![]()
Maggiorazione sociale, APE social, “Bonus Maroni” e Importi soglia nel sistema contributivo
Con circolare n.19/26 pubblicata in data 25 febbraio u.s., INPS ha fornito alcune indicazioni applicative in merito alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) e ha al contempo fornito alcuni chiarimenti per quanto attiene ad alcuni istituti assistenziali e previdenziali. Vediamo.
-
Maggiorazione sociale
Trattasi una prestazione di carattere assistenziale a domanda, destinata a percettori di pensioni (di vecchiaia, anticipata, di inabilita) e di assegni a carattere assistenziale (assegno sociale, assegno ordinario di invalidità), con basso reddito nell’anno e che abbiano compiuto almeno 60 anni, con la quale viene corrisposto un incremento economico di importo fisso, non rivalutabile e fiscalmente esente.
Nel ricordare che le regole (fasce d’età e limiti reddituali) per l’attribuzione della maggiorazione sociale sono fissate dall’art. 38 della legge 448/2001, la novità 2026 (art.1, co.179, L. bilancio) stabilisce che, ai titolari di pensione/assegni già percettori della “maggiorazione sociale” con almeno 70 anni d’età e reddito fino a 6.713,98 €, verrà corrisposto d’ufficio (punto 2 circolare) un incremento pari a 20 € mensili.
-
APE Sociale
La Legge di bilancio 2026 (art. 1, co. 162) ha disposto la proroga per il 2026 di “APE social”, fattispecie questa che rappresenta una misura ponte di accompagnamento, di importo fino a 1.500 euro lordi mensili, di alcune categorie di lavoratori più disagiate verso la pensione di vecchiaia. Potranno dunque continuare ad accedervi coloro che matureranno nel 2026 i requisiti previsti: 63 anni e 5 mesi d’età con 30 anni di contributi per i lavoratori disoccupati involontari, caregiver, e con handicap di almeno il 74%; sempre 63 anni e 5 mesi d’età ma con 32 anni di contributi per edili e ceramisti; infine 63 anni d’età e 36 anni di contributi, invece, per addetti a mansioni gravose o pesanti, che debbono essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7, o per 7 anni negli ultimi 10. Per le lavoratrici madri con figli, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite max di 2 anni.
Nella circolare 19/26 INPS chiarisce due cose: la prima che, atteso che la legge di bilancio non ha introdotto alcuna novità al riguardo, la procedura 2026 per l’accesso è analoga a quella degli anni scorsi, le cui istruzioni sono presenti nelle circolari INPS nn. 35/2024 e 53/2025; la seconda che, le istanze di riconoscimento dei requisiti per l’accesso ad APE Social vanno presentate entro le seguenti date:
-
con istanza entro il 31 marzo 2026, cui lNPS dovrà rispondere entro il successivo 30 giugno;
-
con istanza entro il 15 luglio 2026, cui INPS dovrà rispondere entro il successivo 15 ottobre;
-
con istanza successiva al 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre 2026, la quale pratica sarà gestita da INPS – e l’accesso ad APE Sociale sarà possibile – solo nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili lo consentiranno.
-
Posticipo pensione (c.d. “Bonus Maroni”)
Nel ricordare ai colleghi interessati che i requisiti, le regole e le finalità di questo istituto sono state oggetto del nostro precedente Notiziario n. 6 del 23 feb u.s., al quale naturalmente rinviamo, dobbiamo dire che con la predetta circolare INPS ha definitivamente precisato che l’accesso all’istituto sarà possibile per i lavoratori privati e pubblici interessati che abbiano maturato entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età, non più confermata per l’anno in corso) atteso che la legge di bilancio non ne ha disposto la proroga 2026 e neppure quella per opzione donna, oppure che maturino entro il 31.12.2026 il diritto a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica).
-
Importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo
Al punto 4 della circolare, infine, INPS ricorda che la legge di bilancio 2026 (art.1, co. 195) ha abrogato le disposizioni introdotte dalla L. di bilancio 2025 che consentivano di computare una o più prestazioni di rendita da previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia necessario ad accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo, che dunque non è più applicabile nel 2026.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati













