L’Inps, in ottemperanza alla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con la circolare  n. 34  del 23.02.2018 che si allega, fornisce le istruzioni, con sostanziose novità, per richiedere il beneficio di accesso all’indennità APE Sociale, che, si ricorda, è un trattamento assistenziale e che è sperimentale fino al 31 dicembre 2018 . Ecco i dettagli:

Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale relativo ai soggetti in stato di disoccupazione (art. 1, comma 179, Lett. a), L. 232/2016) può essere presentata anche da quei lavoratori che siano in disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato e abbiano:

Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale può essere richiesta anche da un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado (art. 1, comma 179, lett. b), L. 232/2016) che assiste da almeno sei mesi un soggetto convivente con handicap grave (L. 104/92). Il richiedente – parente  di secondo grado o un affine di secondo grado che assiste da almeno sei mesi il convivente con handicap – deve realizzare le specifiche condizioni previste dalla norma, che devono essere espressamente dichiarate in sede di domanda. Le condizioni devono permanere fino all’accesso al beneficio.

  1. Attività gravose – durata continuativa


Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale, per quanti svolgono attività gravose (art. 1, comma 179, lett. d), L. 232/2016) ai fini della valutazione della continuità dell’attività gravosa svolta è necessario che al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso, il soggetto abbia realizzato una delle seguenti condizioni:

Ai fini del computo dei sette anni o nei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, sono buoni:

  1. Attività gravose – nuove categorie


Dal 1° gennaio 2018 alle 11 categorie di lavoratori gravosi ammesse alla domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale, già previste nel 2017 (art. 1, comma 179, lett. d), L. 232/2016) se ne aggiungono le seguenti 4 nuove categorie:

  1. N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
  2. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  3. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte  temperature  non  già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
  4. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

In merito agli operai dell’agricoltura l’anno di contribuzione è costituito da 156 contributi giornalieri e nel computo sono utili anche i periodi in cui sia stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.

Con la nota Enapa n. 9 del 1° marzo u.s. abbiamo provveduto a trasmette il D.M. contenente le professioni rientranti nella lettera N.  Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca ed i relativi codici Istat identificativi.

Dal 1° gennaio 2018 la tariffazione Inail inferiore al 17 per mille non è più richiesta.

Per le lavoratrici con figli che richiedono domanda di riconoscimento per l’accesso all’APE Sociale potranno fare richiesta con un requisito contributivo ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Pertanto:


I tempi di presentazione della domanda di riconoscimento per l’accesso all’APE Sociale nel 2018 sono così cadenzati:

Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio,  come disciplinato dalla legge di Bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Considerato quanto disposto dall’art. 1, commi 147 e 148 combinato con quanto disposto dal comma 150, della L. 205/2017 (v. circolare Enapa n. 1-bis/2018) l’incremento alla speranza di vita pari a 5 mesi, previsto dal 2019, non si applicherà a coloro che nel 2018 accederanno all’APE Sociale lett. d) (art. 1, comma 179, L. 232/2016) e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento una professione c.d. gravosa.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP

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per giorni i sindacati firmatari hanno fatto girare sofisticate e

complesse tabelle con il chiaro intento di mascherare l’esiguità degli importi spettanti ai lavoratori, frutto dei loro scellerati accordi

Quanto vale il lavoro pubblico? Ben 13 euro medi mensili per 26 mesi di arretrati (periodo gennaio 2016 – febbraio 2018)

Eh si, siamo stati invasi per giorni e giorni nelle nostre caselle e-mail da tabelle complicate e astruse piene zeppe di colonne che, di somma in somma evidenziavano importi mirabolanti che avremmo dovuto percepire a titolo di arretrati, frutto dell’accordo del 30 novembre 2016 tra Governo e CGIL, CISL, UIL e CONFSAL e suggellato con la successiva firma del nuovo CCNL del 12 febbraio scorso.

Tabelle che dovevano servire per mascherare, nascondere o quantomeno confondere i lavoratori sulle cifre reali che avrebbero dovuto percepire a titolo di arretrati.

Ebbene, dobbiamo ringraziare il Governo uscente che si è mosso con una inusuale celerità per farci riscuotere subito gli arretrati, e grazie anche a NOIPA che per renderlo possibile ha dovuto emettere un cedolino di stipendio straordinario tanto semplice quanto chiaro, ciò ha permesso a tutti noi di capire immediatamente “il regalo” che ci è stato fatto, e senza bisogno di cervellotiche spiegazioni.

Ancora oggi però qualche collega un po’ distratto ci chiedeva ancora tabelle o spiegazioni sull’importo accreditato sul suo conto corrente, per questo vogliamo suggerire – a chi non lo avesse ancora fatto -, un semplice metodo di calcolo, utile per soddisfare la propria curiosità.

METODO FLP PER IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI

  1. scaricare il cedolino di stipendio di febbraio (quello straordinario) dal sito internet di NOIPA (opzione valida solamente per i ministeriali e il personale delle agenzie fiscali);

 

  1. prendere l’importo netto spettante riportato in fondo a destra del cedolino;

 

  1. dividere l’importo netto per 26 (che sono i mesi di arretrato spettante, perché il periodo va da gennaio 2016 a febbraio 2018).

Vi accorgerete che l’importo ottenuto sarà un valore ricompreso tra gli 11 e i 15 euro netti per singolo mese!

Aggiungete inoltre che i sindacati firmatari hanno rinunciato anche al riconoscimento di ulteriori 6 mesi di arretrati per il 2015 (secondo semestre), diritto che era stato riconosciuto pienamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 di luglio 2015 – ottenuta dalla FLP – che nel suo dispositivo affermava “dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza

Questo è il valore che governo uscente e sindacati firmatari hanno voluto attribuire al nostro lavoro, alla nostra dignità professionale!

Meditate tutti alle prossime elezioni RSU, CAMBIARE SI PUO’ E SI DEVE.

La Segreteria Generale FLP

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Iniziative giurisdizionali finalizzate ad ottenere un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali.

LE NUOVE DATE DELLE UDIENZE DEI 5 RICORSI PILOTA PRESENTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI

Si riporta qui di seguito il Comunicato CGS n.17 con cui la Confederazione ha fatto il punto sulle iniziative prese in relazione al “ricorso alla CEDU”.

……

La CGS prosegue nella sua azione finalizzata a far ottenere ai lavoratori che  hanno aderito all’iniziativa del “ricorso alla CEDU” un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio 2015).

Riportiamo di seguito quanto comunicatoci dai nostri legali in merito alle prossime date di udienze nelle quali verranno discussi i ricorsi pilota presentati:

 

Tribunale di- Firenze – R.G. 1785/2017 – giudice: dott. Taiti

Fissata la prima udienza all’11 aprile 2018

 

Tribunale di Foggia – R.G. 4347/2017 – giudice: dott. Simonelli

All’udienza del 16 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 aprile 2018

 

Tribunale di – Napoli – R.G. 14351/2017 – giudice: dott. Pellecchia

All’udienza del 10 gennaio 2018 è stata rinviata la discussione al 18 aprile 2018

 

Tribunale di Roma – R.G. 21662/2017 – giudice: dott. Conte

All’udienza del 30 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 19 aprile 2018

 

Tribunale di – Ravenna – R.G. 618/2017 – giudice: dott. Bernardi

All’udienza del 14 dicembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 febbraio 2019

Rammentiamo che con i suddetti ricorsi abbiamo presentato una  ampio spettro di domande, che, partendo dal blocco della  contrattazione introdotto dal D.L. 78/2010 e dal conseguente “impoverimento” dei pubblici dipendenti, spazia dalla violazione dei principi in materia di efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni dichiarate incostituzionali, alla violazione di “diritti civili” e dei “diritti pecuniari” ed alla conseguente violazione del diritto di proprietà come interpretato dalla CEDU, al risarcimento del danno “comunitario” derivante dal prolungato ed irragionevole blocco delle relazioni sindacali.

Da ultimo, confidando che i giudici aditi riconoscano, come riteniamo debbano riconoscere, la legittimazione dei singoli lavoratori in quanto titolari del diritto individuale (ad esercizio “collettivo”)  alla contrattazione ed a che le proprie organizzazioni contrattino la “giusta retribuzione”, nei ricorsi è stata formulata anche una domanda diretta ad ottenere la stipula del CCNL per diversi periodi e, da ultimo e, comunque, per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015 e fino alla fine del 2015.

Ed infatti, anche se è stata la stessa Corte  Costituzionale a dichiarare la illegittimità del blocco della contrattazione soltanto per il futuro, non di meno le norme incostituzionali che avevano bloccato la contrattazione non potevano essere applicate dal giorno successivo (30 luglio 2015) alla pubblicazione in G.U. della predetta sentenza.

In ragione di ciò abbiamo dunque chiesto anche l’accertamento del diritto a che si dia corso alla stipula del contratto per il secondo semestre del 2015.

La Segreteria Generale FLP

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