuovi principi e criteri per accedere al beneficio e per determinare l’ammontare dell’assegno si terrà conto della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L’assegno unico e universale per i figli a carico sarebbe dovuto già partire per tutti dal 1° luglio 2021, ma il ritardo del passaggio alla fase attuativa, dovuto anche al cambio di Governo, ha portato il nuovo Esecutivo a fare una scelta alternativa e a doppio binario racchiusa nel Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 e valida dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021:

  • Ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (disoccupati, incapienti e autonomi) è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei requisiti indicati dall’art.1 con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, e con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. L’assegno (art.2) è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del DL 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi di cui all’Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. La domanda (art.3) è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
  • Ai nuclei familiari che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, è riconosciuta una maggiorazione agli importi mensili in vigore e superiori a zero, di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.


In allegato:

  1. Il messaggio dell’INPS n°2331 del 17 giugno 2021 con relative tabelle ANF aggiornate;
  2. La circolare del MEF-RGS n°17 del 23 giugno 2021;
  3. Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79;
  4. La Legge n. 46 del 1° aprile 2021

                                                                                  Dipartimento Studio e Legislazione

scarica allegato 4 Legge 46

scarica allegato 3 DL 79

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