per giorni i sindacati firmatari hanno fatto girare sofisticate e

complesse tabelle con il chiaro intento di mascherare l’esiguità degli importi spettanti ai lavoratori, frutto dei loro scellerati accordi

Quanto vale il lavoro pubblico? Ben 13 euro medi mensili per 26 mesi di arretrati (periodo gennaio 2016 – febbraio 2018)

Eh si, siamo stati invasi per giorni e giorni nelle nostre caselle e-mail da tabelle complicate e astruse piene zeppe di colonne che, di somma in somma evidenziavano importi mirabolanti che avremmo dovuto percepire a titolo di arretrati, frutto dell’accordo del 30 novembre 2016 tra Governo e CGIL, CISL, UIL e CONFSAL e suggellato con la successiva firma del nuovo CCNL del 12 febbraio scorso.

Tabelle che dovevano servire per mascherare, nascondere o quantomeno confondere i lavoratori sulle cifre reali che avrebbero dovuto percepire a titolo di arretrati.

Ebbene, dobbiamo ringraziare il Governo uscente che si è mosso con una inusuale celerità per farci riscuotere subito gli arretrati, e grazie anche a NOIPA che per renderlo possibile ha dovuto emettere un cedolino di stipendio straordinario tanto semplice quanto chiaro, ciò ha permesso a tutti noi di capire immediatamente “il regalo” che ci è stato fatto, e senza bisogno di cervellotiche spiegazioni.

Ancora oggi però qualche collega un po’ distratto ci chiedeva ancora tabelle o spiegazioni sull’importo accreditato sul suo conto corrente, per questo vogliamo suggerire – a chi non lo avesse ancora fatto -, un semplice metodo di calcolo, utile per soddisfare la propria curiosità.

METODO FLP PER IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI

  1. scaricare il cedolino di stipendio di febbraio (quello straordinario) dal sito internet di NOIPA (opzione valida solamente per i ministeriali e il personale delle agenzie fiscali);

 

  1. prendere l’importo netto spettante riportato in fondo a destra del cedolino;

 

  1. dividere l’importo netto per 26 (che sono i mesi di arretrato spettante, perché il periodo va da gennaio 2016 a febbraio 2018).

Vi accorgerete che l’importo ottenuto sarà un valore ricompreso tra gli 11 e i 15 euro netti per singolo mese!

Aggiungete inoltre che i sindacati firmatari hanno rinunciato anche al riconoscimento di ulteriori 6 mesi di arretrati per il 2015 (secondo semestre), diritto che era stato riconosciuto pienamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 di luglio 2015 – ottenuta dalla FLP – che nel suo dispositivo affermava “dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza

Questo è il valore che governo uscente e sindacati firmatari hanno voluto attribuire al nostro lavoro, alla nostra dignità professionale!

Meditate tutti alle prossime elezioni RSU, CAMBIARE SI PUO’ E SI DEVE.

La Segreteria Generale FLP

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Iniziative giurisdizionali finalizzate ad ottenere un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali.

LE NUOVE DATE DELLE UDIENZE DEI 5 RICORSI PILOTA PRESENTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI

Si riporta qui di seguito il Comunicato CGS n.17 con cui la Confederazione ha fatto il punto sulle iniziative prese in relazione al “ricorso alla CEDU”.

……

La CGS prosegue nella sua azione finalizzata a far ottenere ai lavoratori che  hanno aderito all’iniziativa del “ricorso alla CEDU” un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio 2015).

Riportiamo di seguito quanto comunicatoci dai nostri legali in merito alle prossime date di udienze nelle quali verranno discussi i ricorsi pilota presentati:

 

Tribunale di- Firenze – R.G. 1785/2017 – giudice: dott. Taiti

Fissata la prima udienza all’11 aprile 2018

 

Tribunale di Foggia – R.G. 4347/2017 – giudice: dott. Simonelli

All’udienza del 16 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 aprile 2018

 

Tribunale di – Napoli – R.G. 14351/2017 – giudice: dott. Pellecchia

All’udienza del 10 gennaio 2018 è stata rinviata la discussione al 18 aprile 2018

 

Tribunale di Roma – R.G. 21662/2017 – giudice: dott. Conte

All’udienza del 30 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 19 aprile 2018

 

Tribunale di – Ravenna – R.G. 618/2017 – giudice: dott. Bernardi

All’udienza del 14 dicembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 febbraio 2019

Rammentiamo che con i suddetti ricorsi abbiamo presentato una  ampio spettro di domande, che, partendo dal blocco della  contrattazione introdotto dal D.L. 78/2010 e dal conseguente “impoverimento” dei pubblici dipendenti, spazia dalla violazione dei principi in materia di efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni dichiarate incostituzionali, alla violazione di “diritti civili” e dei “diritti pecuniari” ed alla conseguente violazione del diritto di proprietà come interpretato dalla CEDU, al risarcimento del danno “comunitario” derivante dal prolungato ed irragionevole blocco delle relazioni sindacali.

Da ultimo, confidando che i giudici aditi riconoscano, come riteniamo debbano riconoscere, la legittimazione dei singoli lavoratori in quanto titolari del diritto individuale (ad esercizio “collettivo”)  alla contrattazione ed a che le proprie organizzazioni contrattino la “giusta retribuzione”, nei ricorsi è stata formulata anche una domanda diretta ad ottenere la stipula del CCNL per diversi periodi e, da ultimo e, comunque, per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015 e fino alla fine del 2015.

Ed infatti, anche se è stata la stessa Corte  Costituzionale a dichiarare la illegittimità del blocco della contrattazione soltanto per il futuro, non di meno le norme incostituzionali che avevano bloccato la contrattazione non potevano essere applicate dal giorno successivo (30 luglio 2015) alla pubblicazione in G.U. della predetta sentenza.

In ragione di ciò abbiamo dunque chiesto anche l’accertamento del diritto a che si dia corso alla stipula del contratto per il secondo semestre del 2015.

La Segreteria Generale FLP

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Finalmente. l’Inps con la circolare n 28 del 13.02.2018 ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal Regolamento contenuto nel  DPCM n. 150 del 4 settembre 2017.

Con l’APE Volontaria, si introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, un’ulteriore strumento di flessibilità in uscita o di avvicinamento alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Fornero, con l’art. 24, comma 6, L. 214/2011.

Ma bisogna dire che l’APE Volontaria è un prestito finanziario, commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto a tale trattamento. Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili e  per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

L’Inps, insieme alla pubblicazione della circolare ha rilasciato sul proprio sito uno strumento – il simulatore – che permette di “calcolare in via indicativa” la quota di importo richiedibile come anticipo e la rata di rimborso.

L’utilizzo del simulatore è accessibile direttamente da ogni singolo soggetto e consente di determinare – in via indicativa – la quota di Ape richiedibile ed il “quantum” delle rate di ammortamento che saranno trattenute all’atto del pensionamento, nonché rimborsate in 240 rate mensili all’istituto finanziatore (banca) al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia.

Per il funzionamento del  simulatore è necessario inserire la data di nascita, la gestione previdenziale, il sesso e l’importo di pensione lorda mensile, importo, che come già segnalato non verrà fornito dall’Inps.

Il processo di richiesta di APE Volontaria  si concretizza in due distinti passaggi:

1^ domanda: richiesta di certificazione, da presentare all’Inps (con Pin del cittadino o con Spid del Patronato) l’Istituto ha 60 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare al soggetto interessato il possesso dei requisiti previsti e la prima data utile per presentare la domanda di APE;

2^ domanda: richiesta formale di anticipazione finanziaria (APE) la domanda si effettua tramite la procedura Inps e mediante l’utilizzo dello spid del diretto interessato. La domanda si articola in tre distinte richieste: alla banca, all’assicurazione e all’Inps per la futura pensione di vecchiaia.

         Come precisato all’art.7, comma 15, del DPCM, l’APE Volontaria si  perfeziona  alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico,  nella  sezione  riservata  al  richiedente   sul   sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione, e il suo pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La circolare in oggetto contiene altresì chiarimenti relativi a chi richiede l’APE Volontaria/APE Aziendale in ragione di un accordo  tra  lavoratore con  il proprio datore di lavoro privato o un fondo di solidarietà o ente bilaterale (l’APE Aziendale chiaramente non è fruibile per dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

L’accordo presuppone l’impegno da parte del datore ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE Volontaria per il periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Nella circolare vengono  altresì definite le condizioni e modalità del Fondo di Garanzia al quale il richiedente aderisce al momento della definizione della procedura di APE Volontaria.

Si propone qui di seguito un’elencazione sintetica  degli argomenti di rilievo da tenere ben presenti :

 

L’Inps ha 60 giorni per rispondere.

Nella certificazione l’Inps – in caso di non reiezione della domanda – comunica:

l’Inps non comunica l’importo di pensione;

   

           Attenzione 

In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni.

La certificazione Inps può essere richiesta una sola volta.

  1. ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
  2. qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE  non corrisposte all’istituto finanziatore risulti superiore  a 200  euro e siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento  del  limite  di  200  euro;
  3. ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
  4. qualora il soggetto finanziatore, che non e’ stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

Qualora l’incapienza sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla  data di scadenza dell’ultimo rateo, la banca chiede l’intervento del Fondo di Garanzia, previsto per legge, per il recupero dell’80% del debito residuo.

    

  1. dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
  2. importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%), alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
  4. periodo previsto di fruizione dell’APE;
  5. assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

 

non appare chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui  l’importo calcolato nell’accordo sia minore o maggiore di quello che deve essere effettivamente  quantificato, secondo le modalità previste per il pagamento dei contributi volontari.  A tal fine sarebbe opportuno  ricevere preventivamente  un calcolo direttamente dall’Inps ovvero implementare il simulatore di tale funzione.

 Insieme alla circolare Inps, si allegano:

 

Le slide Inps relative alla certificazione del diritto presentate in videoconferenza.

 

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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Scarica le slide
Scarica DPCM 150-04.09.2017

 

 

 

 

NELL’IPOTESI DI CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA FIRMATO DA CGIL, CISL E UIL, NON SI APPLICANO AI DOCENTI LE NUOVE “REGOLE” RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA
Una categoria “discriminata” o, visto che i firmatari del contratto (Scuola, Università e Ricerca) lo stanno rivendicando come merito, le cose stanno diversamente?

Uno degli aspetti più controversi – e più contestati dalla FLP – del nuovo contratto del Comparto Funzioni Centrali è quello del diritto alla salute che viene fortemente compromesso dalla limitazione a 18 ore, comprese il viaggio, della possibilità, nella quasi totalità dei casi, di eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, dando attuazione per via contrattuale alla circolare Madia (Circolare Funzione Pubblica n. 2/2014) che proibiva l’istituto della malattia in caso di visite specialistiche ed esami diagnostici in cambio di 3 giorni di permesso, annullata dal TAR su ricorso della FLC CGIL.

Conosciamo le spiegazioni, contraddittorie, date in queste settimane dai firmatari del contratto Funzioni Centrali: prima hanno detto che tutto restava come prima, poi hanno iniziato ad ammettere che le regole cambiavano ma se spariva, di fatto, il trattamento malattia, c’erano comunque tre giorni aggiuntivi per visite e diagnostica. Fino ad arrivare alla recente giustificazione, fornita dalla FP CGIL, che i sindacati sono stati quasi costretti a firmare le nuove regole perché o si cambiava per contratto o sarebbe intervenuta la legge unilateralmente.

Poi però è stata firmata, lo scorso 9 febbraio, la preintesa del nuovo contratto del Comparto Istruzione e Ricerca, e abbiamo “scoperto” che le nuove “regole” sulle prestazioni specialistiche sono state introdotte per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) ma non per i docenti.

Ci chiediamo: è solo un caso che la preintesa del CCNL Istruzione e Ricerca (firmata dalla FLC CGIL) non preveda per i docenti queste “generose” 18 ore, ma mantenga la normativa precedente?

 

È un caso che questo succeda proprio nel comparto in cui è stata impugnata (dalla FLC CGIL) la Circolare unilaterale della Funzione Pubblica n. 2/2014?

Dobbiamo ritenere che, adesso, i docenti possano essere considerati una categoria “discriminata” rispetto alle altre che invece usufruiranno della munifica novità introdotta dai sindacati per gli altri lavoratori?

Come mai, i firmatari del contratto Istruzione e Ricerca rivendicano come un merito il non aver cambiato la normativa precedente in materia di permessi retribuiti?

Siamo certi che esisterà una spiegazione o che questa, come capitato nelle scorse settimane, sarà abilmente confezionata ad arte sul momento.

In questo caso, non potendo intervenire direttamente come sindacato davanti ai giudici, trattandosi di un diritto soggettivo alla salute e alla vita, la FLP ha deciso di offrire a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alla FLP – compresi gli iscritti alla FP CGIL – la difesa legale in tutti quei casi nei quali, e ci auguriamo non avvenga mai, un lavoratore avendo terminato le ore disponibili (compresi altri permessi e ferie) venga punito o licenziato per essersi preoccupato della propria salute e della propria vita utilizzando l’istituto della malattia.

Ci auguriamo che nel frattempo anche la FP CGIL (e gli altri sindacati) voglia(no) per iscritto assicurare i lavoratori che eventuali conseguenze che potessero derivare a coloro che si atterranno alle interpretazioni rassicuranti da loro diffuse, saranno integralmente risarciti dai sindacati firmatari del contratto del Comparto Funzioni Centrali e garantiti dal patrimonio di questi ultimi.

                                                        La Segreteria Generale FLP

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