Regalati allo stato i sei mesi di arretrati del 2015 per il 2016 e il 2017 meno di dieci euro netti e per il 2018 gli aumenti tabellari sono inferiori agli 85 euro promessi.
Infine i lavoratori fanno solidarietà al Governo.
Prima di esaminare la parte economica della preintesa di rinnovo contrattuale, firmata il 23 dicembre scorso, è utile conoscere il punto di partenza delle retribuzioni dei dipendenti pubblici italiani fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 2015, che ha dichiarato illegittimo il blocco contrattuale durato cinque anni e mezzo, così da sfatare alcuni luoghi comuni che possiamo leggere sui giornali o sentire nei notiziari radiotelevisivi ogni giorno.
Se esaminiamo i dati OCSE, scopriamo che le retribuzioni della dirigenza di prima fascia sono le più alte tra i Paesi industrializzati e che per i dirigenti di seconda fascia la situazione non si discosta granché. Già a partire dai cosiddetti “professionals” e dagli insegnanti di scuola secondaria, invece,le retribuzioni scendono fortemente sotto la media OCSE, per calare ancora riguardo a funzionari e impiegati.
A fronte di questa situazione, il numero dei dipendenti pubblici in Italia è sotto la media OCSE e, in percentuale rispetto alla popolazione attiva, è meno della metà di quello dei paesi scandinavi, quasi la metà di quello francese e molto inferiore alle percentuali che si registrano sia in Gran Bretagna che in Irlanda.
Il contratto avrebbe dovuto ridare un po’ di fiato alle retribuzioni in un settore che negli ultimi sei anni ha perso quasi mezzo milione di posti di lavoro.
Invece, il primo effetto economico della preintesa firmata da CGIL, CISL, UIL e UNSA è il volatilizzarsi di sei mesi di arretrati, relativi al 2015, che la sentenza della Corte Costituzionale, ottenuta dalla FLP contro il blocco illegittimo dei contratti pubblici, aveva affermato spettare ai lavoratori.
Ma non è che per gli anni successivi la preintesa abbia previsto cose migliori: intanto, come da noi sempre affermato, con l’accordo tra Governo e sindacati firmato il 30 novembre 2016 si è rinunciato, di fatto, agli arretrati per il 2016 e il 2017, tanto che gli stessi ammontano a circa 15 euro medi pro-capite mensili, insomma una miseria.
E per il 2018? Ecco, nemmeno per il 2018 gli 85 euro mensili sbandierati dai sindacati e dalla stampa “di regime” si vedranno. Così come si sono rivelati una bufala (oggi si direbbe fake news) i proclami sulla “piramide rovesciata” per la quale chi prendeva meno avrebbe avuto di più o, ancora, sul mantenimento del bonus Renzi con soldi freschi a carico dello Stato.
Gli aumenti tabellari sono, infatti, stati determinati verso il basso e cioè nel comparto Ministeri, nel quale la più bassa massa salariale ha dato origine a un aumento medio a regime di circa dieci euro inferiore agli 85 euro promessi. A cascata, gli stessi aumenti vanno sia alle Agenzie Fiscali che agli Enti Pubblici Non Economici, che hanno la massa salariale più alta rispetto ai ministeriali. Per i Ministeriali l’aumento si ferma lì mentre per Agenzie e EPNE la differenza di massa salariale porta qualche spicciolo ulteriore nei fondi di salario accessorio, con un danno ulteriore per i lavoratori, che si vedono parte degli aumenti convogliati in voci stipendiali che scontano altre storture presenti nellla preintesa contrattuale.
Infatti, “grazie” a questo contratto, il salario accessorio andrà a finanziare il welfare aziendale anche in quei settori in cui storicamente questo era a carico delle amministrazioni o è destinato per pagare le posizioni organizzative, che servono alle amministrazioni e che però (articolo 77, comma 1 della preintesa) non solo continuano ad essere a carico dei lavoratori, ma, come recita la preintesa, i fondi “storici” (le posizioni pagate negli anni precedenti) vengono sottratti a monte alla contrattazione, in modo tale che queste potranno diminuire solo se lo decidono, unilateralmente, le varie amministrazioni, giacché non vi è più alcun potere di contrattazione.
E veniamo alla beffa: i lavoratori che fanno solidarietà al Governo. Come tutti ricorderanno, uno dei problemi che si era posto in sede di contrattazione dei fondi con il Governo era come rendere compatibili gli 80 euro del “bonus Renzi” con gli aumenti contrattuali, per evitare che gli aumenti per i lavoratori che percepivano stipendi al limite delle soglie previste per l’accesso agli 80 euro non si risolvessero in una partita di giro. Era stato promesso dai sindacati firmatari la salvaguardia degli aumenti contrattuali che dovevano essere finanziati da fondi freschi e aggiuntivi. Nulla di tutto ciò! Infatti nonostante l’intervento legislativo fatto dal Governo in Legge di Bilancio 2018 che ritocca solo leggermente gli scaglioni per accedere al bonus, per i colleghi che per effetto degli aumenti supereranno le soglie previste per l’erogazione degli 80 euro è previsto solo un contributo di solidarietà di 20 euro al mese e solo per il 2018. Dopo … “chi ha avuto, ha avuto… e chi li perde pazienza!”.
La cosa più assurda è che quei circa 20 euro non ce li sta mettendo il Governo con soldi freschi bensì i lavoratori, i cui aumenti a regime non partono a gennaio 2018 bensì da marzo proprio per pagare l’Elemento Perequativo (così hanno chiamato l’elemosina – art. 75 della preintesa).
Insomma, i lavoratori pubblici suppliscono alla mancanza di stanziamenti e fanno solidarietà… al Governo!
Pensiamo che basti quest’ultima stortura per dare un giudizio definitivo su questa preintesa contrattuale.
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La Segreteria Generale FLP
MA UN VERO ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA ED ALLA PARTECIPAZIONE.
Abbiamo avuto già modo di esaminare i contenuti della preintesa siglata il 23 dicembre 2017 tra Aran e CGIL, CISL, UIL e UNSA relativa al rinnovo del CCNL del nuovo comparto delle Funzioni centrali.
E di quanto questo contratto sia assolutamente negativo:
in termini di mancato recupero del nostro potere di acquisto, sempre più eroso in questi circa dieci anni di blocco forzoso;
per la mancata tutela dei diritti e della salute, ancora peggiorata con le nuove norme sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici;
per l’assenza di qualsivoglia riconoscimento delle carriere e delle professionalità, con il congelamento di un ordinamento ormai superato e privo di sbocchi realizzativi, a causa degli interventi normativi di questi anni che ne hanno snaturato le ragioni e depotenziati i contenuti;
per il mancato riconoscimento dell’apporto dato dai lavoratori e dai loro rappresentanti all’organizzazione ed alla qualità del lavoro, con il pedissequo adeguamento di questo “contratto” alle parti più unilaterali delle norme Brunetta – Madia, che come abbiamo denunciato in questi anni, lasciano mani libere alla dirigenza su tutti gli aspetti che regolano non solo l’organizzazione ma anche l’orario e il rapporto di lavoro.
In buona sostanza i sindacati firmatari si sono limitati unicamente a recepire per via contrattuale tutta la normativa di questi anni, compresa quella sanzionatoria, che ha modificato i CCNL precedenti, dando così legittimità pattizia ad interventi unilaterali e punitivi nei confronti dei lavoratori pubblici.
Altro che modifica delle Leggi Brunetta e riconquista della contrattazione!
Nel porre in atto questa operazione assolutamente disdicevole, convinti come sono pure loro, dell’assoluta inadeguatezza del contratto che si avviano a firmare definitivamente nei prossimi giorni, hanno pensato bene di prevedere all’interno del “contratto” la clausola di esclusione da ogni sede negoziale e da ogni ambito di confronto con le Amministrazioni, i soggetti sindacali che non firmeranno il contratto bidone.
In definitiva, secondo i sindacati firmatari, chi non accetta le condizioni capestro dell’Aran si troverà escluso dai tavoli di negoziazione (assai pochi a dire il vero visto lo scempio che hanno fatto sui livelli di partecipazione), impossibilitato a rappresentare i lavoratori e le lavoratrici presso le sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni del comparto, anche su tutto il sistema di partecipazione e di confronto.
Eh si, una norma capestro per imbavagliare il dissenso, costringere i sindacati contrari a firmare comunque questo contratto per poi poter dire “vedete alla fine hanno firmato tutti…“, mutuando una norma capestro già utilizzata nei decenni scorsi, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Eppure in questi anni qualcosa è cambiato, le voci di opposizione nei confronti di metodi che nulla hanno a che vedere con la democrazia e la partecipazione si sono levate sempre più forti ed il sistema di rilevazione del consenso, che passa per la misurazione delle adesioni e del voto ricevuto dalle singole Organizzazioni Sindacali alle elezioni RSU, legittima i soggetti che rientrano in tali parametri ad esercitare il loro ruolo.
La nostra legittimazione non deve passare per l’adesione ad un contratto infirmabile, ma dal consenso che il personale ci ha dato che ci permette di essere liberi e fuori da ogni condizionamento forzoso.
Ecco il perché per la FLP l’opposizione a questo contratto andrà oltre la denuncia delle cose che non vanno, su quello che il contratto avrebbe dovuto prevedere e non contiene, ma si estende ad una battaglia più generale a difesa della democrazia partecipativa e dei diritti di rappresentanza.
Infatti, nel caso tale previsione antidemocratica non venisse espunta dalla firma definitiva del CCNL, impugneremo questo contratto e gli eventuali atti successivi delle singole Amministrazioni, chiedendo la disapplicazione di quelle parti che intervengono in modo liberticida sul diritto alla partecipazione ed alla contrattazione, materie che non possono essere regolamentate “ad excludendum” da un CCNL.
Su questa materia si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 213 del 2013 sul ricorso proposto dalla Fiom Cgil contro il Gruppo Fiat che l’aveva esclusa dai diritti di rappresentanza e partecipazione perché non firmataria del Contratto di gruppo.
Nella sentenza la Corte ribadisce che un Contratto non può contenere norme sanzionatorie per i non firmatari, ma che la legittimità a contrattare deriva solo dal livello di rappresentanza nell’azienda e non certo dalla mera adesione alle proposte della controparte, ed è in ragione di quanto sopra che salutammo a suo tempo con soddisfazione questa sentenza scaturita da una giusta battaglia della FIOM.
Ecco il perché oggi facciamo appello alla FIOM, alla stessa CGIL confederale, che pure si era costituita a suo tempo in giudizio, ad appoggiarci in questa battaglia di legalità e democrazia.
Facciamo francamente fatica a capire invece il silenzio che la CGIL e la sua Federazione di categoria hanno tenuto al tavolo Aran, quando abbiamo denunciato questa cosa chiedendo un esplicito chiarimento preventivo ed un pronunciamento in tal senso.
La democrazia e le regole non possono essere a regole alternate o solo quando ci conviene, ed infatti la stessa CGIL Funzione Pubblica, firmataria di questa pessima preintesa, contestò vibratamente contro la sua esclusione dai tavoli negoziali delle Amministrazioni quando non sottoscrisse il CCNL 2008/2009, ottenendo alla fine un parere Aran che la riammise alle trattative, sul presupposto della differenza tra la mancata firma del CCNL biennio economico e del CCNL quadriennale.
Ma queste sono interpretazioni di lana caprina e comunque adottate prima della sentenza della Corte.
Adesso siete ancora in tempo cara CGIL… e lo chiediamo a voi, solo a voi, proprio perché voi nel caso Fiat siete stati oggetto di analogo comportamento liberticida posto in essere in quel caso con l’adesione di CISL e UIL.
In caso contrario dovrete spiegare ai lavoratori ed alle lavoratrici delle Funzioni centrali il perché di questo vostro silenzio su una battaglia che prescinde dai contenuti e dalle diverse posizioni che legittimamente si possono assumere sulle questioni.
Garantire la possibilità di contrattazione e partecipazione a chi acquisisce tale diritto dal consenso dei rappresentati e dalle stesse regole vigenti, riteniamo sia un atto dovuto, e a chi dice in questi giorni che la nostra opposizione alla preintesa è a termine e poi andremo a firmare per poter restare ai tavoli di contrattazione rispondiamo che non hanno percepito la gravità del momento e delle loro azioni.
E probabilmente ci hanno sottovalutato!
Abbiamo dimostrato, quando da soli abbiamo proposto ricorso contro il blocco dei contratti, ottenendo la storica sentenza della Corte Costituzionale che ha obbligato il Governo a riaprire la stagione contrattuale, di essere pronti a fare battaglie che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili.
Anche in questo caso voleremo alto, contro i tatticismi e le furbizie del vecchio modo opportunistico di fare sindacato, a tutela della democrazia, delle regole e della partecipazione. Per tutti, a prescindere da un tornaconto di sigla e di Organizzazione, o dall’esigenza tattica del momento.
Sono battaglie di civiltà che un Sindacato che vuole chiamarsi ed essere tale deve necessariamente fare.
La Segreteria Generale FLP
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La disfatta della candidatura italiana di Milano a sede dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha messo in luce difficoltà che da tempo risultavano evidenti ai più attenti osservatori della nostra politica estera.
L’Italia conta poco o nulla nei consessi internazionali e non riesce più a raggiungere significativi risultati di politica estera, sia a livello globale che europeo.
Non sono stati il caso o la malasorte a sconfiggere l’Italia nella campagna per TEMA, così come era già avvenuto nel 2016 per il Consiglio di Sicurezza ONU, ma soltanto l’incapacità del nostro “sistema” politico ¬ diplomatico di darsi obiettivi chiari e perseguirli in modo organizzato ed efficace.
Sorge quindi la domanda sul perché di questa situazione.
La risposta è molto semplice, soprattutto per quanto concerne le politiche europee: siamo fuori dai principali processi decisionali delle politiche istituzionali europee. Ciò sia perché i (pochi) alti funzionari che siamo riusciti – non senza difficoltà – a inserire nei gangli europei (emblematico il caso della Mogherini) una volta a Bruxelles poco si curano degli interessi nazionali, quasi gli fossero estranei, sia perché il nostro vertice diplomatico non ha mai ritenuto importante né sarebbe stato in grado di elaborare una strategia di inserimento di italiani nelle posizioni-chiave in Europa.
I numeri impietosi delle bocciature delle candidature italiane a posti apicali del SEAE e delle istituzioni europee ne sono una conferma eclatante.
D’altra parte, non si può nascondere che i tagli sempre più dolorosi alle risorse del MAECI – del resto, poco contrastati dall’attuale dirigenza diplomatica – ne hanno menomato la capacità di azione.
Emblematico il caso degli uffici della Farnesina deputati a curare i rapporti con l’Europa. La riforma del 2000 voluta per adeguare il Ministero ai mutati tempi (il precedente modello era del 1967) aveva creato una Direzione Generale per l’Integrazione Europea incaricata di seguire i dossier “comunitari”, affiancata da una Direzione Generale per l’Europa per i rapporti bilaterali con i paesi del Vecchio Continente.
Una successiva riforma, nel 2010, ha accorpato le due Direzioni dando vita a una mega Direzione Generale per l’Unione Europea, che si è rivelata drammaticamente incapace di fare sintesi tra l’attività a Bruxelles e quella nelle capitali europee.
A ciò va aggiunto che tradizionalmente la politica europea della Farnesina, così come le strutture ad essa preposte (DGEU e Rappresentanza permanente a Bruxelles), appaiono “riserva di caccia”, con meccanismi di cooptazione per affinità ideologica, che impediscono un sano ricambio e l’afflusso di nuove idee e proposte.
Permangono inoltre tutte le criticità connesse alla nomina di Ambasciatori nelle più grandi città europee spesso inadeguati e anche alle prese con notevoli conflitti di interesse o gestioni discutibili.
Confidiamo che a breve, già con la prossima legislatura, si possa riaprire una nuova stagione, riformando ampiamente le strutture, adottando scelte che rispettino finalmente il merito e le capacità, affinché si creino le condizioni per riprenderci in Europa il ruolo che ci spetta per storia, peso politico, economico e demografico.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI FLP
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DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221 –G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017)
ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 13/01/2018
Il provvedimento, adottato a seguito della Riforma della Pubblica Amministrazione (Dlgs 75/2017), fissa le regole per lo svolgimento degli accertamenti per i dipendenti pubblici assenti per malattia a seguito della creazione del Polo Unico sulle visite fiscali in capo all’INPS dallo scorso 1° settembre 2017.
La visita fiscale può essere disposta d’ufficio dall’Inps o su richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’istituto di previdenza.
La novità principale riguarda però lo svolgimento delle visite con l’espressa previsione che possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale allo scopo di rafforzare i controlli sugli abusi. Insomma si apre alla possibilità di bussare alla porta del dipendente assente anche due o più volte, una novità assoluta per il pubblico. La visita si ripeterà soprattutto nei casi di ‘alert’, ovvero quando il cervello informatico dell’Inps segnalerà un sospetto. Resta fermo, inoltre, il principio secondo il quale la visita scatta sin dal primo giorno se l’assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative.
FASCE DI REPERIBILITÀ
Il suddetto Decreto avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e avrebbe dovuto definire al contempo le modalità per le visite fiscali. Avevamo avuto indirettamente sentore sul fatto che la Funzione Pubblica sembrava non intendesse seguire questa strada attraverso la lettura del parere del Consiglio di Stato (parere n. 1939 del 9.09.2017) sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che prevedeva il mantenimento dello status quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (“quattro ore” complessive di reperibilità per i privati, ben “sette” invece per i pubblici), che la Madia aveva giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli nel Pubblico Impiego.
Ebbene, la lettura dell’art. 3, comma 1, del Decreto conferma “per i dipendenti delle PP.AA. le fasce di reperibilità secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00”, mentre il successivo comma 2 precisa che “sussiste l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Ci chiediamo: per quanto riguarda il settore privato, permangono le differenze?
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità’ i dipendenti per i quali l’assenza è’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Riportiamo quanto previstodall’art. 39 “Assenza per malattia”, del nuovo CCNL Funzioni Centrali, (non firmato dalla FLP),nello specifico dai commi:
L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza;
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito;
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti;
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
RICORDIAMO CHE IL LAVORATORE ASSENTE, SENZA ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE, E’ SOGGETTO AD APPOSITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
Sempre dal citato nuovo CCNL Funzioni Centrali “Titolo VI, Responsabilità Disciplinare, Art. 62, Codice Disciplinare, c. 3, lett. a)”
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001.
VISITA AMBULATORIALE
Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale dovrà rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. La visita ambulatoriale è disposta anche in caso di mancata accettazione dell’esito della visita da parte del lavoratore (nel qual caso il lavoratore è tenuto ad eccepire il dissenso rispetto alle risultanze del verbale al momento dello svolgimento della visita) o di mancata firma del verbale.
Altra precisazione contenuta nel decreto riguarda la guarigione anticipata. Per rientrare al lavoro prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Si rammenta che dalla Riforma delle visite fiscali restano esclusi il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario). Inoltre non potranno essere sottoposti ad accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale la cui competenza è dell’INAIL.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
Regalati allo stato i sei mesi di arretrati del 2015 per il 2016 e il 2017 meno di dieci euro netti e per il 2018 gli aumenti tabellari sono inferiori agli 85 euro promessi. Infine i lavoratori fanno solidarietà al Governo. Prima di esaminare la parte economica della preintesa di rinnovo contrattuale, firmata il 23 dicembre scorso, […]
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