La FLP informa che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 12 aprile 2017, n. 1705, ha stabilito che, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Il caso ha riguardato degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, che hanno agito in primo grado per l’accertamento di spettanze retributive (compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero – in via subordinata – la determinazione dell’indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria) a loro dire dovute dall’Amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale, in periodi di tempo ricompresi fra il 2004 e il 2012. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. ex plurimis le sentenze 8 marzo 2012, n. 1342, e 10 dicembre 2012, n. 6322).

Il T.a.r. per la Lombardia, sez. I, investito delle controversie, le ha definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli esaminati dal Consiglio di Stato.

Con ordinanza 27 aprile 2015, n. 2062, la Sezione IV del Consiglio di stato – riuniti i giudizi ai soli fini dell’incidente – ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta (art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”], secondo cui: “…L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”).

Con sentenza 10 giugno 2016, n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Sezione nei termini sopra esposti ed ha valutato l’intervento legislativo contestato dotato di reale portata interpretativa, per avere avuto il compito di dirimere un’incertezza (cita Cass. civ., sez. lavoro, 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria (nel senso che lavoro straordinario prestato in giorno festivo sia solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale) e non lesivo di un legittimo affidamento dei consociati, che non sussisterebbe a fronte della riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2017 del Consiglio di Stato, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione, confermando la riunione degli stessi– a norma dell’art. 70 c.p.a. – per la loro evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, ed i Magistrati della Sezione IV hanno affermato che:

  1. Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta – di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità – non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”).
  2. Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.
  3. Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”.
  4. In conclusione, gli appelli riuniti sono infondati e vanno perciò respinti con conferma delle sentenze impugnate, fermo restando il diritto degli appellanti di adire, a tutela dei propri interesse, anche giurisdizioni sovranazionali. Considerate le oscillazioni giurisprudenziali, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

In allegato, la sentenza del 12 aprile 2017, n. 1705 della Sezione IV del Consiglio di Stato.

Dipartimento Studi e Legislazione

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Cari colleghi,

come già preannunciato, per giorno il 16 maggio p.v., alle ore 23,59 è prevista la chiusura della piattaforma per poter partecipare al ricorso alla CEDU.

Pertanto, tutti coloro che intendono iscriversi o che devono completare la registrazione sono invitati a farlo con congruo anticipo, in quanto nelle ultime ore la piattaforma potrebbe essere intasata dai troppi collegamenti e divenire inaccessibile.

Inoltre, per quanto riguarda le spedizioni del materiale cartaceo, ricordiamo che queste dovranno essere recapitate entro e non oltre il 25 maggio 2016, al seguente indirizzo:

Federazione FLP – Via Aniene 14 – 00198 – Roma RM

(sulla busta di spedizione scrivere la seguente dicitura:  “Ricorso CEDU”)

Le spedizioni dovranno avvenire unicamente con raccomandata R/R – tipo 1, che arriva in 24 ore.

Per i pacchi (contenenti più pratiche) è possibile utilizzare il corriere.

Nota: La data ultima per la presentazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è il 30 giugno 2016. Tuttavia abbiamo la necessità di concludere i lavori con congruo anticipo e di conseguenza non possiamo assicurare la lavorazione delle pratiche che saranno spedite dopo la data sopra indicata.

A chi vuole aderire al ricorso ribadiamo la serietà della nostra iniziativa accessibile a tutti i dipendenti pubblici e li invitiamo a prendere visione della piattaforma e della validità e credibilità dell’iniziativa. Tutto nella massima trasparenza e nell’interesse dei lavoratori.

www.ricorsocgs.it

Roma, 11 maggio 2016

 

La Segreteria Generale CGS

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ovvero quando richiedete e allegate pareri legali sul ricorso CEDU per denigrarci almeno leggeteli prima di diffonderli

Il ricorso della CGS alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) per l’ottenimento di un risarcimento per i mancati aumenti contrattuali continua a provocare una serie di obiezioni (meglio sarebbe dire denigrazioni) sindacali sulle quali abbiamo già risposto con tre comunicati. Con quest’ultimo vogliamo fare ulteriore chiarezza sulle ultime (???) tre obiezioni che ci vengono poste (ad una obiezione invero avevamo già risposto ma la ripetiamo), soprattutto, da uno dei tre sindacati confederali c.d. storici. Non prima però di aver smentito le affermazioni contenute in un volantino pubblicato nei giorni scorsi: contrariamente a quanto falsamente affermato dalla CGIL FP, la CGS non ha mai promesso indennizzi certi ricorrendo alla CEDU, in quanto una confederazione seria non promette cose che non siano nella propria disponibilità ed è ovvio che, trattandosi di un ricorso dinanzi un giudice, nessuno mai potrà garantire una vittoria sicura e infatti noi non lo abbiamo fatto; abbiamo semplicemente, corroborati dai pareri dei nostri legali, messo a disposizione dei lavoratori uno strumento pienamente in linea con l’attuale giurisprudenza europea, che  offre valide motivazioni per tentare la via di una richiesta di risarcimento per il blocco dei contratti di 7 anni (… come fu nel caso dell’impugnativa del blocco dei contratti dinanzi la Corte Costituzionale…), e abbiamo deciso di accollarci interamente i costi legali e organizzativi per tutti gli iscritti (salvo un contributo per spese vive pari al costo di una Raccomandata 1 internazionale). Promesse, raggiri, abusi della credulità e altre false accuse di questo genere le rispediamo al mittente, invitando a leggere quanto scriviamo prima di avventurarsi a scrivere volantini diffamatori. Veniamo alle domande:

Domanda: Le sentenze dei Tribunali Italiani che si sono pronunciati dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 (tra i quali il Tribunale di Reggio Emilia) escludono la possibilità di ottenere un risarcimento da parte della CEDU – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?

 Risposta: FALSO. Le sentenze finora emesse dai Tribunali Italiani (peraltro su ricorsi presentati nel 2013 prima della pronuncia della Corte Costituzionale) dimostrano che si è esaurita la possibilità di ottenere azioni risarcitorie dai Tribunali Italiani, stante la preclusione in Italia derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale e, pertanto, consentono la possibilità di adire la CEDU per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Domanda: L’articolo 35 della Convenzione CEDU prevede che siano ricevibili solo i ricorsi che siano stati proposti dopo aver esperito le vie di ricorso interne. È vero che ciò vuol dire che si può ricorrere solo in presenza di una sentenza della Cassazione, al termine di tre gradi di giudizio?

 Risposta: FALSO. La CEDU ha chiarito che “…la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne deve applicarsi con una certa flessibilità e senza un eccessivo formalismo” (ricorso n. 46967/07, causa CGIL e Cofferati contro Italia). Ciò vuol dire che in presenza di una sentenza di primo grado emessa a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, che rende impossibile l’accesso ai successivi gradi di giudizio, il ricorso è pienamente ricevibile. È il caso per l’appunto dei dipendenti pubblici italiani e, oltre al precedente citato, tra le pronunce possiamo citare quelle relative ai ricorsi n. 11084/02 e 15306/02, H.G e G.B contro Austria.

Domanda: È vero che per qualsiasi pronuncia della CEDU è fatto salvo uno spazio valutativo degli Stati nel bilanciamento tra vincoli internazionali e i principi costituzionali del Paese proponente?

Risposta: FALSO. La CEDU esamina i ricorsi con riferimento alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (e non è vincolata dalle sentenze delle Corti Costituzionali degli stati membri), e pertanto, sia con riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali violati sia con riferimento al contenuto del danno patrimoniale effettivamente sofferto dai ricorrenti e, quindi, al ristoro economico che la CEDU può accordare. (in tal senso vedi anche parere reso dai legali CGIL FP sic!!!).

