Con messaggio n.3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di fatto parzialmente riconosciuto la valutazione ai fini pensionistici dell’elemento perequativo, compenso temporaneo riconosciuto nella tornata contrattuale 2016/2018 dei dipendenti pubblici che viene pagato mensilmente dal marzo 2018 fino al 31.12.2018 (Comparto Funzioni Centrali, Comparto Funzioni Centrali, Comparto Istruzione e Ricerca, Comparto Sanità).
Infatti lo stesso, non è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione, ma viene inserito nella quota B, alla stregua degli altri compensi accessori.
Magra consolazione è, che, per questo motivo, l’elemento perequativo non può essere computato tra i compensi soggetti a decurtazione (retribuzione virtuale), per gli eventi di malattia.
Lo stesso compenso, inoltre, come tra l’altro stabilito nei vari CCNL, non concorre alla determinazione della prestazione per i trattamenti di fine servizio né TFS (Indennità di buonuscita) né TFR e pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
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IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP




