La FLP informa che la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, muta radicalmente il proprio orientamento in tema di controllo a distanza dei lavoratori, in base al quale il reato contestato era da ritenersi insussistente ogniqualvolta, pur in mancanza di un preventivo assenso delle rappresentanze sindacali, venisse comunque riconosciuta la presenza di un consenso validamente espresso da parte dei lavoratori interessati (v. sentenza Banti, Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2012, n. 22611). Nel caso di specie, un’azienda aveva installato un impianto di videoriprese costituito da due telecamere, collegate ad un dispositivo Wi-Fi, ed un monitor, in grado di trasmettere le immagini di ripresa a tale sistema, ritenendolo legittimo in quanto “suffragato” dal preventivo consenso orale dei lavoratori. La Cassazione rivedendo il proprio orientamento, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’ammenda di 600 euro per la violazione di quanto sancito dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, avendo infatti proceduto all’installazione di un impianto di controllo a distanza senza la previa stipulazione di un accordo con le rappresentanze sindacali ed in assenza dell’alternativa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro (in caso di rifiuto dei sindacati di sottoscrivere un accordo). Con la sentenza in esame, i Giudici hanno sostenuto che:  “in tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma primo, L. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 2 2 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall’art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38, cit. (Sez. 3, n. 51897 del 08/09/2016, Bommino, Rv. 268399).”;  “anche la nuova disposizione (art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) ribadisce la necessità che l’installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) sia preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.”;  “il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice”;  “La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l’intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale, anche se non è esclusa una possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti capo ai singoli lavoratori.”;  “La condotta datoriale, che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo diritto, se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno, da un lato, l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, e di verificare, dall’altro, l’effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni d’uso e così liberare l’imprenditore dall’impedimento alla loro installazione.”;  “sia l’accordo che il provvedimento autorizzativo devono rispettare i principi e le regole stabiliti dall’interpretazione prevalente della normativa lavoristica in tema di controllo nonché dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)”;  “l’installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi – che è assoggettata ai limiti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 3 3 conoscenza dell’esistenza di tali impianti – deve essere preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali; con l’ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Sez. L, n. 9211 del 16/09/1997, Rv. 508047 – 01)”;  “l’assenso delle rappresentanze sindacali è previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all’installazione degli impianti, derivando da ciò l’inderogabilità e la tassatività sia dei soggetti legittimati e sia della procedura autorizzativa di cui all’art. 4 Statuto dei lavoratori.”;  “sotto la vigenza dell’originario art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma con orientamento pienamente valido anche a seguito della novella di cui all’art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, la giurisprudenza di legittimità aveva significativamente affermato come l’art. 4 cit. vietasse il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, anche inteso nel senso di mera possibilità di controllo ad insaputa del prestatore di opera, tanto nell’ipotesi dell’installazione di impianti finalizzati al controllo a distanza quanto delle apparecchiature predisposte per fini produttivi, ma comunque tali da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a distanza del dipendente, rilevando come, mentre le apparecchiature finalizzate al mero controllo a distanza della prestazione lavorativa fossero assolutamente vietate, data la loro odiosità, il loro contrasto con i principi della Costituzione ed il danno che possono arrecare alla stessa produttività del lavoratore, quelle di cui al secondo comma fossero consentite, se ed in quanto il datore di lavoro avesse osservato quanto tassativamente previsto dall’art. 4, senza che peraltro il lavoratore potesse reagire al di fuori dei mezzi di tutela apprestati da tale ultima disposizione (Sez. L, n. 1236 del 18/02/1983, Rv. 426020 – 01).”;  “…lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, in assenza del rispetto delle garanzie di cui all’art. 4, comma 2, Stat. lav. e nonostante la sussistenza del consenso dei lavoratori (cfr. relazione Garante per la protezione dei dati personali, per l’anno 2013, pubblicata nel 2014).”;  “…la ragione – per la quale l’assetto della regolamentazione di tali interessi è affidato alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo – risiede, ancora una volta, nella considerazione della configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro, questione che viene in rilievo essenzialmente con riferimento all’affermazione costituzionale del diritto al lavoro e con riferimento alla disciplina dei rapporti esistenti tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sia nella fase genetica che funzionale del rapporto di lavoro.”;  “La diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico – sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 4 4 della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione.”;  “…anche la previsione della sanzione penale, e in generale l’esigenza di una tutela in forma punitiva dei diritti riconosciuti al lavoratore, trova compiuta spiegazione in questa sproporzione, allo stesso modo con il quale il progressivo annullamento dell’autonomia privata ha sopperito alla sperequazione sociale nelle posizioni del datore di lavoro e del prestatore d’opera.”;  “Da tutto ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio nella quale versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato.”;  “La protezione di siffatti interessi collettivi, riconducibili nel caso di specie alla tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro in costanza di adempimento della prestazione lavorativa, non viene meno in caso di mancato accordo tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro, dovendo quest’ultimo comunque rimuovere l’impedimento alla installazione degli impianti attraverso il rilascio di un’autorizzazione che rientra nelle competenze di un organo pubblico, cui spetta di controllare l’interesse datoriale alla collocazione degli impianti nei luoghi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, cosicché il consenso o l’acquiescenza del lavoratore non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l’interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell’offeso, non essendo riconducibile al paradigma generale dell’esercizio di un diritto.”. Va infine aggiunto che in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione considerati “intelligenti”, oltre alle previsioni ex art. 4 Statuto dei Lavoratori, il datore dovrà assolvere anche all’obbligo di compiere la verifica preliminare ex art. 17 D.lgs. 196/2003, così come sancito dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 n. 1712680 al punto 3.2.1. In allegato, il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 22148 dell’8 maggio 2017. Dipartimento Studi e Legislazione Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 5 5 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). (come modificato dall’art. 23, comma 1 del DLvo 14 settembre 2015, n. 151 e dall’art. 5, comma 2 del DLvo 24 settembre 2016, n. 185) 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività’ dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. ((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.)) 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 38. (Disposizioni penali) (Come modificato dall’art. 179, comma 2 del DLvo 30 giugno 2003, n. 196) Le violazioni degli articoli 2, ((. . .)) 5, 6, ((. . .)) e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi piu’ gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma puo’ presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità’ giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta’ fondamentali, nonche’ per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che puo’ determinare, e’ ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare. Art. 114 (Controllo a distanza) 1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 171 (( (Altre fattispecie).)) ((1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.)) Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 6 6 Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 n. 1712680 in materia di videosorveglianza 3.2.1. Verifica preliminare I trattamenti di dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L’uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l’interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice). Deve essere sottoposto a verifica preliminare l’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 del presente provvedimento. Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l’allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un’attività investigativa in corso (v. punto 3.4). Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità.

