Dopo il notiziario inviato per la quota 41 Precoci, vi informiamo della successiva circolare INPS, la n° 100 del 16.6.2017, che dispone le modalità operative per la tanto sospirata attuazione dell’ APE SOCIAL.
Premesso che la prima scadenza per la domanda di “ADESIONE” o di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio è il 15 luglio 2017.
La domanda va presentata in via telematica all’INPS che ne rilascia ricevuta con l’annotazione della data e dell’ora ma questa non è ancora la domanda vera e propria di pensione ma quella di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Le condizioni per il riconoscimento possono essere maturate a tutto il 31.12.2017, mentre per coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni entro il 31.12.2018, la domanda va presentata entro il 31.3.2018.
Le domande presentate in date successive al 15 luglio 2017 e al 31.3.2018, purché pervenute entro e non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno, possono essere prese in considerazione in presenza di residue risorse economiche e l’INPS dovrà riconoscere tutte le condizioni e comunicare l’esito dell’istruttoria entro il 15 ottobre 2017 e entro il 30 giugno dell’anno 2018 e solo allora il lavoratore potrà presentare domanda di accesso all’APE.
In sintesi, i lavoratori interessati, per godere del beneficio in questione, oltre ad avere compiuto almeno 63 anni di età, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- stato di inoccupazione da un trimestre successivo alla conclusione del periodo di percezione della disoccupazione, in possesso dell’anzianità contributiva minima di 30 anni
- assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge, persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92;
- riduzione della capacita lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74% e possesso di almeno 30 anni di contributi;
- essere lavoratori dipendenti da almeno sei anni in maniera continuativa cui alle attività gravose di cui all’allegato C di cui alla Legge di Bilancio 2017 (es. infermieri, netturbini, etc..) ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
Per molti altri dettagli, vista la complessità delle situazioni, si rimanda alla citata circolare n. 100 dell’INPS che si allega.
Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali
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Da circa 6 mesi avevamo preannunciato l’avvio di iniziative approvate dal Governo per il pensionamento anticipato, ma non rese finora operative.
Dalla meta di giugno finalmente siamo partiti. Infatti, con circolare n. 99, 100 e 103, l’INPS dispone le modalità per una sospirata accelerazione.
Con il presente notiziario parliamo della Quota 41 (41 anni di contribuzione, in luogo dei 42 anni e 10 mesi per i maschi e 41 anni e 10 mesi per le donne) per i lavoratori precoci che vengono trattati con la circolare n. 99 del 16.6.2017 (che si allega integralmente) e di cui si danno le notizie più importanti.
Premesso che la prima scadenza per la domanda di “ADESIONE” è il 15 luglio 2017, si chiarisce che sono considerati “lavoratori precoci” – e quindi possono usufruire del pensionamento anticipato con quota 41 – coloro i quali hanno lavorato effettivamente prima dei 19 anni di età, maturando almeno 12 mesi di contribuzione. I contributi figurativi non valgono, mentre sono validi gli stessi per la pensione anticipata, anche cumulando gratuitamente i contributi fra le varie casse.
Scaduto il termine del 15 luglio, l’INPS dovrà comunque considerare le domande pervenute entro il 30 novembre a condizione che siano rimaste risorse economiche per detta misura.
La domanda va presentata telematicamente all’INPS che ne rilascia ricevuta con l’annotazione della data e dell’ora. Ma questa non è ancora la domanda vera e propria di pensione ma quella di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Le condizioni per il riconoscimento della Quota 41 possono essere maturate a tutto il 31.12.2017 e l’INPS dovrà riconoscere tutte le condizioni entro il 15 ottobre 2017 e dopo il lavoratore potrà presentare domanda di pensione.
I lavoratori interessati, in sintesi, per godere del beneficio in questione, oltre ad avere almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivamente svolto precedenti al raggiungimento del 19° anno di età, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- stato di inoccupazione da un trimestre successivo alla conclusione del periodo di percezione della disoccupazione;
- assistenza al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge, persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
- essere lavoratori dipendenti da almeno sei anni in maniera continuativa cui alle attività gravose di cui all’allegato E della legge di bilancio 2017 (es. infermieri, netturbini, etc..) oppure aver lavorato negli 10 anni per almeno sette anni in attività usuranti di cui al D.Lgs 67/11 (es. turni notturni, autisti..)
Seguirà notiziario per l’APE Social.
Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali
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Succede ciclicamente che qualcuno vinca una causa sul 2,5 per cento che lo Stato continua a trattenere agli assunti dopo il 2000 a titolo di TFR, secondo la FLP illegittimamente. E, quando succede, subito riparte la sarabanda di inutile propaganda, come se i lavoratori avessero l’anello al naso.
Purtroppo è successo anche in questi giorni e, come al solito, tocca a noi, che abbiamo denunciato per tempo questa iniqua ritenuta attivando decine ricorsi in molti tribunali italiani, spiegare come stanno davvero le cose.
Nelle scorse settimane, un Giudice di Perugia, decidendo su una causa relativa al 2,5 per cento fatta da un lavoratore degli enti locali del Comune di Gubbio ha deciso di inviare le carte alla Corte Costituzionale, ipotizzando la violazione di due articoli della Costituzione.
Veniamo al merito della questione: è una buona notizia il fatto che ci sia un giudice che abbia deciso di inviare le carte alla Corte Costituzionale? Certamente si.
Cambia qualcosa al momento per i ricorsi che molti sindacati hanno in piedi? No, affatto.
Perché purtroppo, come abbiamo avuto più volte modo di dire, la giurisprudenza è decisamente contrastante: ci sono tantissime cause in corso, molte vinte, altrettante, se non di più, perse dai lavoratori.
Pensate soltanto che, presso lo stesso Tribunale di Perugia (ovviamente con diversi collegi giudicanti) dei lavoratori patrocinati dalla FLP hanno perso alcune cause di merito. Quindi, addirittura, non vi è giurisprudenza univoca nemmeno all’interno dello stesso Tribunale.
Ecco il perché questa annosa querelle si risolverà solo in Corte di Cassazione, oppure con la pronuncia della Corte Costituzionale che auspichiamo fortemente possa essere positiva.
Due ultime considerazioni sono d’obbligo: la prima è che la FLP è stata, è e sarà in prima linea sulla questione perché ritiene iniquo il vero e proprio scippo di denaro ai danni dei lavoratori assunti dopo il 2000; la seconda è che qualche sindacato dovrebbe smetterla di presentarsi come soluzione quando in realtà è e resta parte del problema.
Ricordiamo, infatti, che il comma 19, articolo 26 della Legge 448 del 1998 – che autorizza il prelievo del 2,5 per cento della retribuzione in conto TFR – non nasce sotto il cavolo e non lo ha portato la cicogna ma scaturisce da un avviso comune (cioè praticamente un accordo) firmato da tutti i sindacati confederali e dalla maggioranza dei sindacati autonomi (non però dalla FLP e/o dalle confederazioni alle quali la FLP aderisce) ed è stato varato per far partire la previdenza complementare che tante prebende assicura a pochi e ben selezionati sindacalisti che siedono nei Consigli di Amministrazione e che si è rivelata un fallimento invece per i lavoratori.
L’UFFICIO STAMPA
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Il trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale prevale sullo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti di un concorso interno
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017
La FLP informa che la Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.
La Suprema Corte, dopo aver esposto l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha affermato che:
- “La mobilità intercompartimentale – … omissis … – deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all’esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la pubblica amministrazione globalmente considerata, posto che – pur variata l’amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all’organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.”
- “Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all’assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest’ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane, al contrario dell’altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.”.
- E’ stato affermato da questa Corte, seppur con riguardo ai profili di riparto della giurisdizione, che le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente realizzano delle vere e proprie assunzioni mentre il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinato attualmente dal d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (SS.UU. nn. 5077/2015, 26420/2006).”
- “Anche la Corte Costituzionale ha rilevato come la mobilità volontaria integra una fattispecie di cessione del contratto e gli oneri di pubblicità delle carenze di organico al fine di agevolare la copertura tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l’art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (sentenza n. 324/2010).”
- “…il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione ad un’altra tramite mobilità intercompartimentale concreta una fattispecie diversa dalla progressione verticale da una categoria ad un’altra, la prima una cessione di contratto e l’altra un reclutamento di personale, e che il legislatore – in ossequio a principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorisce il passaggio diretto di personale pubblico, a parità di inquadramento, tra le diverse amministrazioni.”
- “…la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 …omissis…, al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente.”
- “Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.”
Mentre la giurisprudenza amministrativa ha ancora oggi forti dubbi sulla prevalenza della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3677/2016, che sostiene la priorità della mobilità, e Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. n. 5230/2016, che invece sostiene l’opposto, pur ammettendo che l’amministrazione possa, adeguatamente motivando, fare ricorso alla mobilità) la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559/2017 chiude definitivamente il discorso precisando non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma che la competenza sia del giudice ordinario a fronte dell’assenza della discrezionalità della scelta.
In allegato, Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 12559 del 18.05.2017
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