Iniziative giurisdizionali finalizzate ad ottenere un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali.
LE NUOVE DATE DELLE UDIENZE DEI 5 RICORSI PILOTA PRESENTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI
Si riporta qui di seguito il Comunicato CGS n.17 con cui la Confederazione ha fatto il punto sulle iniziative prese in relazione al “ricorso alla CEDU”.
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La CGS prosegue nella sua azione finalizzata a far ottenere ai lavoratori che hanno aderito all’iniziativa del “ricorso alla CEDU” un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio 2015).
Riportiamo di seguito quanto comunicatoci dai nostri legali in merito alle prossime date di udienze nelle quali verranno discussi i ricorsi pilota presentati:
Tribunale di- Firenze – R.G. 1785/2017 – giudice: dott. Taiti
Fissata la prima udienza all’11 aprile 2018
Tribunale di Foggia – R.G. 4347/2017 – giudice: dott. Simonelli
All’udienza del 16 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 aprile 2018
Tribunale di – Napoli – R.G. 14351/2017 – giudice: dott. Pellecchia
All’udienza del 10 gennaio 2018 è stata rinviata la discussione al 18 aprile 2018
Tribunale di Roma – R.G. 21662/2017 – giudice: dott. Conte
All’udienza del 30 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 19 aprile 2018
All’udienza del 14 dicembre 2017è stata rinviata la discussione al 12 febbraio 2019
Rammentiamo che con i suddetti ricorsi abbiamo presentato una ampio spettro di domande, che, partendo dal blocco della contrattazione introdotto dal D.L. 78/2010 e dal conseguente “impoverimento” dei pubblici dipendenti, spazia dalla violazione dei principi in materia di efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni dichiarate incostituzionali, alla violazione di “diritti civili” e dei “diritti pecuniari” ed alla conseguente violazione del diritto di proprietà come interpretato dalla CEDU, al risarcimento del danno “comunitario” derivante dal prolungato ed irragionevole blocco delle relazioni sindacali.
Da ultimo, confidando che i giudici aditi riconoscano, come riteniamo debbano riconoscere, la legittimazione dei singoli lavoratori in quanto titolari del diritto individuale (ad esercizio “collettivo”) alla contrattazione ed a che le proprie organizzazioni contrattino la “giusta retribuzione”, nei ricorsi è stata formulata anche una domanda diretta ad ottenere la stipula del CCNL per diversi periodi e, da ultimo e, comunque, per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015 e fino alla fine del 2015.
Ed infatti, anche se è stata la stessa Corte Costituzionale a dichiarare la illegittimità del blocco della contrattazione soltanto per il futuro, non di meno le norme incostituzionali che avevano bloccato la contrattazione non potevano essere applicate dal giorno successivo (30 luglio 2015) alla pubblicazione in G.U. della predetta sentenza.
In ragione di ciò abbiamo dunque chiesto anche l’accertamento del diritto a che si dia corso alla stipula del contratto per il secondo semestre del 2015.
La Segreteria Generale FLP
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Finalmente. l’Inps con la circolare n 28 del 13.02.2018 ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal Regolamento contenuto nel DPCM n. 150 del 4 settembre 2017.
Con l’APE Volontaria, si introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, un’ulteriore strumento di flessibilità in uscita o di avvicinamento alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Fornero, con l’art. 24, comma 6, L. 214/2011.
Ma bisogna dire che l’APE Volontaria è un prestito finanziario, commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto a tale trattamento. Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili e per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.
L’Inps, insieme alla pubblicazione della circolare ha rilasciato sul proprio sito uno strumento – il simulatore – che permette di “calcolare in via indicativa” la quota di importo richiedibile come anticipo e la rata di rimborso.
L’utilizzo del simulatore è accessibile direttamente da ogni singolo soggetto e consente di determinare – in via indicativa – la quota di Ape richiedibile ed il “quantum” delle rate di ammortamento che saranno trattenute all’atto del pensionamento, nonché rimborsate in 240 rate mensili all’istituto finanziatore (banca) al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia.
Per il funzionamento del simulatore è necessario inserire la data di nascita, la gestione previdenziale, il sesso e l’importo di pensione lorda mensile, importo, che come già segnalato non verrà fornito dall’Inps.
