Circolare INPS con le istruzioni per l’accesso al posticipo di pensionamento
Le somme aggiuntive erogate in busta paga non formano reddito e sono esenti ai fini fiscali
L’INPS ha emanato in data 16 giugno u.s. la circolare n. 102, qui allegata, che reca istruzioni operative e contabili in merito all’ incentivo al posticipo di pensionamento (c.d. “bonus Maroni”) destinato ai lavoratori pubblici e privati, che maturano entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età) oppure il diritto (ed è la novità introdotta dall’ultima legge di bilancio) a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica).
L’incentivo di cui trattasi consente così ai lavoratori interessati di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l’8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap), con conseguente incremento dello stipendio netto, anche se poi, al momento del pensionamento, l’operazione di posticipo ridurrà l’assegno pensionistico a regime in quanto il montante contributivo viene ridotto. L’incentivo è incompatibile con altri esoneri contributivi IVS; è però cumulabile con eventuali sgravi del datore di lavoro.
Il bonus resterà in vigore fino al momento di maturazione della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) o al conseguimento di altro trattamento pensionistico anticipato. Vengono esclusi dal bonus coloro che sono già in pensione, con la sola eccezione di chi riceve l’assegno ordinario di invalidità.
Nella stessa circolare, e questo ne rappresenta l’aspetto più interessante, l’INPS – acquisiti i pareri di MEF e Agenzia Entrate – ha confermato la non imponibilità delle somme così erogate in busta paga, precisando a tal riguardo che l’esenzione si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
L’accesso al bonus è esercitabile una sola volta ed è revocabile. I lavoratori possono presentare domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile della pensione in quota 103 o anticipata ordinaria oppure contestualmente o successivamente, attraverso una proceduratelematica sul portale INPS già attiva dallo scorso marzo, o per via diretta sul portale (servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, nella sezione “Certificati”) o tramite patronati o tramite il Contact Center.
Nel termine di 30 giorni dalla istanza o dall’acquisizione di eventuale documentazione integrativa, l’INPS completa le verifiche e ne comunica l’esito al lavoratore, segnalando al datore di lavoro il suo accoglimento.
Chi cambia datore di lavoro non perde il bonus, in quanto INPS lo estende automaticamente al nuovo rapporto.
In merito alla decorrenza, la circolare INPS precisa che la stessa è correlata al momento della domanda:
Se la si presenta in data anteriore alla prima decorrenza utile per pensione “quota 103” o “anticipata ordinaria”, l’effetto decorrerà dalla prima finestra utile per il pensionamento;
Se invece la si presenta in data contestuale o successiva alla prima decorrenza utile, l’effetto decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Queste, in estrema sintesi, le “istruzioni” dell’INPS sul bonus che incentiva al pensionamento posticipato, voluto dal Governo ma in pesante contraddizione con gli impegni di cancellare la Fornero per mandare prima in pensione i lavoratori. Si va invece in una direzione opposta: mandare in pensione i lavoratori molto più tardi!
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
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Messaggio INPS: Si ai contributi volontari per ex lavoratori pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 e senza pensione
Con msg. n. 1431 del 7 mag. u.s., INPS ha dato indicazioni in merito alla possibilità per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 senza aver però maturato il diritto a pensione, e dunque al momento di fatto senza reddito, di presentare domanda di autorizzazione al versamento di contributi volontariper non perdere quelli già versati.
La precisazione fornita dall’INPS interessa ex lavoratori pubblici facenti capo alle seguenti casse:
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL),checomprende dipendenti di Regioni, Province, Città Metropolitane; Comunità montane; Consorzi e di altri Enti
Cassa Pensioni Sanitari (CPS), che comprende i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza);
Cassa Pensioni Insegnanti (CPI),che comprendegli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.
Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG),che comprendegli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS),che comprende i dipendenti civili dello Stato, della Scuola, dell’Università, i dipendenti militari delle Forze Armate, i dipendenti delle Agenzie Nazionali ex D. Lgs. n. 300/1999 e quelli delle Autorità indipendenti.
Il messaggio dell’INPS prende in esame le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi, e precisa:
Per gli assicurati alla cassa CTPS: se non è intervenuta la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’AGO, obbligatoria per disposizione di legge, e gli interessati abbiano manifestato la volontà di attendere l’età pensionabile perché già in possesso del requisito contributivo minimo, è ancora possibile richiedere l’autorizzazione al versamento di contributi volontari.
Per gli assicurati alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: anche gli interessati facenti capo a queste casse possono presentare domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari. E’ bene ricordare però che per costoro la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO è possibile solo a domanda e non opera d’ufficio.
Per entrambe le fattispecie resta comunque esclusa la possibilità di presentare domanda di valorizzazione dei periodi contributivi se è già intervenuta la decadenza dei termini di presentazione delle domande (riscatto, ricongiunzione, computo, accredito figurativo).
CSE FLP Pensionati prende atto delle utili precisazioni dell’INPS sull’argomento, che offrono la possibilità a ex lavoratori pubblici di non perdere i contributi a suo tempo versati e di poter maturare la pensione.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
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Ancora una discriminazione per alcune categorie del Pubblico Impiego
Esclusi dalla defiscalizzazione del bonus Maroni i lavoratori ex casse INPDAP
L’adeguamento delle pensioni del personale cessato dal servizio nel 2022/2024 a seguito rinnovo CCNL.
Le regole e i tempi, prevedibilmente lunghi
In queste settimane sono pervenuti da parte di ex dipendenti di Amministrazioni delle Funzioni Centrali e di altri comparti, posti in quiescenza nel triennio 2022-2024, numerosi quesiti in ordine all’adeguamento del trattamento pensionistico a seguito del rinnovo del CCNL 2022-2024 e sui tempi di corresponsione degli arretrati maturati.
A tal proposito, precisiamo subito che tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento del CCNL, e in questo caso nel triennio 2022-2024, hanno diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali fissati dal nuovo CCNL. Ne ha stabilito il principio in via generale la sentenza della Corte di Cassazione n. 29.906 del 25.10.2021, affermando che “il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione”.Dunque, in base a questa sentenza,per escludere un pensionato pubblico o privato dall’adeguamento dell’assegno a seguito dei rinnovi contrattuali, i CCNL debbono esplicitamente prevedere che i rinnovi si applichino retroattivamente solo al personale ancora in servizio.
Non è il caso, ovviamente, dei pensionati ex dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono da tempo il ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali stabiliti per il triennio.
Con riferimento al CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27.01.2025, l’art. 31, comma 2, dispone che i benefici economici derivanti dagli incrementi degli stipendi tabellari “sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le norme vigenti… nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro”. Dunque, la norma del CCNL prevede espressamente, per tutti gli ex dipendenti collocati in pensione nel triennio di riferimento del CCNL, l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi stipendiali, mentre per quanto riguarda il TFS (c.d. “liquidazione”) il ricalcolo riguarderà solo il periodo ricompreso dal primo giorno del triennio fino al giorno del pensionamento.
Il pensionato ha anche diritto a percepire gli arretrati relativi al ricalcolo pensionistico ma solo dal 1.1.2024, in quanto gli anni 2022 e 2023 sono stati coperti dell’IVC. Con questa particolarità, però: a percepire gli arretrati dovrebbero essere solo quelli andati in pensione da settembre 2024, in quanto per quelli andati in pensione sino al 31.08.2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 sarebbe superiore agli arretrati maturati.
Rimane da dire solo sui tempi di adeguamento delle pensioni e di corresponsione degli eventuali arretrati, operazioni entrambe effettuate dall’INPS sulla base dei dati aggiornati forniti dalle AA.PP. di ex appartenenza, che vi provvedono molto tardi: ci sono sempre voluti degli anni, si spera che da oggi i tempi siano più ridotti.
Circolare INPS con le istruzioni per l’accesso al posticipo di pensionamento Le somme aggiuntive erogate in busta paga non formano reddito e sono esenti ai fini fiscali L’INPS ha emanato in data 16 giugno u.s. la circolare n. 102, qui allegata, che reca istruzioni operative e contabili in merito all’ incentivo al posticipo di pensionamento […]
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