Chiarimento DI Agenzia delle Entrate sulla esenzione fiscale del “Bonus Maroni”
Il beneficio esentasse deve intendersi applicabile anche ai lavoratori pubblici(altro…)
Circolare INPS con le istruzioni per l’accesso al posticipo di pensionamento
Le somme aggiuntive erogate in busta paga non formano reddito e sono esenti ai fini fiscali
L’INPS ha emanato in data 16 giugno u.s. la circolare n. 102, qui allegata, che reca istruzioni operative e contabili in merito all’ incentivo al posticipo di pensionamento (c.d. “bonus Maroni”) destinato ai lavoratori pubblici e privati, che maturano entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età) oppure il diritto (ed è la novità introdotta dall’ultima legge di bilancio) a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica).
L’incentivo di cui trattasi consente così ai lavoratori interessati di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l’8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap), con conseguente incremento dello stipendio netto, anche se poi, al momento del pensionamento, l’operazione di posticipo ridurrà l’assegno pensionistico a regime in quanto il montante contributivo viene ridotto. L’incentivo è incompatibile con altri esoneri contributivi IVS; è però cumulabile con eventuali sgravi del datore di lavoro.
Il bonus resterà in vigore fino al momento di maturazione della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) o al conseguimento di altro trattamento pensionistico anticipato. Vengono esclusi dal bonus coloro che sono già in pensione, con la sola eccezione di chi riceve l’assegno ordinario di invalidità.
Nella stessa circolare, e questo ne rappresenta l’aspetto più interessante, l’INPS – acquisiti i pareri di MEF e Agenzia Entrate – ha confermato la non imponibilità delle somme così erogate in busta paga, precisando a tal riguardo che l’esenzione si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
L’accesso al bonus è esercitabile una sola volta ed è revocabile. I lavoratori possono presentare domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile della pensione in quota 103 o anticipata ordinaria oppure contestualmente o successivamente, attraverso una proceduratelematica sul portale INPS già attiva dallo scorso marzo, o per via diretta sul portale (servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, nella sezione “Certificati”) o tramite patronati o tramite il Contact Center.
Nel termine di 30 giorni dalla istanza o dall’acquisizione di eventuale documentazione integrativa, l’INPS completa le verifiche e ne comunica l’esito al lavoratore, segnalando al datore di lavoro il suo accoglimento.
Chi cambia datore di lavoro non perde il bonus, in quanto INPS lo estende automaticamente al nuovo rapporto.
In merito alla decorrenza, la circolare INPS precisa che la stessa è correlata al momento della domanda:
Se la si presenta in data anteriore alla prima decorrenza utile per pensione “quota 103” o “anticipata ordinaria”, l’effetto decorrerà dalla prima finestra utile per il pensionamento;
Se invece la si presenta in data contestuale o successiva alla prima decorrenza utile, l’effetto decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Queste, in estrema sintesi, le “istruzioni” dell’INPS sul bonus che incentiva al pensionamento posticipato, voluto dal Governo ma in pesante contraddizione con gli impegni di cancellare la Fornero per mandare prima in pensione i lavoratori. Si va invece in una direzione opposta: mandare in pensione i lavoratori molto più tardi!
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
scarica il notiziario
Messaggio INPS: Si ai contributi volontari per ex lavoratori pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 e senza pensione
Con msg. n. 1431 del 7 mag. u.s., INPS ha dato indicazioni in merito alla possibilità per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 senza aver però maturato il diritto a pensione, e dunque al momento di fatto senza reddito, di presentare domanda di autorizzazione al versamento di contributi volontariper non perdere quelli già versati.
La precisazione fornita dall’INPS interessa ex lavoratori pubblici facenti capo alle seguenti casse:
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL),checomprende dipendenti di Regioni, Province, Città Metropolitane; Comunità montane; Consorzi e di altri Enti
Cassa Pensioni Sanitari (CPS), che comprende i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza);
Cassa Pensioni Insegnanti (CPI),che comprendegli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.
Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG),che comprendegli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS),che comprende i dipendenti civili dello Stato, della Scuola, dell’Università, i dipendenti militari delle Forze Armate, i dipendenti delle Agenzie Nazionali ex D. Lgs. n. 300/1999 e quelli delle Autorità indipendenti.
Il messaggio dell’INPS prende in esame le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi, e precisa:
Per gli assicurati alla cassa CTPS: se non è intervenuta la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’AGO, obbligatoria per disposizione di legge, e gli interessati abbiano manifestato la volontà di attendere l’età pensionabile perché già in possesso del requisito contributivo minimo, è ancora possibile richiedere l’autorizzazione al versamento di contributi volontari.
Per gli assicurati alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: anche gli interessati facenti capo a queste casse possono presentare domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari. E’ bene ricordare però che per costoro la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO è possibile solo a domanda e non opera d’ufficio.
Per entrambe le fattispecie resta comunque esclusa la possibilità di presentare domanda di valorizzazione dei periodi contributivi se è già intervenuta la decadenza dei termini di presentazione delle domande (riscatto, ricongiunzione, computo, accredito figurativo).
CSE FLP Pensionati prende atto delle utili precisazioni dell’INPS sull’argomento, che offrono la possibilità a ex lavoratori pubblici di non perdere i contributi a suo tempo versati e di poter maturare la pensione.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
Scarica il notiziario
Ancora una discriminazione per alcune categorie del Pubblico Impiego
Esclusi dalla defiscalizzazione del bonus Maroni i lavoratori ex casse INPDAP
Chiarimento DI Agenzia delle Entrate sulla esenzione fiscale del “Bonus Maroni” Il beneficio esentasse deve intendersi applicabile anche ai lavoratori pubblici
Circolare INPS con le istruzioni per l’accesso al posticipo di pensionamento Le somme aggiuntive erogate in busta paga non formano reddito e sono esenti ai fini fiscali L’INPS ha emanato in data 16 giugno u.s. la circolare n. 102, qui allegata, che reca istruzioni operative e contabili in merito all’ incentivo al posticipo di pensionamento […]
Messaggio INPS: Si ai contributi volontari per ex lavoratori pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 e senza pensione Con msg. n. 1431 del 7 mag. u.s., INPS ha dato indicazioni in merito alla possibilità per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 senza aver però maturato il diritto a pensione, e dunque […]
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited e permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie inerenti agli Utenti su questo Sito Web, a meno che non riproducano il video.
Google Fonts è un servizio per visualizzare gli stili dei caratteri di scrittura gestito da Google Ireland Limited e serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Gravatar è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Automattic Inc. che permette a Automattic Inc. di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.