Il processo di richiesta di APE Volontaria si concretizza in due distinti passaggi:
1^ domanda: richiesta di certificazione, da presentare all’Inps (con Pin del cittadino o con Spid del Patronato) l’Istituto ha 60 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare al soggetto interessato il possesso dei requisiti previsti e la prima data utile per presentare la domanda di APE;
2^ domanda: richiesta formale di anticipazione finanziaria (APE) la domanda si effettua tramite la procedura Inps e mediante l’utilizzo dello spid del diretto interessato. La domanda si articola in tre distinte richieste: alla banca, all’assicurazione e all’Inps per la futura pensione di vecchiaia.
Come precisato all’art.7, comma 15, del DPCM, l’APE Volontaria si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione, e il suo pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
La circolare in oggetto contiene altresì chiarimenti relativi a chi richiede l’APE Volontaria/APE Aziendale in ragione di un accordo tra lavoratore con il proprio datore di lavoro privato o un fondo di solidarietà o ente bilaterale (l’APE Aziendale chiaramente non è fruibile per dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
L’accordo presuppone l’impegno da parte del datore ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE Volontaria per il periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.
Nella circolare vengono altresì definite le condizioni e modalità del Fondo di Garanzia al quale il richiedente aderisce al momento della definizione della procedura di APE Volontaria.
Si propone qui di seguito un’elencazione sintetica degli argomenti di rilievo da tenere ben presenti :
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE Volontaria è un istituto sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.
L’APE Volontaria è un prestito che può essere richiesto da soggetti lavoratori (Dip. e Aut.) iscritti in gestione AGO, Sostitutive, Esclusive e Gestione separata.
Requisiti per richiedere l’APE Volontaria sono:
il possesso di 63 anni di età (….attenzione dal 2019 ci vorranno 63 anni e 5 mesi),
anzianità contributiva non inferiore a 20 anni,
3 anni e sette mesi al raggiungimento del requisito pensionistico di vecchiaia,
importo pensione al netto della rata di ammortamento pari o superiore a 1,4 il T.M. .
I 20 anni di contribuzione devono essere maturati in un’unica gestione, pertanto non è possibile raggiungere il requisito dei 20 anni attraverso il cumulo o la totalizzazione. Eventuali ricongiunzioni e riscatti sono possibili, purché ci sia il pagamento integrale prima della richiesta di certificazione.
Per il perfezionamento dei 20 anni di contributi non si tiene conto delle maggiorazioni/rivalutazioni come anche dei periodi di lavoro all’estero.
L’anticipo di APE Volontaria è riconosciuto per i mesi mancanti al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia previsti dall’art. 24, comma 6, L. 214/2011 (L. Fornero). Chi ha la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con requisiti diversi (es. art. 24, comma 15-bis, dipendenti pubblici settore sicurezza) non può richiedere l’APE Volontaria.
Per richiedere l’APE Volontaria non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro quindi il richiedente può continuare a svolgere regolarmente la propria attività.
Non può richiedere l’APE chi ha già un trattamento pensionistico diretto (es. assegno ordinario invalidità Inps), chi ha già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o gli mancano meno di sei mesi al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
L’APE Volontaria è compatibile con la percezione di prestazioni di sostegno al reddito e con la percezione dell’APE Sociale.
L’APE Volontaria richiedibile va da un minimo di 150 euro al mese ad un massimo variabile e determinato in base all’importo mensile di pensione e alla durata di erogazione dell’APE.
L’importo massimo di APE Volontario richiedibile va dal 75% per anticipi superiore a 36 mesi, al 90% per anticipi inferiori a 12 mesi.
Il soggetto in possesso dei previsti requisiti ed interessato all’APE Volontaria deve prima fare domanda di certificazione del diritto all’APE.
L’Inps ha 60 giorni per rispondere.
Nella certificazione l’Inps – in caso di non reiezione della domanda – comunica:
la prima data utile per la presentazione della domanda di APE Volontaria;
l’importo minimo e massimo della quota dell’APE ottenibile;
la durata massima del finanziamento (con eventuale periodo supplementare in caso di incremento di speranza di vita);
l’Inps non comunica l’importo di pensione;
Attenzione
In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni.