Purtroppo siamo di nuovo a rispondere alle stesse domande perché ignorare (o far finta) i fatti è umano (anche se drammatico per un sindacato) mentre mistificarli oltre che diabolico espone a brutte figure. Tra l’altro è già la seconda brutta figura che fa la CGIL, giacché la prima è stata sostenere la tesi della non ricevibilità del ricorso se non dopo sentenza di Cassazione quando sapeva bene che vi era un precedente illustre che riguarda proprio quel sindacato e l’allora Segretario Generale Cofferati.

Forse non se lo vuole ricordare o non riesce a trovare la sentenza, nonostante abbiamo citato il numero già nel nostro precedente comunicato? Inoltre, ci domandiamo, è possibile che a sostegno delle proprie tesi diffonda un parere richiesto ad un avvocato, che tecnicamente, sconfessa quanto da loro stessi asserito?

Tralasciando gli aspetti tecnico legali che non ci compete commentare, e sorvolando sulla confusione da loro ingenerata anche nel legale sul fatto che la CGS sia una sigla sindacale degli infermieri (non si sono documentati neanche su questo), è estremamente interessante rilevare che la CGIL FP invii in giro e poggi la sua azione, anche politica, facendo sapere che, in fondo, “aver subito nel pubblico impiego per 7 anni un blocco contrattuale, potrebbe essere un fatto positivo, visto che il governo (con qualche fondamento) avrebbe potuto prevedere il ricorso a licenziamenti collettivi di quegli stessi dipendenti che adesso lamentano il blocco contrattuale“.

Altrettanto singolare è il finale che, escludendo qualunque possibilità di ristoro per danni patrimoniali e non patrimoniali, ribadisce che “gli incrementi retributivi dei (sudditi) dipendenti pubblici sono comunque connessi alle risorse che lo Stato (il Re) intende allocarvi“.

Solo la conclusione ci da un segnale di ottimismo quando afferma che la via del ricorso alla CEDU risulti solo “estremamente complicata“.

Considerato che, per il ricorso alla Corte Costituzionale presentato e vinto dalla FLP, gli stessi “soloni” avevano definito la via assolutamente impossibile, non possiamo che trarne un segnale positivo.

Infine un consiglio (alla CGIL) e una domanda (ai lavoratori): alla CGIL FP consigliamo, nel caso che continui ad avere ulteriori dubbi giuridici sul ricorso CEDU, di rivolgersi direttamente alle altre organizzazioni sindacali che si sono attivate per proporre ricorsi alla CEDU o altre iniziative in ambito europeo, tra le quali la UIL FPL, che sicuramente sarà ben disposta a fornire loro tutta la assistenza giuridica tramite il proprio Ufficio Legale, come già avvenuto in passato su altri ricorsi.

Ai lavoratori rivolgiamo una domanda, alla quale potranno rispondere e trarne le opportune conseguenze: poiché la CGIL FP (e altri) continuano a dire che la soluzione per il recupero degli arretrati sta solo nel rinnovo contrattuale, vi chiediamo: ritenete più probabile che una corte europea (per esempio la CEDU) decida di risarcire alcune decine di migliaia di lavoratori per i mancati rinnovi contrattuali oppure che il Governo Renzi stanzi, di sua spontanea volontà, oltre che i soldi che sono necessari per un rinnovo contrattuale decente, anche i circa 12-14 miliardi che servirebbero per pagare tutti gli arretrati per i mancati rinnovi a partire dal 2010? Ecco, datevi una risposta e poi decidete da soli chi davvero fa sindacato e chi invece vende fumo! … LIBERI DI SCEGLIERE. LIBERI DI ADERIRE

Roma,  10 maggio 2016

 

La Segreteria Generale CGS 

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La CSE ribadisce: è urgente rinnovare i contratti, senza perdere altro tempo!!!

    Nella tarda mattinata di oggi si è svolto presso Palazzo Vidoni il previsto incontro fra la Ministra Madia e le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, con all’ordine del giorno “questioni connesse al lavoro pubblico”.

