Le direttive e i chiarimenti di COVIP. Interessano nuovi assunti e chi cambia lavoro

Come già anticipato con precedente Notiziario, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30.12.2025, n. 199) in materia di “previdenza complementare”, da oggi 1° luglio 2026 cambia il meccanismo di adesione ai Fondi di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

A tal proposito, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), con propria delibera del 19 giugno u.s., ha emanato le direttive in materia di adesione automatica ai predetti fondi, ad ogni buon conto qui in allegato 1.

In primis, COVIP chiarisce innanzitutto che la nuova disciplina in materia di adesione automatica non riguarda chi abbia già un lavoro dipendente e non sia interessato, successivamente al 30.06.2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Non riguarda inoltre i lavoratori dipendenti delle PP.AA., per i quali la legge 27.12.2027, n. 205 ha disposto che la relativa disciplina di adesione, ivi compresi il c.d. “silenzio-assenso” e il recesso, sia demandata alle Parti istitutive dei fondi di previdenza complementari, e non riguarda al contempo neanche i lavoratori domestici.

Le novità riguardano allora esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, e più precisamente due categorie:

  • chi viene assunto per la prima volta successivamente al 30 giugno 2026;

  • chi, non essendo alla prima assunzione, dopo il 30 giugno 2026 attiva un nuovo rapporto di lavoro avendo già in essere una adesione ad una forma pensionistica complementare, cui non si rinunci nel termine di 60 gg.


LAVORATORI NEOASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026

Per questi lavoratori, l’adesione alla previdenza complementare è automatica dalla data di assunzione, e quindi dall’inizio del rapporto, salvo che non decida poi di rinunciarvi entro 60 giorni. In quel caso, il TFR viene destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi /contratti collettivi, anche territoriali e aziendali (con priorità), in mancanza dei quali il TFR viene destinato al Fondo cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

Nel caso esistano fondi pensioni complementari previsti da accordi/contratti, l’adesione automatica comporta non solo il conferimento del TFR ma anche i contributi del lavoratore (no solo se retribuzione inferiore all’assegno sociale, per es. una quota minima della retribuzione) e anche datoriali, nella misura prevista dagli stessi accordi/contratti.

In assenza invece di accordi/contratti collettivi applicabili, in ordine all’adesione automatica, la forma pensionistica complementare di destinazione residuale è il Fondo COMETA dei lavoratori metalmeccanici, che comporta però in tal caso solo il conferimento dell’intero TFR ma non anche di eventuali contributi, datoriali e del lavoratore.

A tal proposito, il datore di lavoro deve informare il lavoratore neoassunto sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sul fondo di destinazione, sulle scelte possibili e sui tempi. Per la scelta della destinazione del TFR, nelle more della messa in disponibilità della modulistica ufficiale, il MEFOP ha predisposto un facsimile provvisorio (“draft”, qui in allegato 2), che raccoglie i dati del lavoratore ed è utile al datore di lavoro per gestire i desiderata dello stesso in ordine alla scelta esplicita rispetto a un dato Fondo o al mantenimento del TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS; in caso di mancato riconsegna del modulo, adesione automatica entro 60 gg.


LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE CON NUOVO RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL 30 GIUGNO 2026

Le legge n.199/2025 prevede che il meccanismo di adesione automatica operi pure per questa tipologia di lavoratori, ma solo se, al momento del nuovo rapporto di lavoro, abbiano già una posizione di previdenza complementare con destinazione, anche parziale, del TFR, con la possibilità comunque di rinunciarvi entro 60 gg. dall’assunzione previa comunicazione al datore di lavoro ed effetto retroattivo. Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sull’eventuale iscrizione a un fondo complementare e sulla destinazione del TFR e informarlo sulle scelte disponibili.

Il lavoratore può fare tre cose: confermare l’adesione al fondo di riferimento; optare per un altro complementare al quale destinare il TFR; infine, mantenere il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria Inps. A tal riguardo, Il facsimile provvisorio del MEFOP contiene una apposita sezione, la 2^, con le diverse opzioni in campo per questi lavoratori.

In conclusione, la più importante novità è che, da oggi, il silenzio-assenso non produce più soltanto la destinazione tacita del TFR, ma una adesione automatica sin dal giorno dell’assunzione e che, in caso l’accordo/contratto lo preveda, detta adesione reca con sé anche i contributi del datore di lavoro e del lavoratore.


Il
Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati

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