La certificazione Inps può essere richiesta una sola volta.
Solo dopo la richiesta di certificazione del diritto all’APE l’interessato può presentare domanda di APE Volontaria mediante l’uso di SPID personale, entro il termine indicato nella certificazione.
Alla data di presentazione della domanda di APE Volontaria, l’importo massimo della rata di ammortamento mensile da restituire non deve superare il 30% dell’importo mensile di trattamento pensionistico. A tal fine il richiedente deve altresì dichiarare eventuali esposizioni di altra natura (es. debiti erariali, assegni divorzili, )
I soggetti che hanno maturato i previsti requisiti nel periodo tra il 1° maggio 2017 (data di entrata in vigore dell’APE Volontaria) ed il 18 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del DPCM n. 150) per richiedere l’APE Volontaria nel periodo trascorso, devono presentare – immediatamente – domanda di certificazione, per poi presentare domanda di APE Volontaria entro il 18 aprile 2018.
Con la domanda di APE Volontaria – da esercitarsi tassativamente entro e non oltre il termine riportato sulla certificazione che l’Inps rilascerà – si attiva la richiesta di finanziamento alla banca e la sottoscrizione di polizza assicurativa in caso di premorienza .
Il soggetto richiedente l’ APE Volontaria che perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2021 può scegliere se chiedere il finanziamento anche per i mesi di incremento di speranza di vita che si determineranno.
Con la domanda di Ape Volontaria viene presentata contestualmente la domanda di pensione di vecchiaia all’Inps.
L’APE Volontaria si perfeziona alla data di pubblicazione dell’accettazione del contratto da parte della banca e assicurazione, da tale momento il richiedente ha 14 giorni per un eventuale recesso.
L’APE è corrisposta in quote mensili per dodici mensilità e per un numero di mesi necessari al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.
L’APE Volontaria decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione della domanda, mentre il rateo viene erogato dalla banca dal 1° giorno del secondo mese successivo al perfezionamento.
Si sospende l’erogazione dell’APE se il beneficiario presenta domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’Inps liquida la pensione e trattiene la relativa rata mensile da restituire alla Banca.
La restituzione di quanto anticipato come APE dalla Banca, viene trattenuto dall’Inps sulla pensione di vecchiaia. La restituzione avviene in rate mensili per una durata di 20 anni (240 rate mensili). Sulla tredicesima non opera alcuna trattenuta.
La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell’APE.
Il DPCM all’art. 14 individua 4 specifici casi nei quali si prevede l’attivazione del Fondo di Garanzia:
ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE non corrisposte all’istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
qualora il soggetto finanziatore, che non e’ stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.
Il Fondo di Garanzia interviene a favore della Banca, nel contempo, attraverso l’Inps che ne è gestore, provvede:
nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e d) del DPCM n. 150/2017 a recuperare nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in un’unica soluzione o con un piano rateale (max 36 mesi) quanto riconosciuto alla banca;
nel caso della lett. c) a recuperare nei confronti dell’impresa assicuratrice.
Qualora in corso di recupero si dovesse verificare il caso in cui la pensione di vecchiaia sia incapiente l’importo non recuperato deve essere trattenuto su ulteriori pensioni di cui sia titolare il soggetto (non si toccano i trattamenti assistenziali).
Qualora l’incapienza sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo, la banca chiede l’intervento del Fondo di Garanzia, previsto per legge, per il recupero dell’80% del debito residuo.
Fiscalmente le somme mensili erogate dalla banca non fanno reddito Irpef.
Dalla quota di interessi sul finanziamento e premio assicurativo deriva un credito d’imposta annuo che l’Inps restituirà mensilmente dalla prima rata di pensione.
Per i dipendenti pubblici che accedono all’APE Volontaria il pagamento del T.F.S. decorre dalla data di collocamento a riposto.
Incremento del montante contributivo individuale (APE Aziendale) I soggetti in possesso della certificazione per i diritto all’’APE possono – previo accordo individuale con il proprio datore di lavoro privato (Fondi di solidarietà/Enti bilaterali) il quale si impegna ad incrementare il montante contributivo del lavoratore per il periodo mancante al raggiungimento della pensione di vecchiaia – accedere all’APE Volontaria (aziendale).
