Finalmente è iniziato all’ARAN il confronto sul rinnovo dei contratti. Diciamo subito che nessun vero negoziato si è aperto in quanto la riunione tenutasi in data odierna è stata una sorta di incontro preliminare e non ha riguardato nessun comparto in particolare. Hanno partecipato, infatti, la delegazione ARAN e tutte le confederazioni maggiormente rappresentative. È stato quindi un primo incontro propedeutico all’apertura della stagione contrattuale vera e propria, che dovrà affrontare tutti i nodi derivanti dal lunghissimo periodo di blocco che ha visto i lavoratori pubblici subire, da parte dei Governi che si sono succeduti, un secco ridimensionamento del potere d’acquisto dei propri salari e una altrettanto secca riduzione dei diritti che sono stati soppiantati da altrettante norme di legge.
C’è voluta, lo ricordiamo ancora una volta, l’iniziativa della CSE, della FLP, di migliaia di lavoratori pubblici e una sentenza della Corte Costituzionale del giugno 2015, che ha consentito di sbloccare una situazione incancrenita, per poter tornare a discutere con Aran di rinnovo contrattuale; all’indomani delle modifiche legislative riguardanti sia il Testo Unico del Pubblico Impiego che la famigerata “Legge Brunetta”, che pur superando alcune criticità e accogliendo alcune richieste della CSE, comunque non vanno ancora nella direzione, auspicabile, di un miglior funzionamento della Pubblica Amministrazione e di una piena valorizzazione del lavoro pubblico.
La nostra Confederazione, come sempre, ha fatto la propria parte: abbiamo da tempo presentato le piattaforme contrattuali e anche oggi ci siamo presentati per dare il nostro contributo, comprendere e valutare le idee e le proposte dell’Aran.
I vertici dell’Aran si sono limitati ad elencare i diversi punti da trattare con riguardo sia agli istituti economici che giuridici con l’ipotesi di renderli comuni ai nuovi quattro comparti di contrattazione piuttosto che a quelli che, invece, devono restare inalterati in quanto tipici di alcuni settori o comparti.
La CSE, nel suo intervento, ha confermato da un lato la propria disponibilità a entrare nel merito delle problematiche poste dall’Aran e per altro già affrontate nella propria piattaforma contrattuale; dall’altro ha ribadito che l’emanando atto d’indirizzo non rappresenterà un vincolo per la propria azione rivendicativa, sia sul fronte giuridico sia su quello economico.
La CSE ha constatato come nella prospettazione dell’Aran manchi inevitabilmente la parte relativa agli impegni concreti del Governo legati alle risorse finanziarie necessarie per rinnovare veramente il contratto di lavoro. In parole povere, l’accordo del 30 novembre firmato da CGIL, CISL e UIL si conferma essere stato firmato “sull’acqua” in quanto non sono stati stanziati i promessi 85 euro medi lordi pro-capite, che è uno dei motivi per i quali non firmammo quell’intesa; allo stesso modo non ci sono garanzie sul fatto che gli aumenti andranno tutti sugli stipendi tabellari, che non ci saranno vincoli alla contrattazione del salario accessorio, che sarà possibile defiscalizzare il salario di produttività e che gli aumenti non vadano a diminuire il “bonus-Renzi” di 80 euro. Insomma, tutto ciò che è stato dato come acquisito il 30 novembre da Governo e triplice confederale è invece ancora tutto da conquistare.
Così come è stigmatizzabile la perdita del secondo semestre 2015, periodo per il quale, secondo la Corte Costituzionale, doveva comunque ripartire la stagione contrattuale. Un combinato disposto (somme esigue, mancato stanziamento 2018 e mancata decorrenza contrattuale) che rende assolutamente inaccettabile, e quindi da modificare, la proposta economica del Governo.
Ad oggi l’unico atto di indirizzo, pronto ad essere inviato entro una settimana, dal Governo all’ARAN è quello per il Comparto Funzioni Centrali, ragion per cui o si continua nelle perdite di tempo in attesa che il Governo si degni di preparare gli altri quattro atti di indirizzo oppure si inizia a ragionare sugli istituti normativi dell’unico comparto per il quale ciò è possibile.
La CSE quindi, nel ribadire con fermezza le critiche per l’inadeguatezza delle risorse si è detta comunque disponibile ad iniziare la discussione. Abbiamo tanto da fare e intendiamo capire al più presto se vi sono gli spazi per un confronto proficuo su alcune odiose misure, che permangono all’interno dei contratti, e per l’applicazione immediata di altri istituti introdotti nelle ultime settimane nella legislazione, fortemente voluti dalla nostra confederazione. Tra gli istituti da sopprimere subito citiamo ad esempio l’odiosa trattenuta sulla malattia, che per i ministeri e le agenzie fiscali non è di dieci giorni ma di quindici, grazie alla mai cancellata previsione contrattuale; tra i secondi invece, la reintroduzione dei passaggi tra le aree, che la CSE ha chiesto con forza alla Madia e al Parlamento e che alla fine – seppur con percentuali esigue – è stata inserita nel nuovo testo unico sul pubblico impiego. E, ancora, è fondamentale rivedere profondamente gli ordinamenti professionali, strutturando la carriera dei lavoratori oggi ingessata e senza sbocchi reali.
Sono queste le materie sulle quali noi siamo pronti all’innovazione, tanto da costituire all’interno della confederazione un gruppo di lavoro permanente che segua lo sviluppo della trattativa e aggiorni le nostre richieste in corso di trattativa.
La CSE è quindi disponibile a dare un senso alla trattativa portando al tavolo la voce dei lavoratori e dei cittadini che vorrebbero una pubblica amministrazione sempre più professionalizzata e capace di creare valore aggiunto per il Paese. Ci confronteremo nel merito, senza false promesse che poi si rivelano, alla luce dei fatti, solo dei grandi spot elettorali privi di risultati concreti per i cittadini e i lavoratori.
LA SEGRETERIA GENERALE
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Ci è giunta nei giorni scorsi la seguente comunicazione da parte dei legali che avevano presentato il ricorso alla CEDU per ottenere l’indennizzo per i mancati rinnovi contrat-tuali per il periodo 2010 – 2015:
[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]c.a. segreteria CGS
Si comunica che i cinque “ricorsi pilota” sono stati depositati telematicamente presso i Tribunali di Roma, Napoli, Firenze, Ravenna e Foggia. Il tribunale di Ravenna ha fissato già la data dell’udienza per il giorno 14 dicembre 2017 e quello di Foggia per il giorno 16 novembre 2017.
Con i miei migliori saluti
Avv. Stefano Viti [/button]
Come era stato promesso e garantito a tutti i ricorrenti, la CGS sta proseguendo nella sua azione finalizzata a far ottenere ai lavoratori che hanno aderito all’iniziativa del “ricorso alla CEDU” un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio 2015).
Con questi ricorsi, oltre a formulare le medesime istanze proposte nel ricorso dinanzi la CEDU (la richiesta dell’equo indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali) si chiede anche la remissione del giudizio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per violazione, non solo dei principi costituzionali richiamati dalla Consulta nella sentenza di giugno 2015, ma anche della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata nel 1989, le cui disposizioni sono state riprese dal Trattato di Lisbona (art. 151 TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali UE e sono pertanto direttamente vincolanti per ciascuno Stato membro, ex art. 6 del TFUE.
L’obiettivo è quello di riportare – tramite le decisioni che emetteranno i giudici italiani – la questione della richiesta dell’indennizzo dinanzi alla stessa CEDU o alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a meno che sia uno stesso giudice italiano a riconoscere il diritto all’indennizzo disapplicando la sentenza della Corte Costituzionale in quanto contraria alle sovraordinate norme europee (ipotesi poco probabile ma non impossibile).
Via Salaria, 44 – 00198 ROMA TEL: 06-8845095 – FAX: 06 84241481 – PEC: confgensind@pec.it
L’avvio di queste ulteriori azioni giudiziarie, benché basato (per ora) su ricorsi pilo-ta, è ovviamente propedeutico e strumentale a riaprire, per tutti coloro che hanno già aderito alla nostra iniziativa del ricorso alla CEDU, la possibilità di rivendicare nei tribunali la richiesta dell’indennizzo (se le decisioni che verranno nel frattempo adot-tate dai giudici favoriranno tale possibilità). Concludiamo l’informativa ribadendo che se oggi si riparla di riapertura della contratta-zione nel pubblico impiego lo si deve alla FLP, una delle organizzazioni aderenti alla CGS, che ha portato e vinto il ricorso davanti alla Corte Costituzionale facendo dichiara-re illegittimo il blocco contrattuale. Roma, 25 giugno 2017
La Segreteria generale CGS
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Succede ciclicamente che qualcuno vinca una causa sul 2,5 per cento che lo Stato continua a trattenere agli assunti dopo il 2000 a titolo di TFR, secondo la FLP illegittimamente. E, quando succede, subito riparte la sarabanda di inutile propaganda, come se i lavoratori avessero l’anello al naso.
Purtroppo è successo anche in questi giorni e, come al solito, tocca a noi, che abbiamo denunciato per tempo questa iniqua ritenuta attivando decine ricorsi in molti tribunali italiani, spiegare come stanno davvero le cose.
Nelle scorse settimane, un Giudice di Perugia, decidendo su una causa relativa al 2,5 per cento fatta da un lavoratore degli enti locali del Comune di Gubbio ha deciso di inviare le carte alla Corte Costituzionale, ipotizzando la violazione di due articoli della Costituzione.
Veniamo al merito della questione: è una buona notizia il fatto che ci sia un giudice che abbia deciso di inviare le carte alla Corte Costituzionale? Certamente si.
Cambia qualcosa al momento per i ricorsi che molti sindacati hanno in piedi? No, affatto.
Perché purtroppo, come abbiamo avuto più volte modo di dire, la giurisprudenza è decisamente contrastante: ci sono tantissime cause in corso, molte vinte, altrettante, se non di più, perse dai lavoratori.
Pensate soltanto che, presso lo stesso Tribunale di Perugia (ovviamente con diversi collegi giudicanti) dei lavoratori patrocinati dalla FLP hanno perso alcune cause di merito. Quindi, addirittura, non vi è giurisprudenza univoca nemmeno all’interno dello stesso Tribunale.
Ecco il perché questa annosa querelle si risolverà solo in Corte di Cassazione, oppure con la pronuncia della Corte Costituzionale che auspichiamo fortemente possa essere positiva.
Due ultime considerazioni sono d’obbligo: la prima è che la FLP è stata, è e sarà in prima linea sulla questione perché ritiene iniquo il vero e proprio scippo di denaro ai danni dei lavoratori assunti dopo il 2000; la seconda è che qualche sindacato dovrebbe smetterla di presentarsi come soluzione quando in realtà è e resta parte del problema.
Ricordiamo, infatti, che il comma 19, articolo 26 della Legge 448 del 1998 – che autorizza il prelievo del 2,5 per cento della retribuzione in conto TFR – non nasce sotto il cavolo e non lo ha portato la cicogna ma scaturisce da un avviso comune (cioè praticamente un accordo) firmato da tutti i sindacati confederali e dalla maggioranza dei sindacati autonomi (non però dalla FLP e/o dalle confederazioni alle quali la FLP aderisce) ed è stato varato per far partire la previdenza complementare che tante prebende assicura a pochi e ben selezionati sindacalisti che siedono nei Consigli di Amministrazione e che si è rivelata un fallimento invece per i lavoratori.
L’UFFICIO STAMPA
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Il trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale prevale sullo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti di un concorso interno
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017
La FLP informa che la Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.
La Suprema Corte, dopo aver esposto l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha affermato che:
- “La mobilità intercompartimentale – … omissis … – deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all’esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la pubblica amministrazione globalmente considerata, posto che – pur variata l’amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all’organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.”
- “Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all’assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest’ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane, al contrario dell’altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.”.
- E’ stato affermato da questa Corte, seppur con riguardo ai profili di riparto della giurisdizione, che le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente realizzano delle vere e proprie assunzioni mentre il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinato attualmente dal d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (SS.UU. nn. 5077/2015, 26420/2006).”
- “Anche la Corte Costituzionale ha rilevato come la mobilità volontaria integra una fattispecie di cessione del contratto e gli oneri di pubblicità delle carenze di organico al fine di agevolare la copertura tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l’art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (sentenza n. 324/2010).”
- “…il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione ad un’altra tramite mobilità intercompartimentale concreta una fattispecie diversa dalla progressione verticale da una categoria ad un’altra, la prima una cessione di contratto e l’altra un reclutamento di personale, e che il legislatore – in ossequio a principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorisce il passaggio diretto di personale pubblico, a parità di inquadramento, tra le diverse amministrazioni.”
- “…la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 …omissis…, al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente.”
- “Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.”
Mentre la giurisprudenza amministrativa ha ancora oggi forti dubbi sulla prevalenza della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3677/2016, che sostiene la priorità della mobilità, e Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. n. 5230/2016, che invece sostiene l’opposto, pur ammettendo che l’amministrazione possa, adeguatamente motivando, fare ricorso alla mobilità) la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559/2017 chiude definitivamente il discorso precisando non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma che la competenza sia del giudice ordinario a fronte dell’assenza della discrezionalità della scelta.
In allegato, Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 12559 del 18.05.2017