 

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Per il periodo 01 luglio 2017 – 30 giugno 2018 INPS – Circolare n. 87 del 18.05.2017

La FLP informa che l’INPS, Coordinamento Generale Statistico Attuariale, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali,con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Pertanto, tenuto conto che l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, stabilisce che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”, l’INPS ha comunicato che restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

In allegato, la circolare INPS n. 87 del 18.05.2017 con accluse le tabelle di riferimento.

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La FLP informa che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 12 aprile 2017, n. 1705, ha stabilito che, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Il caso ha riguardato degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, che hanno agito in primo grado per l’accertamento di spettanze retributive (compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero – in via subordinata – la determinazione dell’indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria) a loro dire dovute dall’Amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale, in periodi di tempo ricompresi fra il 2004 e il 2012. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. ex plurimis le sentenze 8 marzo 2012, n. 1342, e 10 dicembre 2012, n. 6322).

Il T.a.r. per la Lombardia, sez. I, investito delle controversie, le ha definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli esaminati dal Consiglio di Stato.

Con ordinanza 27 aprile 2015, n. 2062, la Sezione IV del Consiglio di stato – riuniti i giudizi ai soli fini dell’incidente – ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta (art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”], secondo cui: “…L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”).

Con sentenza 10 giugno 2016, n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Sezione nei termini sopra esposti ed ha valutato l’intervento legislativo contestato dotato di reale portata interpretativa, per avere avuto il compito di dirimere un’incertezza (cita Cass. civ., sez. lavoro, 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria (nel senso che lavoro straordinario prestato in giorno festivo sia solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale) e non lesivo di un legittimo affidamento dei consociati, che non sussisterebbe a fronte della riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2017 del Consiglio di Stato, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione, confermando la riunione degli stessi– a norma dell’art. 70 c.p.a. – per la loro evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, ed i Magistrati della Sezione IV hanno affermato che:

  1. Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta – di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità – non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”).
  2. Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.
  3. Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”.
  4. In conclusione, gli appelli riuniti sono infondati e vanno perciò respinti con conferma delle sentenze impugnate, fermo restando il diritto degli appellanti di adire, a tutela dei propri interesse, anche giurisdizioni sovranazionali. Considerate le oscillazioni giurisprudenziali, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

In allegato, la sentenza del 12 aprile 2017, n. 1705 della Sezione IV del Consiglio di Stato.

Dipartimento Studi e Legislazione

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Dopo l’audizione del 22 marzo 2017 stamani presso la Commissione Bicamerale per la semplificazione amministrativa, la CSE è stata audita dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sull’Atto di Governo n. 393, il Decreto delegato di riordino del testo unico del lavoro pubblico.

In sede di audizione il Vice Presidente Rizzetto ha preannunciato una seconda audizione, prevista per la mattinata di lunedì 10 aprile, sui contenuti dell’Atto Governo n. 391 di modifica del D. Lgs 150/2009 (valutazione e performance).

Nel corso dell’audizione abbiamo voluto evidenziare che l’esercizio della delega rappresenta l’ennesima occasione perduta e che in buona parte le nuove disposizioni sono una scelta minimalista che non supera, se non in modo assolutamente parziale e contradditorio, tutte le norme restrittive e  punitive volute dal Ministro Brunetta nel 2009 e che hanno contraddistinto questo decennio di forte arretramento nei diritti e nel reddito del pubblici dipendenti.

Il Governo non stanzia le risorse per rinnovare i contratti, dopo otto anni di blocco e la sentenza della Corte Costituzionale, e allo stesso tempo non permette il pieno dispiegarsi di una vera contrattazione, mantenendo vincoli e steccati, introducendo incredibilmente nuovi inasprimenti del sistema sanzionatorio, limitando la contrattazione a monte sui fondi di amministrazione e reintroducendo tetti alle risorse della produttività.

Intervenendo in modo poco incisivo sulla riduzione dei fenomeni di precariato, che rappresenta una vera e propria vergogna nazionale, con lo sfruttamento di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno sopperiscono a carenze di organico strutturali; in un quadro istituzionale incerto, in cui non sono definiti gli ambiti di ripartizione delle competenze territoriali e neanche quelle trasversali tra singole amministrazioni.

Tra l’altro i testi sono ancora privi della necessaria Intesa con la Conferenza Stato Regioni e quindi ancora suscettibili di modifiche, mentre  non è pervenuto ancora il parere del Consiglio di Stato, a dimostrazione di come sia stato complesso e tormentato l’esercizio della delega risalente ormai a 20 mesi fa.

In allegato al notiziario trovate il documento, predisposto d’intesa con la Confederazione CGS, che riassume i punti principali della nostra Audizione mentre al link http://webtv.camera.it/archivio?id=10909&position=0 trovate la registrazione integrale dell’Audizione, con l’intervento CSE all’incirca al minuto 1H 20m del filmato.

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Notiziari FLP


VIDEOSORVEGLIANZA Nuovo orientamento della Cassazione

12 Jun 2017 - Notiziari FLP

VIDEOSORVEGLIANZA Nuovo orientamento della Cassazione

La FLP informa che la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, muta radicalmente il proprio orientamento in tema di controllo a distanza dei lavoratori, in base al quale il reato contestato era da ritenersi insussistente ogniqualvolta, pur in mancanza di un preventivo assenso delle rappresentanze sindacali, venisse comunque riconosciuta […]


ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

12 Jun 2017 - Notiziari FLP

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Per il periodo 01 luglio 2017 – 30 giugno 2018 INPS – Circolare n. 87 del 18.05.2017 La FLP informa che l’INPS, Coordinamento Generale Statistico Attuariale, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali,con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al […]




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