L’incremento del montante contributivo, per effetto dell’accordo di APE Aziendale, determinerà alla decorrenza prevista per la pensione di vecchiaia una liquidazione di importo maggiore rispetto a quella definita al momento della richiesta di APE Volontaria. Resta invariato l’importo della quota di rata di ammortamento mensile da trattenere sulla pensione e da corrispondere alla banca.
L’Ape Aziendale non si applica nei rapporti di lavoro della pubblica amministrazione.
L’incremento del montante contributivo va effettuato dal datore di lavoro, versando all’Inps in un’unica soluzione e alla scadenza indicata quanto dovuto. Per la definizione dell’ammontare trova applicazione la disciplina prevista per la determinazione dell’importo del contributo volontario (art.7 D.L.vo 184 del 1997) .
L’accordo individuale va allegato all’istanza di accesso all’APE Volontaria e deve contenere i seguenti dati :
dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%), alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
periodo previsto di fruizione dell’APE;
assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
L’accordo individuale deve riguardare un rapporto di lavoro attuale ed esistente, ancorchè sospeso (es. lavoratore in aspettativa o assente a motivo di un evento tutelato).
Anche in caso di rapporto di lavoro part-time plurimo con datori diversi l’accordo individuale può essere stipulato con un solo datore.
Nei confronti del lavoratore trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore.
Una criticità: l’Inps non fornisce e né certifica l’importo del trattamento pensionistico maturato dal richiedente, determinando una carenza informativa su un dato fondamentale. Non conoscere l’importo della pensione alla data della certificazione non permette di effettuare un piano di finanziamento e di ammortamento attendibile.
In presenza di accordo finalizzato ad incrementare il montante contributivo individuale (APE Aziendale)
non appare chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui l’importo calcolato nell’accordo sia minore o maggiore di quello che deve essere effettivamente quantificato, secondo le modalità previste per il pagamento dei contributi volontari. A tal fine sarebbe opportuno ricevere preventivamente un calcolo direttamente dall’Inps ovvero implementare il simulatore di tale funzione.
Insieme alla circolare Inps, si allegano:
P.C.M del 4 settembre 2017 n. 150, in vigore dal 12 febbraio 2018 contenente: Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);
I 4 allegati al D.P.C.M. relativi ai modelli di domande predisposti (e che l’Inps adotterà nelle proprie procedure) per richiedere sia la Certificazione e sia l’APE;
Le slide Inps relative al simulatore presentate in videoconferenza;
Le slide Inps relative alla certificazione del diritto presentate in videoconferenza.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
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NELL’IPOTESI DI CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA FIRMATO DA CGIL, CISL E UIL, NON SI APPLICANO AI DOCENTI LE NUOVE “REGOLE” RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA Una categoria “discriminata” o, visto che i firmatari del contratto (Scuola, Università e Ricerca) lo stanno rivendicando come merito, le cose stanno diversamente?
Uno degli aspetti più controversi – e più contestati dalla FLP – del nuovo contratto del Comparto Funzioni Centrali è quello del diritto alla salute che viene fortemente compromesso dalla limitazione a 18 ore, comprese il viaggio, della possibilità, nella quasi totalità dei casi, di eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, dando attuazione per via contrattuale alla circolare Madia (Circolare Funzione Pubblica n. 2/2014) che proibiva l’istituto della malattia in caso di visite specialistiche ed esami diagnostici in cambio di 3 giorni di permesso, annullata dal TAR su ricorso della FLC CGIL.
Conosciamo le spiegazioni, contraddittorie, date in queste settimane dai firmatari del contratto Funzioni Centrali: prima hanno detto che tutto restava come prima, poi hanno iniziato ad ammettere che le regole cambiavano ma se spariva, di fatto, il trattamento malattia, c’erano comunque tre giorni aggiuntivi per visite e diagnostica. Fino ad arrivare alla recente giustificazione, fornita dalla FP CGIL, che i sindacati sono stati quasi costretti a firmare le nuove regole perché o si cambiava per contratto o sarebbe intervenuta la legge unilateralmente.
Poi però è stata firmata, lo scorso 9 febbraio, la preintesa del nuovo contratto del Comparto Istruzione e Ricerca, e abbiamo “scoperto” che le nuove “regole” sulle prestazioni specialistiche sono state introdotte per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) ma non per i docenti.
Ci chiediamo: è solo un caso che la preintesa del CCNL Istruzione e Ricerca (firmata dalla FLC CGIL) non preveda per i docenti queste “generose” 18 ore, ma mantenga la normativa precedente?
È un caso che questo succeda proprio nel comparto in cui è stata impugnata (dalla FLC CGIL) la Circolare unilaterale della Funzione Pubblica n. 2/2014?
Dobbiamo ritenere che, adesso, i docenti possano essere considerati una categoria “discriminata” rispetto alle altre che invece usufruiranno della munifica novità introdotta dai sindacati per gli altri lavoratori?
Come mai, i firmatari del contratto Istruzione e Ricerca rivendicano come un merito il non aver cambiato la normativa precedente in materia di permessi retribuiti?
Siamo certi che esisterà una spiegazione o che questa, come capitato nelle scorse settimane, sarà abilmente confezionata ad arte sul momento.
In questo caso, non potendo intervenire direttamente come sindacato davanti ai giudici, trattandosi di un diritto soggettivo alla salute e alla vita, la FLP ha deciso di offrire a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alla FLP – compresi gli iscritti alla FP CGIL – la difesa legale in tutti quei casi nei quali, e ci auguriamo non avvenga mai, un lavoratore avendo terminato le ore disponibili (compresi altri permessi e ferie) venga punito o licenziato per essersi preoccupato della propria salute e della propria vita utilizzando l’istituto della malattia.
Ci auguriamo che nel frattempo anche la FP CGIL (e gli altri sindacati) voglia(no) per iscritto assicurare i lavoratori che eventuali conseguenze che potessero derivare a coloro che si atterranno alle interpretazioni rassicuranti da loro diffuse, saranno integralmente risarciti dai sindacati firmatari del contratto del Comparto Funzioni Centrali e garantiti dal patrimonio di questi ultimi.
La Segreteria Generale FLP
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La FLP, dopo aver consultato gli iscritti e i lavoratori, ha deciso di non firmare il testo definitivo del Contratto delle Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018.
Riteniamo doveroso che una Federazione che si dichiara “libera, autonoma e indipendente”, che rivendica di “non dover rispondere a lusinghe o pressioni di partiti politici” e di non “avere altri padroni se non i propri iscritti”, e che fonda la propria storia sul rispetto della democrazia interna spieghi a tutti i lavoratori, anche non iscritti, i motivi della sua scelta.
Che il Contratto sottoscritto:
sia inadeguato a recuperare il potere di acquisto perso negli ultimi dieci anni dai lavoratori;
violi la sentenza della Corte Costituzionale, ottenuta dalla FLP, che prevede un recupero economico a partire dal 2015 e non dal 2016;
preveda addirittura un salario “a gambero” prevedendo una riduzione di stipendio, a partire dal 1 gennaio 2019, per i lavoratori che avranno l’assegno perequativo;
non crei possibilità di recupero di efficienza e di risorse economiche, ponendo tetti e vincoli ai fondi aziendali;
sia peggiorativo sul sistema delle relazioni sindacali e dei diritti dei lavoratori rispetto ai precedenti contratti, nonostante ci fosse la possibilità di superare appieno le restrizioni della “riforma Brunetta”;
rinvii alla solita commissione paritetica (ricordate quella della L. 312/80?) la riforma degli ordinamenti professionali, con riflessi non solo sull’efficienza delle amministrazioni centrali, ma anche sulla motivazione dei lavoratori, fermi in una palude senza possibilità di vedere riconosciute le proprie abilità professionali;
peggiori le condizioni di vita dei lavoratori, ne pregiudichi il diritto alla salute e si occupi principalmente di sanzioni disciplinari e di punizioni economiche collettive (unica vera funzione dell’organismo paritetico per l’innovazione);
metta assieme tre comparti con storie e legislazioni abbastanza diverse, evitando di prevedere sezioni speciali che ne salvaguardino la specificità, come avvenuto nell’altro comparto accorpato della Istruzione e Ricerca, danneggiando in tal modo la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e danni economici ai lavoratori;
è evidente a tutti, tranne ai sindacalisti e al Governo che elogiano “un contratto epocale che cambierà la vita dei lavoratori statali”.
Ebbene, qualcuno potrebbe chiederci il motivo per il quale la FLP, pur avendo svolto diligentemente il compito di predisporre una piattaforma contrattuale, fare proposte in sede ARAN, chiedere modifiche, analizzare, evidenziare e aggiornare costantemente, durante le finte trattative, tutti i lavoratori sui vari punti del contratto che lo rendono pessimo, poi alla fine non abbia sottoscritto il contratto, magari con una bella nota a verbale per salvarsi la coscienza.
Perché impegnarsi a presentare diffide e ricorsi contro possibili ritorsioni ed esclusioni dalle trattative in sede decentrata, con notevoli impegni economici, di tempo e di risorse umane per gestire una fase contenziosa particolarmente capillare e stressante, invece di dedicarsi tranquillamente solo alle elezioni RSU, magari spiegando che noi abbiamo fatto il possibile, ma poi gli altri sindacati, avendo la maggioranza, hanno voluto così e non ci abbiamo potuto fare niente?
Perché non si può dire sempre di si e rassegnarsi alle violazioni dei diritti civili,
anche se ciò comporta dei costi e delle ritorsioni.
Sessantadue anni fa Rosa Parks disse “no” all’autista che le chiese di lasciare libero il posto a sedere sull’autobus. Lei non si scompose e rifiutò di alzarsi con dignitosa fermezza. Per quel “no” fu arrestata e portata in carcere per condotta impropria e per non aver rispettato il divieto che obbligava i neri a cedere il proprio posto ai bianchi nei settori cosiddetti comuni. Un atto coraggioso e determinato in seguito al quale si avviò una protesta storica.
Noi non paragoniamo certo i nostri gesti e le nostre decisioni a monumenti della Storia.
Nel nostro piccolo, da soli, abbiamo avuto il coraggio di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il blocco dei rinnovi contrattuali che varie leggi, dichiarate incostituzionali dalla Consulta, avevano reiterato per oltre 6 anni.
Non avevano avuto il coraggio di farlo nessuno degli altri 3 sindacati maggioritari CGIL, CISL e UIL, che pure annoverano molti più iscritti e hanno notevoli risorse economiche più di noi.
Ebbene noi riteniamo che in questo contratto, indipendentemente dalle mancate risorse economiche, ci siano almeno tre violazioni fondamentali che vanno portate all’attenzione dei giudici:
compressione della democrazia e della libertà sindacale, prevedendo l’esclusione dalle trattative decentrate dei sindacati che, pur rappresentativi, decidano, dopo aver partecipato alle trattative, di non firmare il CCNL (art. 7 CCNL), in violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 231, ottenuta nel 2013 da FIOM e CGIL contro l’esclusione da parte di FIAT per non aver firmato il CCNL di gruppo;
mancata esecuzione della disposizione della Corte Costituzionale che impone di rinnovare il contratto anche per l’anno 2015;
mancata previsione della salvaguardia delle norme speciali che hanno costituito gli enti e agenzie confluite nel Comparto Funzioni Centrali, attraverso la creazione di sezioni speciali, che consentirebbero di mantenere la loro funzionalità ed efficacia, in particolar modo nella lotta all’evasione fiscale e previdenziale, oltre ad assicurare la sicurezza del lavoro e le tipologie organizzative delle singole amministrazioni.
E su questi punti, a partire dal primo che incide sulla possibilità di rappresentare i lavoratori sui tavoli negoziali, chiederemo ai giudici di pronunciarsi con urgenza per l’eliminazione di norme che riteniamo liberticide.
Se, come riteniamo coerente al giudicato costituzionale, i giudici dovessero pronunciarsi sulla incostituzionalità di tale norma disponendone la disapplicazione oppure, in attesa del giudizio di merito, l’ammissione con riserva alle trattative, assisteremo ad una vera RIVOLUZIONE nel pubblico impiego, in quanto IL SINDACATO non sarà più soggetto a minacce e ricatti, che comportano per i vari seguaci di Don Abbondio il dover firmare le preintese (tanto non c’è nulla da fare) o di firmare con triplo salto carpiato il CCNL definitivo dopo non aver firmato la preintesa.
Ma d’altronde, come diceva Manzoni, “il coraggio se uno non ce lo ha, non se lo può dare”.
E sarà una vittoria per la DEMOCRAZIA SINDACALE, per tutti i sindacati non solo per la FLP.
D’altronde quando nel 2009, oltre ad FLP, anche la CGIL e la smemorata FP CGIL non firmarono i CCNL dei Ministeri e delle Agenzie Fiscali, queste ultime gridarono e scrissero fiumi di parole contro l’incostituzionalità della norma di esclusione. E non ci sembra che il segretario generale della CGIL sia diverso da quello che si è costituito nel ricorso FIOM alla Corte Costituzionale.
Solo qualora i giudici dovessero darci torto, prenderemmo atto della decisione e del fatto che per tutelare i lavoratori saremmo costretti ad apporre una firma tecnica al CCNL, che ci consentirebbeIMMEDIATAMENTEdi ritornare alle trattative decentrate, ma anche in questo, malaugurato, caso lo faremmo in modo da chiarire inequivocabilmente la costrizione alla quale saremmo sottoposti e la nostra distanza siderale da contratti che comprimono, oltre ai diritti fondamentali della persona, la libertà delle associazioni sindacali di difendere i propri iscritti e quella dei lavoratori a partecipare attivamente alla vita dei propri uffici. Un ritorno ad un passato buio che pensavamo di aver superato grazie alla lotta di generazioni di uomini e donne e che invece ritorna e sceglie come nemico principale i dipendenti dello Stato, in tutte le sue forme, cioè coloro ai quali è demandata l’attuazione pratica dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.
IN OGNI CASO, A PRESCINDERE DAI RISULTATI CHE OVVIAMENTE CI AUGURIAMO SIANO POSITIVI, CIÒ CHE NESSUNO POTRÀ TOGLIERCI SARÀ L’ORGOGLIO DI AVER COMBATTUTO CON LA SCHIENA DRITTA PER DIFENDERE LE NOSTRE IDEE E LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI CHE OGNI GIORNO SI AFFIDANO A NOI.
QUELLA STESSA DIGNITÀ CHE ALTRI PERDONO OGNI GIORNO NEL PIEGARSI AI DIKTAT DEI POTENTI DI TURNO, CHE SIANO POLITICI O SINDACALISTI IMPORTA POCO.
IL NOSTRO AGIRE È PRIVO DI SOTTERFUGI, TESO A RIVENDICARE UNICAMENTE I DIRITTI DEI LAVORATORI E NON PREBENDE E POLTRONE.
I NOSTRI PRINCIPI NON SONO IN VENDITA, GLI UOMINI DELLA FLP NON SONO IN VENDITA, I LAVORATORI PUBBLICI E I LORO DIRITTI NON SONO IN VENDITA!
Iniziative giurisdizionali finalizzate ad ottenere un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali. LE NUOVE DATE DELLE UDIENZE DEI 5 RICORSI PILOTA PRESENTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI Si riporta qui di seguito il Comunicato CGS n.17 con cui la Confederazione ha fatto il punto sulle iniziative prese in relazione al “ricorso alla CEDU”. …… La CGS prosegue nella […]
Finalmente. l’Inps con la circolare n 28 del 13.02.2018 ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal Regolamento contenuto nel DPCM n. 150 del 4 settembre 2017. Con l’APE Volontaria, si […]
NELL’IPOTESI DI CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA FIRMATO DA CGIL, CISL E UIL, NON SI APPLICANO AI DOCENTI LE NUOVE “REGOLE” RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA Una categoria “discriminata” o, visto che i firmatari del contratto (Scuola, Università e Ricerca) lo stanno rivendicando come merito, le cose stanno diversamente? Uno […]
La FLP, dopo aver consultato gli iscritti e i lavoratori, ha deciso di non firmare il testo definitivo del Contratto delle Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018. Riteniamo doveroso che una Federazione che si dichiara “libera, autonoma e indipendente”, che rivendica di “non dover rispondere a lusinghe o pressioni di partiti politici” e di […]
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