Chiarimento DI Agenzia delle Entrate sulla esenzione fiscale del “Bonus Maroni”
Il beneficio esentasse deve intendersi applicabile anche ai lavoratori pubblici
Come riportato nel precedente Notiziario n. 12 del 19 u.s., INPS ha emanato in data 16 giugno la circolare n. 102 con la quale ha fornito istruzioni operative e contabili in merito all’incentivo al posticipo di pensionamento (c.d. “bonus Maroni”) destinato ai lavoratori che maturano entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età) oppure il diritto (novità introdotta dall’ultima legge di bilancio) a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica).
L’incentivo di cui trattasi consente così ai lavoratori interessati di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico con conseguente incremento del proprio stipendio netto, anche se poi, al momento del collocamento in pensione, l’operazione di posticipo porterà alla riduzione dell’assegno pensionistico a regime in quanto il montante contributivo è stato ridotto. Il predetto bonus resterà in vigore fino alla maturazione della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) o al conseguimento di altra forma di pensione anticipata.
Nella stessa circolare, l’INPS – acquisiti i pareri di MEF e Agenzia Entrate – ha confermato che, a differenza di quanto avvenuto fino a tutto il 2024 in cui il bonus era sottoposto a tassazione IRPEF, il bonus 2025 prevede la non imponibilità delle somme ex contributi IVS così transitate in busta paga, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come precisato dall’art. 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 (L. 207 del 31.12.2024).
Ebbene, è stata proprio la precisazione recata dalla legge di bilancio 2025 che aveva lasciato spazio all’idea che i lavoratori pubblici potessero essere esclusi dall’esenzione fiscale, in quanto il testo della richiamata disposizione del TUIR si riferisce esplicitamente alla rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, e che pertanto potesse non ricomprendere anche gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, come quelle della gestione pubblica. Dunque, l’interpretazione letterale della norma del TUIR poteva anche portare all’esclusione dei lavoratori pubblici dall’esenzione fiscale, e da qui i diversi quesiti posti dalle Amministrazioni e anche da lavoratori direttamente interessati.
A fronte di tutto questo, è opportunamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, in risposta a specifico quesito avanzato da un lavoratore dell’INPS sull’applicabilità della norma del TUIR, con la risoluzione n. 45 del 30 giugno u.s. ha confermato che la stessa è applicabile anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione.
A parere dall’Agenzia delle Entrate, infatti, atteso che “dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione… nonché a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore”, è del tutto evidente che la predetta finalità incentivante “sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia”.
Proprio per questo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo” e pertanto il beneficio fiscale della non concorrenza nella formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme ex contributi IVS transitate in busta paga, debba intendersi esteso anche ai lavoratori pubblici.
In allegato, la risoluzione n. 45 di Agenzia delle Entrate e la circolare n. 102 dell’INPS.