Con Sentenza n. 88 depositata il 26/04/2018 dichiara ammissibili i ricorsi in pendenza di procedimento presupposto. Illegittimità costituzionale dell’art. 4.

DOPO LO SBLOCCO DEI CONTRATTI COLLETTIVI UN’ALTRA GRANDE VITTORIA DELLA FLP. I DANNI PER LA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO SI POSSONO CHIEDERE ANCHE SE IL GIUDIZIO TROPPO LUNGO NON È ANCORA CONCLUSO. ACCOLTO IL RICORSO PATROCINATO DALLA FLP.

 La Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 della Legge 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non è ancora finito.

La questione era stata portata alla attenzione della Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un giudizio patrocinato dalla FLP per numerosi suoi iscritti, assistiti e difesi dagli Avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirenghi.

I ricorrenti avevo adito la Corte di appello di Perugia, chiedendo l’indennizzo per la eccessiva durata di un ricorso al TAR iniziato nel 1997 e conclusosi solo nel 2013.

La Corte di Appello di Perugia aveva, tuttavia, respinto il ricorso sul presupposto che, al momento della sua proposizione, il provvedimento emesso dal TAR non era ancora diventato definitivo.

Con la sentenza n. 88/2018 la Corte Costituzionale ha statuito che “nonostante l’invito rivolto da questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.

Si tratta di una sentenza “rivoluzionaria” che adegua finalmente la legge Pinto ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rendendo esperibile il ricorso per equa riparazione alla sola condizione della eccessiva durata del processo, anche se questo non si è ancora concluso con un provvedimento definitivo.

La FLP, unitamente agli avvocati Viti, Lioi e Mirenghi, esprimono la propria soddisfazione per la decisione del Giudice delle Leggi, che sanziona l’inerzia del Governo e del Parlamento nell’adeguare il ricorso per equa riparazione ai principi dell’ordinamento europeo.

La causa andrà ora riassunta davanti alla Corte di Cassazione, che non potrà non fare giustizia e così concedere l’indennizzo e comunque revocare l’odiosa sanzione di mille euro irrogata dalla Corte di Appello a ciascuno dei ricorrenti.

Grande soddisfazione esprime anche il Segretario Generale della FLP, Marco Carlomagno: “La Consulta ci ha dato ragione ancora una volta. Dopo una battaglia pluriennale finalmente i danni per la irragionevole durata di un processo si potranno chiedere anche a giudizio non ancora concluso”. Ma soprattutto, conclude Carlomagno, “si tratta di una doppia vittoria. Non solo per i nostri ricorrenti, ai quali quindi potrà essere concesso l’indennizzo, ma anche per i ricorsi futuri”.

L’ UFFICIO STAMPA FLP

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                In data 11 e 12 aprile l’INPS ci ha sommerso di Messaggi a chiarimento ed integrazione di precedenti circolari operative per gli argomenti APE SOCIAL e APE VOLONTARIA, ma andiamo con ordine.

APE SOCIAL- integrazione mansioni gravose

Con Messaggio n. 1587 dell’11.04.2018 l’INPS integra l’elenco delle mansioni gravose (vedi allegato) in relazione alle quali i lavoratori sono ammessi a beneficiare dell’APE SOCIAL, purché in possesso dei relativi requisiti previsti dalla norma e dalla circolare 34/18, per cui questo Dipartimento ha trasmesso appositi notiziari. 

Inoltre precisa che il soggetto, per poter ottenere l’APE Social, deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve conservare lo status di disoccupato.

APE SOCIAL – Integrazione documentazione

Con Messaggio n.1609 del 12.04.2018 l’INPS per quanto concerne le istanze per l’APE SOCIAL e delle pensioni anticipate per i lavoratori c.d. ”precoci”, consente l’integrazione documentale entro il 20.04 2018, senza modifica di protocollo del nuovo modello AP 116.

APE VOLONTARIA – disponibile servizio on-line

Con comunicato stampa del 12.04.2018 l’INPS annuncia finalmente  la disponibilità sul sito istituzionale del servizio on-line per l’APE VOLONTARIA, per i richiedenti già in possesso dell’identità digitale SPID, dopo la definizione degli accordi quadro relativi all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica da parte di Banca Intesa e UNIPOL e Allianz, che possono inviare domanda corredata della necessaria documentazione.

APE VOLONTARIA – sblocco e prime indicazioni su recupero APE e Fondo garanzia

Infatti con Messaggio 1604 del 12.04.2018 l’ INPS, ad integrazione della circolare n. 28 (di cui il Dipartimento ha trattato con Notiziario n. 10/18) sblocca l’iter burocratico e dà le prime indicazioni sulle modalità di recupero dell’APE e di attivazione del Fondo di garanzia (per completezza, si allega Messaggio INPS).

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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Si informa che l ‘INPS, con circolare n. 59 emessa in data 29 marzo 2018, fornisce le opportune istruzioni in merito alla rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore (vedi esempio nei Beni Culturali e nella Difesa), rivalutazione decisa con l’articolo 1 comma 170 della legge n. 205/2017.

Detto comma prevede che, tenuto conto della gravosità del lavoro organizzato su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31.12.2016, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5 per i lavoratori in questione.

Il coefficiente 1,5 crea sicuramente una platea di lavoratori che prima non rientravano nei benefici dei lavori usuranti (tre anni  prima in pensione) e adesso invece vi rientrano.

I destinatari della norma in esame che perfezionano il requisito entro il 31.12.2019, devono presentare, in via telematica, con modulo AP45, domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente gravosa entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria, nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro il 31.12.2016 dal quale risulti il lavoro articolato su turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

Si allega circolare n.59/2018.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, n. 62 l’INPS illustra, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto direttoriale 5 dicembre 2017.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITO ANAGRAFICO

 

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019

Al 31 dicembre 2020

67 anni
Dal 1° gennaio 2021 67 anni*

 


*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

 

 PENSIONE ANTICIPATA: REQUISITO CONTRIBUTIVO

 

 Anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2020

43 anni e tre mesi

(2249 settimane)

42 anni e tre mesi

(2197 settimane)

Dal 1° gennaio 2021 43 anni e tre mesi*

(2249 settimane)

42 anni e tre mesi*

(2197 settimane)

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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Notiziari FLP


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