La FLP informa che l’INPS, con una coincidenza fantastica, in data 19.03.2018 (Festa del Papà…) con circolare n. 50 che si allega, ha diramato le istruzioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 248 e 249, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che riconosce l’assegno di natalità (bonus bebè) – già introdotto dall’art. 1, commi 125-129, L. 190/2014 – per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
Nel rinviare a quanto contenuto nella circolare Inps in oggetto, si evidenziano i seguenti punti:
- per richiedere l’assegno va presentata domanda telematica all’Inps;
- la domanda va presentata dal genitore, anche affidatario, che abbia residenza in Italia e sia convivente con il minore;
- l’assegno può essere richiesto anche per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018;
- la misura dell’assegno dipende dall’Isee minorenne del minore e preliminarmente deve essere presentata dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- l’importo dell’assegno sarà di:
– 980 euro (80 euro mensili per 12 mesi) per Isee minorenni non superiore a 25mila euro annui;
– 1.920 euro (160 euro mensili per 12 mesi) per Isee minorenni non superiore a 7mila euro annui.
- in caso di parto gemellare o adozioni plurime, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio;
- l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP


