Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 22925 del 29.092017.
La FLP informa che la Corte di Cassazione, con la sentenza n°22925 del 29.09.2017, confermando la decisione dei giudici della Corte di appello di Trento, che a loro volta avevano approvato la decisione di primo grado del Giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto alla integrale fruizione dei permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104 per la prestazione di lavoro part-time articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.
La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente, il quale aveva trasformato il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time verticale, lavorando quattro giorni su sei a settimana (corrispondente ad un part-time verticale al 67%), che si era visto ridurre dal datore di lavoro che aveva riproporzionato i giorni di permesso in base alla percentuale del rapporto part-time da tre a due i giorni di permesso mensile retribuito di cui fruiva, per assistere la figlia affetta da handicap grave, già prima della trasformazione. Il lavoratore non ritenendo corretto quanto disposto dal datore di lavoro si era rivolto al Tribunale, quale giudice del lavoro, che gli riconosceva il diritto a fruire, anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time verticale, dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104 e, condannava la società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso concessi.
Avverso la decisione di prime cure, il datore di lavoro e l’INPS proponevano appello alla Corte Territoriale che confermava la sentenza di primo grado impugnata e di conseguenza, proponevano ricorso in cassazione, dove i giudici nel riconfermare la decisione di appello, hanno sostenuto che:
- In assenza di specifica previsione regolante la fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 per l’ipotesi di part-time verticale, il giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento alla disciplina dettata dall’art. 4 del DLvo 25 febbraio 2000 n. 61 (oggi abrogato ma ripreso dall’art. 7 del DLvo 15 giugno 2015 n. 81) di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
Tale disciplina, nel ribadire i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, ha puntualizzato le implicazioni del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, con particolare riferimento all’ambito di operatività del riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione di lavoro.
In particolare, il comma 2 dell’art. 4 distingue, raggruppandole rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b), le ipotesi in cui, in base al principio di non discriminazione, è esclusa la compressione o riduzione di una serie di diritti facenti capo al lavoratore, per effetto della riduzione della prestazione lavorativa (lett. a) e quelle in cui è consentita, invece, una proporzionale riduzione (lett. b.):
- Nella prima categoria (lett. a) dove è esclusa la compressione o riduzione di una serie di diritti, sono annoverati, “l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, “ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni” con la precisazione che “I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale”.
- Nella seconda categoria (lett. b.) si prevede il riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
- La disciplina dei permessi volta ad agevolare il genitore nell’assistenza del figlio minore con handicap grave, risponde ad esigenze di assistenza e di educazione delle persone inabili e alla tutela della famiglia, espressione di valori costituzionali. Pertanto, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale risultava coerente, essendo innegabile il pregiudizio subito dal lavoratore il quale non aveva potuto accudire personalmente la figlia minore disabile, privandola di un aspetto relativo allo svolgimento della propria personalità in ambito familiare e sociale.
- La domanda azionata dal lavoratore investiva il solo profilo inerente il rapporto di lavoro e non anche quello previdenziale, pertanto dando continuità al precedente orientamento della stessa Corte (Cass. 15/01/2005 n. 175) con il quale è stato chiarito che, come espressamente previsto dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, è il datore di lavoro, e non l’ente previdenziale (INPS), il soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave o parente o affine entro il terzo grado e convivente. “A tanto consegue la legittimazione passiva della parte datrice anche in ordine alla pretesa risarcitoria scaturente dalla dedotta violazione dell’obbligo di concessione dei permessi in questione”.
- Sul contenuto normativo di una fonte di rango primario NON può incidere, la diversa interpretazione in merito all’obbligo di concessione dei permessi in oggetto, contenuta nelle circolari (ad es. circolare INPS n. 114 del 2008 ) degli enti previdenziali (INPS ed ex INPDAP).
- “Il permesso mensile retribuito di cui all’art. art. 33, comma 3, L. 104/1992 costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Come evidenziato da Corte cost. n. 213 del 2016, trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). In questa prospettiva è innegabile che la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. “…Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)” ( Corte cost. n. 213 del 2016). Si tratta, in definitiva, di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).”.
Secondo questa sentenza, sono pertanto “vietate le discriminazioni a carico dei lavoratori a tempo parziale, ma non si impedisce di ricalcolare i permessi mensili della legge 104 con il passaggio all’orario part-time”.
La distinzione dovrà avvenire in base al part-time “verticale” (si lavora a tempo pieno solo alcuni giorni della settimana) oppure “orizzontale” (si lavora tutti i giorni feriali ma solo mezza giornata),quindi:
- Se il rapporto di lavoro si trasforma in part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il lavoratore ha diritto a fruire integralmente dei permessi riconosciutigli dalla legge 104/1992 goduti in precedenza se e soltanto se la prestazione superi un numero di giornate pari al 50% dell’ordinario, diversamente il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Se il lavoratore lavora di fatto almeno 4 giorni su 6 durante la settimana verticale, potrà chiedere comunque tre giorni di permesso Legge 104/92.
- Se il soggetto lavora conpart-time orizzontale, invece, dato che sarà occupato tutti i giorni la legge non cambia molto. Egli potrà infatti usufruire di tre giorni di permesso ma per ogni giornata spetteranno meno ore perchè sono minori quelle lavorate, così come per il numero di giorni di ferie.
In allegato: la sentenza della Corte di Cassazione, n°22925 del 29.09.2017.
Dipartimento Studi e Legislazione
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Se l’INPS fornisce a un assicurato un’informazione inesatta sul periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, deve poi risarcire il danno che eventualmente ne deriva.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23050/2017 sugli errori INPS che dà ragione a un lavoratore che aveva sottoscritto un accordo di rinuncia a impugnare il licenziamento, dopo il quale era stato messo in mobilità, nella convinzione che il periodo di ammortizzatori sociali fosse sufficiente a fargli maturare la pensione di vecchiaia.
Questo, sulla base di comunicazione scritta da parte dell’INPS sulla situazione contributiva utile al pensionamento, in parole semplici, l’INPS aveva erroneamente comunicato al lavoratore che i 18 mesi di mobilità fossero sufficienti ad accompagnarlo alla pensione.
In seguito a questa comunicazione, il lavoratore aveva firmato l’accordo con l’azienda e successivamente, aveva presentato domanda di pensione vedendosela però respingere per mancanza del requisito contributivo, contrariamente a quanto l’INPS aveva comunicato, i 18 mesi di mobilità non erano sufficienti ad agganciare il requisito per la pensione.
La Cassazione ha stabilito che «In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell’INPS, della posizione contributiva utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l’inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l’applicazione della normale diligenza».
In particolare, la comunicazione dell’ente previdenziale relativa ai dati sulla situazione previdenziale e pensionistica «ha valore certificativo», senza richiedere particolari forme (basta «la comprensibilità del cittadino munito del livello di istruzione obbligatoria») e non ci sono norme in base alle quali possano esserci in questa comunicazione parti accidentali o accessori di cui il destinatario debba tenere conto a suo rischio, anzi la Costituzione impone «la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento».
Quindi, se un ente previdenziale, che ha personalità giuridica di diritto privato, comunica a un proprio assicurato «un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia», ha l’obbligo di risarcire il danno che ne deriva.
La responsabilità dell’INPS, in questo caso, è fondata «Sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
Fonte: www.pmi.it
Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali
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Controllate all’INPS, prima del 1.1.2018, le vostre posizioni assicurative!
Con la circolare n.94 del 31/05/2017, che si allega, l’INPS estende alla Gestione Pubblica, le casse amministrate in precedenza dall’INPDAP, la disciplina della prescrizione della contribuzione pensionistica prevista per l’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Le novità importanti introdotte dalla circolare sono:
- l’estensione alle amministrazioni pubbliche di quanto previsto per le aziende private in termini di prescrizione dei contributi non versati, che scende da 10 a 5 anni;
- l’impossibilità di computare i periodi di lavoro, non coperti dal versamento dei contributi prescritti.
Affermato il principio dell’univocità della prescrizione quinquennale, ai sensi della L.335/95 (Legge Dini), la circolare effettua una distinzione, per quanto attiene gli effetti del mancato versamento dei contributi, tra le casse CPDEL, CPS, CPUG (rispettivamente Cassa pensioni dipendenti enti locali, Sanitari, Ufficiali giudiziari) e le casse CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato, alla quale sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi tra gli altri i dipendenti civili e militari dello Stato, quelli delle agenzie nazionali – ex d. lgs.30/7/1999, n. 300 – delle autorità indipendenti e delle università statali) e CPI (Cassa Pensioni Insegnanti delle scuole primarie paritarie – pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali).
