Con messaggio hermes n. 1674 del 20 aprile u.s., l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti di ordine tecnico-amministrativo in merito alla gestione delle domande di rinegoziazione dei mutui ipotecari INPS. 

I destinatari dei predetti mutui ipotecari sono i dipendenti pubblici e statali in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e anzianità di iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” non inferiore a 1 anno (eventualmente comprensiva anche dei periodi di lavoro a tempo determinato) e i pensionati pubblici e statali iscritti anche loro alla Gestione unitaria.

Il mutuo può essere richiesto dagli aventi diritto solamente per le seguenti finalità:

  • acquisto prima casa, assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento su terreno di proprietà, di un alloggio non considerato abitazione di lusso e destinato a residenza dell’iscritto e del suo nucleo familiare, il che evidenzia come non sia in nessun modo possibile richiedere questa tipologia di mutui per l’acquisto della seconda casa;

  • lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’unico alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, che sia prima casa e non sia classificato come alloggio di lusso.

  • acquisto o costruzione in proprio di un box auto (garage) o di un posto auto da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, sempre a patto che si tratti di prima casa, non considerata abitazione di lusso;

  • finanziamento delle spese di iscrizione a corsi universitari, corsi post laurea, master, Conservatori di musica, Accademie belle arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti, con frequenza in Italia o all’estero da parte dell’iscritto o di un componente del nucleo familiare (figlio, per es.).

I requisiti e le modalità per la concessione dei mutui ipotecari INPS sono contenuti nel “Regolamento” approvato con determinazione n. 101 del 1.08.2018 a firma dell’allora Presidente T. Boeri e SMI.

Nel caso di domande eccedenti il 90% delle disponibilità finanziarie annuali, si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri previsti dallo stesso “Regolamento”.

Detto Regolamento, all’art. 20 comma 5, prevede la possibilità per il titolare del mutuo iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di richiedere la rinegoziazione del tasso d’interesse.

Per accedere alla rinegoziazione, per la quale non è più previsto il ricorso al Notaio, l’interessato deve innanzitutto risultare in regole con tutti i versamenti, compreso quello della rata immediatamente precedente al momento della presentazione della domanda, e poi presentare domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio on line dedicato, nelle seguenti finestre temporali:

  • dal 10 gennaio al 28 febbraio, con accettazione entro il 31 marzo;

  • dal 1° aprile al 31 maggio, con accettazione entro il 30 giugno;

  • dal 10 luglio al 31 agosto, con accettazione entro il 30 settembre;

  • dal 1° ottobre al 30 novembre, con accettazione entro il 31 dicembre.

Ebbene, a fronte di questo sistema di regole per la concessione dei mutui ipotecari, con il messaggio hermes n. 1674 del 20 aprile u.s., allegato al presente Notiziario, l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

Con l’occasione, è utile altresì ricordare che, a seguito dell’emergenza Coronavirus, l’INPS ha modificato il “Regolamento” introducendo la possibilità di richiedere la sospensione delle rate di mutuo.

La Segreteria Generale FLP

Regolamento

Notiziario FLP 19