Pensioni: “vuoti” riscattabili

Con Messaggio n. 958/2022, l’INPS, in merito alla facoltà concessa dalla Riforma Dini, ha chiarito che sono riscattabili i periodi temporali privi di contribuzione, i cosiddetti “vuoti” tra un rapporto di lavoro a termine e l’altro, senza limiti quantitativi, purché i periodi stessi si collochino interamente dopo il 31 dicembre 1996.

Lo stesso messaggio chiude al riscatto, invece, se il periodo “vuoto” di inattività è frapposto tra un lavoro dipendente stagionale o a termine ed una ripresa lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Riportiamo qui sotto il messaggio INPS completo.

INPS – Messaggio 28 febbraio 2022, n. 958

Art.7 del D.lgs. 16 settembre 1996 n.564, riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei: 1 periodo intercorrente di inattività; 2 parziale modifica della disciplina contenuta nel messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007; 3 inizio del periodo intercorrente di inattività e parte riscattabile

Come noto, in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell’esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto ( in tal senso art. 7 del D.lgs.564 del 1996. In materia si vedano circolare 220 del 1996, messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007).

A seguito delle richieste pervenute dalle sedi territoriali, effettuato un approfondimento con il Coordinamento Generale Legale, si forniscono i chiarimenti in merito alla trattazione delle suddette domande di riscatto.

  1. Periodo intercorrente di inattività

È stato compiuto innanzitutto un approfondimento in merito alla questione se l’art.7 del D.Lgs.564 del 1996 condizioni il beneficio alla verifica che il periodo intercorrente di inattività, fra la fine di un rapporto di lavoro dipendente ed il rapporto di lavoro dipendente  successivo, sia contenuto entro un dato limite temporale, affinché il singolo periodo intercorrente, volta per volta preso in esame, possa essere concesso a riscatto.

Al riguardo, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame. In altri termini, l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Tale principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura (ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro) sia nel caso in cui il lavoro dipendente  stagionale  sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.

  1. Parziale modifica della disciplina contenuta nel messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007

Il messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007 ha precisato che “solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa (sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento – può essere riscattato.”

Il passo deve essere superato nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole, quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale, temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato

Si osserva infatti che tanto la lettera della rubrica che la lettera del primo comma dell’art.7 in esame (“periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei”, “che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda”) portano a ritenere che il periodo di inattività ammesso a riscatto sia solo e soltanto quello che intercorra fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.

L’orientamento qui assunto a modifica del richiamato messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007 dovrà valere per tutte le domande e i ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

  1. Inizio del periodo intercorrente di inattività e parte riscattabile.

I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. Si coglie occasione per precisare che il periodo intercorrente di inattività  può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.

Per quanto non espressamente trattato nel presente messaggio si confermano le disposizioni vigenti già diramate.

Il Coordinamento Nazionale

CSE FLP Pensionati

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