Per le prime, in assenza di versamento della contribuzione per il decorso temine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di pensione spettante, ovvero “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” (comma 1 Art.31 L.610/1952).
Per quanto riguarda le casse CPDEL, CPS, CPUG, quindi, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento) mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Pertanto l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura della mancato versamento.
Tale disposizione non può invece essere estesa ed applicata alle casse CTPS e CPI, per le quali, ai sensi della citata circolare INPS, si applicano le disposizioni vigenti per l’AGO, con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, (una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale), non potranno esser computati ai fini sia della misura che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia.
Decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione e l’Istituto è impossibilitato a riceverla, anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento in via spontanea da parte del debitore,(in questo caso le amministrazioni pubbliche ricomprese nella CTPS e nella CPI.).
“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria (AGO) e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. (…) Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli su esibizione all’INPS di documenti di data certa dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il Lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia (per mancanza di atti certi relativi al suo rapporto di lavoro) può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione.” (Art.13 L. n.1338/1962).
Per quanto riguarda le casse CPDEL, CPS, CPUG il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Pertanto l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.
Una considerazione finale: viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le casse di appartenenza sopra citate, è del tutto evidente la necessità di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima del 01 gennaio 2018, data di decorrenza delle circolare n. 94/2017.
In particolare, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS, che consentono solo richieste “on line”, ed in considerazione delle norme applicabili alle casse CTPS e CPI, invitiamo, con urgenza, i dipendenti delle amministrazioni iscritte a queste ultime a fare richiesta del PIN dispositivo, che può essere fatta “on line” oppure richiesto alla sede INPS di appartenenza presentando il documento d’identità. In questo caso il PIN è rilasciato nella stessa giornata.
Una volta in possesso del PIN, accedere nel sito dell’INPS alla procedura “estratto conto contributivo” e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui vi fossero anomalie (periodi mancanti), accedere alla procedura RVA (revisione posizione assicurativa) e richiedere la sistemazione della propria posizione.
Questa procedura, per la quale potete rivolgervi anche a un Patronato, interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla circolare INPS.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
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La FLP informa che l’INPS, con il messaggio n° 3265 del 09.08.2017, ha fornito le prime istruzioni amministrative ed operative, riferite all’attuazione degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali, per una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto in tempi successivi, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo. Le norme legislative richiamate prevedono dal 1° settembre 2017, l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Il DLvo n° 75/2017 prevede, oltre alla revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni sulla base di un Atto di indirizzo adottato con apposito decreto ministeriale, anche l’emanazione di un apposito ulteriore decreto ministeriale, per l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.
L’Inps ha riportato nel messaggio, le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico e che costituiranno la platea di riferimento per gli accertamenti medico fiscali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, salvo diverso orientamento ministeriale. Le categorie in argomento elencate nel paragrafo 2. del messaggio, sono quelle rientranti nell’ex art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ad esempio: tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Università, gli IACP, tutti gli enti EPNE, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie, ecc…) e nell’ex art. 7, comma 1 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ad esempio: personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, magistrati, avvocati e Procuratori dello Stato, Docenti e ricercatori universitari, ecc…). Sono, altresì, compresi nell’ambito del personale per i quali trova applicazione la disciplina dell’art. 55-septies i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Le disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) e dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario). Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa gli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.
Come stabilito dal D.Lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, come di consueto, tramite Portale.
Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali (incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale) mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.
In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto – come precisato nel successivo paragrafo 8 – la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.
Nulla è innovato per le PA non rientranti nella platea dei destinatari della norma, che potranno sempre richiedere, nelle usuali modalità, la VMC. Le stesse saranno tenute al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto, che emetterà regolare fattura.
A fronte della richiesta datoriale o della disposizione d’ufficio, la VMC verrà assegnata, come di consueto ai medici di lista che collaborano con l’Istituto.
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti.
Nulla è innovato con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico per la quale l’INPS continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica. Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001). Non compete all’INPS istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.
Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.
In allegato, il messaggio INPS n. 3265 del 09.08.2017.
Dipartimento Studi e Legislazione
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