Si avvicina il termine per la presentazione da parte del Governo della bozza di legge di stabilità e nel frattempo decorrono impietosi i giorni, i mesi, gli anni dall’ultima tornata contrattuale.

Grazie a noi di CSE/FLP, al nostro ricorso ed alla sentenza della Corte Costituzionale dell’anno scorso, è sempre bene ricordarlo, si è tornati a mettere nell’agenda politica la necessità del rinnovo contrattuale, ma purtroppo  i segnali da parte del Governo sono ancora contraddittori e nei fatti elusivi.

La situazione è francamente intollerabile.

Non è pensabile che un confronto tecnico in sede Aran possa sostituirsi alla normale dialettica contrattuale e all’apertura formale dei negoziati.

Non vi sono più scuse per prendere tempo perché l’accordo sui comparti è fatto, ed è decorso anche il tempo concesso per gli eventuali accorpamenti.

Chiediamo che nella Legge di stabilità 2017 vengano stanziate le somme necessarie per fare un vero contratto e respingiamo con forza le elemosine e i finti stanziamenti dei 300 milioni.

Se, ad esempio,  come riferimento dovessimo usare i numeri che il Governo ha indicato nel DEF 2016, per il triennio di riferimento contrattuale l’indice IPCA (parametro utilizzato per calcolare gli incrementi contrattuali) sfiora il 4%, e ove applicato, porterebbe a benefici economici medi procapite, a regime, che si attesterebbero mediamente sui 110 euro mensili, con una spesa complessiva pari all’incirca a 6 miliardi di euro.

Senza tenere conto del periodo 1 luglio 2015/31 dicembre 2015, immediatamente successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta che per noi non può essere certo cancellato e di cui bisognerà tenere conto in sede di rinnovo contrattuale.

Somme che, è del tutto evidente, non sono comunque adeguate a recuperare la perdita del potere d’acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici falcidiati da 7 anni di blocco e che potrebbero essere solo il punto di partenza del negoziato (ma temiamo che il Governo voglia cavarsela con molto meno…), non certo d’arrivo.

Ma è necessario anche modificare le leggi Brunetta in tutte quelle parti punitive per i lavoratori pubblici, lesive della contrattazione e del diritto alla carriera.

Per fare finalmente un buon contratto che rimetta al centro dei processi di riforma le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione, valorizzandone l’impegno e la professionalità, riconoscendone i meriti, garantendo percorsi di carriera oggi negati da una normativa inaccettabile e lesiva della dignità dei lavoratori pubblici.

Chiediamo quindi al Governo di invertire la rotta e, a differenza di quanto avvenuto in questi mesi, dare  un segnale di netta discontinuità rispetto al passato, permettendo quindi il dispiegarsi di una tornata contrattuale vera, che tenga insieme  difesa del salario, riconoscimento dei diritti, qualità del lavoro e innovazione organizzativa.

Ormai ci siamo. Al Ministero dell’Economia si lavora da giorni sulla legge di stabilità e tra poco inizierà l’iter parlamentare.

Non si può attendere oltre, al buio.

Il Governo metta le carte sul tavolo, noi siamo pronti a fare la nostra parte.

LA SEGRETERIA GENERALE

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Un nuovo animale che sugge i soldi dai pensionandi e li porta, moltiplicati, a banche e assicurazioni.

La Legge Fornero, che ha provocato lo slittamento della pensione per la maggior parte dei lavoratori italiani, è ormai universalmente riconosciuta come una legge iniqua, ma ha il pregio di non avere né babbo né mamma.

Benché, infatti, quasi tutti i partiti allora presenti in Parlamento l’abbiano votata, oggi non si trova più nessuno che ne rivendichi la paternità. Anzi, è usata come comodo paravento dalle forze politiche per continuare a far cassa sui lavoratori senza prendersi responsabilità, tanto la colpa è della Fornero.

Pensavamo quindi, che con il confronto sulle pensioni che si è aperto a Palazzo Chigi mesi fa, al quale “stranamente” sono stati invitati solo CGIL, CISL e UIL, si potesse dar corso alla modifica di una norma che ha portato l’Italia ad avere il triste primato di essere uno dei Paesi industrializzati con l’età pensionabile più alta.

Invece no, perché il nostro è un Paese in cui anche quando si tratta di correggere le iniquità più palesi, il gioco dei diritti è sempre a somma zero, cioè se si fa giustizia da una parte si deve togliere qualcosa dall’altra.

Così, il 28 settembre scorso, si è giunti alla firma di un verbale d’intesa tra Governo e triplice confederale nel quale, al fianco di condivisibili obiettivi quali l’aumento delle pensioni minime, la possibilità di ricongiungimento non oneroso di periodi contributivi o la revisione del regime pensionistico per lavoratori precoci e lavori usuranti (che però devono essere tradotti ancora in provvedimenti legislativi), è spuntato uno strano animale di cui si sente molto parlare: l’APE.

Eravamo abituati a sentir parlare di api regine o api operaie. Invece ora c’è anche l’APE bancaria, che sugge soldi da coloro che vorrebbero andare in pensione per portarli moltiplicati a banche e assicurazioni.

In cosa consiste l’APE Bancaria? Semplice! Si propone di mandare in pensione lavoratori a un’età che, prima della Legge Fornero, avrebbe dato diritto alla pensione di anzianità, previa accensione di un mutuo che, formalmente, il lavoratore chiede all’INPS, ma è erogato dalle banche, con l’obbligo ulteriore di stipulare un’assicurazione per il caso di premorienza.

In sintesi, per ridarti un diritto che era già tuo, devi accendere un mutuo ventennale al tasso del 5 per cento annuo – che per inciso è talmente alto da essere attualmente fuori mercato – al quale bisogna aggiungere un altro 5 per cento della somma sotto forma di premio assicurativo.

 L’esborso medio per tre anni e sette mesi di anticipo ed un assegno pensionistico poco oltre i mille euro è di oltre 60.000 euro.

La misura è ancora più fuorviante, al limite del truffaldino, se pensiamo che per i primi tre anni di pensione la decurtazione è minima, mentre dal quarto anno in poi la pensione si abbassa drasticamente fino a portare il pensionato sotto la soglia di povertà.

Il metodo usato dai sindacati per giustificare l’APE è più o meno come quello che i politici hanno usato per la Legge Fornero cioè scaricare le proprie responsabilità. Infatti, il verbale siglato con il Governo prevede due parti: la prima, quella migliore (ma non perfetta) è preceduta dalla dicitura “le parti convengono”; la seconda, quella dell’APE, invece è una dichiarazione del Governo e i sindacati, formalmente, non aderiscono e possono dire di non essere d’accordo.

La realtà è che se un sindacato non è d’accordo con qualcosa chiede che venga tolta dall’accordo; se non lo fa sta dando il proprio assenso all’operazione. Appunto ciò che è avvenuto con il verbale del 28 settembre.

D’altronde, se è chiaro e lampante che questo Governo è amico delle banche, è altrettanto chiaro che i sindacati sono molto amici delle assicurazioni. E il nuovo insetto punge i lavoratori ma porta tanti soldi alle banche, ma anche alle società assicurative.

Alla fine, la previsione (e il rischio) è che solo i lavoratori già ricchi si avvarranno del nuovo strumento, il ché anziché diminuire le iniquità della Legge Fornero le farà aumentare, alimentando divisioni “di classe” tra chi potrà permettersi di farsi suggere soldi dall’APE Bancaria e chi no.

Con il consenso di chi dovrebbe difendere i lavoratori e invece, tra una crociera e l’altra, continua a difendere le caste!

                                                                            LA SEGRETERIA GENERALE

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Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 23 settembre 2016

La FLP informa che, con sentenza n. 213/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

La storia da cui trae origine la sentenza si incardina in un procedimento sorto 3 anni fa tra una lavoratrice e l’ASL presso cui prestava servizio. Dopo che lavoratrice ha citato in giudizio l’ASL che non gli aveva riconosciuto l’uso dei permesso mensili, il Tribunale ordinario del lavoro con ordinanza del 15 settembre 2014 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 33, Legge 104/02.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto rilevante la questione e ricostruito la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, nel ricordare l’inviolabilità del diritto alla salute psico-fisica del disabile (previsto dall’articolo 32 delle Costituzione) ha dichiarato incostituzionale la legge n. 104/1992 e precisamente l’art. 33, comma 3 laddove esclude il convivente dal diritto ad usufruire del permesso mensile per assistere una persona disabile a lui vicina.

L’intento dei giudici della Consulta non è stato quello di imporre un’equiparazione fra la figura del coniuge e quella del convivente, bensì di sottolineare come l’articolo 2 e 32 della Costituzione intendono garantire e tutelare un diritto inviolabile, specialmente nei confronti di chi si trova in una situazione di oggettiva gravità.

A detta dei magistrati è quindi del tutto illogico che nell’elenco dei legittimati ad utilizzare i permessi retribuiti e mensili della Legge 104/92 non vengano menzionati anche i conviventi.

 

Dipartimento Studi e Legislazione

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Con la circolare n. 195 del 10.11.2016 l’INPS, visto il mancato intervento legislativo che avrebbe dovuto adeguare la normativa alle pronunce della Corte Costituzionale del 1989 e del 1992 contro la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale di lavoratore del pubblico impiego e la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite, prevista dall’art.97 del DPR 1092/73, e visto il persistere di un andamento giurisprudenziale consolidato in materia, ha deciso di adottare una soluzione amministrativa tesa a riconoscere la tredicesima e l’indennità integrativa speciale, finora non erogate sulle pensioni ai superstiti, anche in assenza e a prescindere da eventuali ricorsi fatti da parte degli interessati.

         Pertanto per le pensioni di reversibilità, contestuali ad attività lavorativa nel pubblico impiego, decorrenti dal 10 novembre 2016, gli emolumenti dovranno essere corrisposti integralmente.

         Dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS che gestisce la relativa pensione di reversibilità, la corresponsione della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente nel pubblico impiego.

L’INPS, acquisita la domanda,  provvederà al ripristino dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità corrispondendo il valore capitale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

         In allegato il testo della Circolare INPS n. 195 del 10 novembre.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                              

 
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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Notiziario CSE n. 06/16 – La CSE a Governo e ARAN: per un vero rinnovo contrattuale bisogna cambiare le leggi Brunetta e garantire adeguati stanziamenti economici

13 Apr 2017 - Archivio vecchi Notiziari CSE

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I Permessi della legge 104/92 spettano anche ai conviventi

13 Apr 2017 - Notiziari dai Dipartimenti

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Finalmente!! L’INPS corrisponde tredicesima e I.I.S. ai pensionati di reversibilità e lavoratori del pubblico impiego

13 Apr 2017 - Notiziari dai Dipartimenti

Con la circolare n. 195 del 10.11.2016 l’INPS, visto il mancato intervento legislativo che avrebbe dovuto adeguare la normativa alle pronunce della Corte Costituzionale del 1989 e del 1992 contro la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale di lavoratore del pubblico impiego e la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite, prevista dall’art.97 del DPR […]


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