BUONI PASTO Nuovo regolamento di disciplina ed utilizzo D.M. n. 122 del 7 giugno 2017
1 Set 2017 - Notiziari FLP
La FLP informa che, sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7.06.2017, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, che individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto (intendendosi, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del decreto in esame, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all’articolo 3), le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. Tale decreto è stato emanato in applicazione dell’articolo 144 (che disciplina i servizi di ristorazione), comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le nuove norme, che entreranno in vigore dal 10 settembre 2017, prevedono che i buoni pasto potranno essere spesi oltre che al supermercato e al droghiere, al self service e alla pizzeria, ora anche negli agriturismi nell’ambito dell’attività di somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda, negli ittiturismi nell’ambito dell’attività di somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, nei mercatini e negli spacci aziendali. Tra i soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto sono elencati, oltre a quelli già evidenziati, anche coloro che sono legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività di mensa aziendale e interaziendale, la vendita al dettaglio di alimenti, sia in sede fissa che su area pubblica (quindi anche chi opera in mercatini), la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari, la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività’ agricola. Per tutti resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente. L’art. 4 del decreto del Mise, prevede che i buoni pasto (che possono essere in forma cartacea o in forma elettronica nel rispetto delle prescritte caratteristiche) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente (il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa) un rapporto di collaborazione anche non subordinato. E, inoltre, che i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro, sono utilizzabili solo dal titolare (questo significa che il dipendente non può regalarli ai colleghi di lavoro, né può cederli, ad esempio, alla propria moglie o convivente affinché li utilizzi per la spesa settimanale) ed esclusivamente per l’intero valore facciale (è vietato quindi frazionare la spesa in più occasioni o pretendere il resto in denaro). Poiché il buono pasto serve come servizio sostitutivo della mensa, esso non può essere speso per acquistare prodotti diversi da quelli alimentari come spazzolini, deodoranti, ecc. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia’ stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l’equilibrio del rapporto. Le nuove regole forniscono anche indicazioni sulle convenzioni che devono essere stipulate tra società che emettono i buoni stessi e gli esercizi commerciali dove possono essere spesi.
Si ricorda che l’articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 attualmente vigente, prevede che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (…) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Dipartimento Studi e Legislazione
In allegato, il D.M. n. 122 del 7.06.2017.