Anticipata via media e con uno strombazzamento di telecamere e di fotografi, quasi si trattasse di uno spettacolo, la riunione di oggi è stata caratterizzata da un preambolo della stessa Ministra che, incurante del fatto e della situazione (contratti bloccati da anni, livelli retributivi più bassi di Europa, riorganizzazioni delle PP.AA. senza alcun filo conduttore), prima ancora di emanare il fatidico atto di indirizzo propedeutico all’avvio del confronto in sede Aran, ha comunicato il proprio intendimento ad aprire un tavolo tecnico presso la predetta Agenzia entro la metà del mese di settembre, per meglio comprendere le richieste delle forze sociali in tema di rinnovo contrattuale e quale contributo le stesse intendono offrire all’emanando Testo Unico del Lavoro Pubblico, per altro ancora top secret.

Si tratta, infatti, di una sorta di nuovo decreto legislativo 165 2.0 che, dai rumors e dalle indiscrezioni filtrate negli ambienti bene informati, guarda caso, sembra contenere tutte ma proprio tutte quelle materie che una volta erano regolate dal contratto e che adesso verrebbero ricomprese in un testo di legge e quindi tolte alla potestà della contrattazione.

A nostro avviso, dopo la presentazione delle piattaforme contrattuali, non si vedeva proprio la necessità di questo ulteriore passaggio mentre invece, firmato l’accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, era necessario che la Ministra emanasse velocemente, e come promesso, l’atto di indirizzo, assumendosi la responsabilità di individuare le priorità politiche e le ulteriori scelte in termini di disponibilità economiche, per aprire immediatamente il confronto nella sede naturale che è quella dell’Aran.

Questo “stop and go” proposto alle parti sociali nella riunione di oggi, a voler pensare male, può essere letto come un modo per prendere tempo in una fase politica molto delicata come quella del referendum istituzionale, cercando di non inimicarsi i più di tre milioni di pubblici dipendenti già sufficientemente “incavolati” per il perpetuarsi del blocco dei contratti, per le quantità economiche perse in tutti questi anni, per i circa 300 milioni di euro messi a disposizione per il 2016 (quasi cinque euro medi, lordi, procapite).

E, in ogni caso, la Ministra ha pensato bene di mettere i piedi nel piatto provando anche a dettare l’agenda dei prossimi appuntamenti: produttività, valutazione, reclutamento, mobilità, organizzazione del lavoro,  tutte materie che già con il dlgs 150 del 2009, la “Brunetta” per capirci, sono state tolte dalla contrattazione ed affidate dalla legge alla potestà della dirigenza.

Ovviamente noi di CSE, Confederazione che ha confermato la maggiore rappresentatività anche nel nuovo sistema a quattro comparti (più la PCM), non ci sottrarremo al confronto, ma desideriamo fin da subito chiarire la nostra ferma intenzione a rivendicare una stagione contrattuale che recuperi seriamente sul fronte del salario, che riprenda il filo della contrattazione su buona parte delle materie ora legificate, che dia ruolo e funzioni al personale pubblico attraverso nuove politiche di formazione e di carriera.

Siamo da sempre disponibili a discutere di un nuovo modello di pubblica amministrazione, nel quale sia possibile valutare l’operato del dipendente con regole chiare, con obiettivi precisi e con il monitoraggio dell’utenza. Siamo da sempre disponibili a ragionare di una nuova politica delle assunzioni e della previdenza nel Pubblico Impiego.

Adesso però, si devono  rinnovare i contratti!

                                                                            LA SEGRETERIA GENERALE

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RICORSO CEDU: È possibile partecipare fino alle 23,59 del 16 maggio 2016

13 Apr 2017 - Notiziari CGS

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Errare umanum est, perseverare autem diabolicum

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Notiziario CSE n. 05/16 – Incontro a palazzo VIDONI sul lavoro pubblico fra confederazioni sindacali e ministra Madia

13 Apr 2017 - Archivio vecchi Notiziari CSE

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