NOI PA: Ad Aprile L’indennitá di vacanza contrattuale in busta paga e un’emissione speciale per gli arretrati della perequazione delle indennitá di amministrazione

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L’adeguamento delle pensioni del personale cessato dal servizio nel 2022/2024 a seguito rinnovo CCNL.

Le regole e i tempi, prevedibilmente lunghi

In queste settimane sono pervenuti da parte di ex dipendenti di Amministrazioni delle Funzioni Centrali e di altri comparti, posti in quiescenza nel triennio 2022-2024, numerosi quesiti in ordine all’adeguamento del trattamento pensionistico a seguito del rinnovo del CCNL 2022-2024 e sui tempi di corresponsione degli arretrati maturati.

A tal proposito, precisiamo subito che tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento del CCNL, e in questo caso nel triennio 2022-2024, hanno diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali fissati dal nuovo CCNL. Ne ha stabilito il principio in via generale la sentenza della Corte di Cassazione n. 29.906 del 25.10.2021, affermando che “il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione”. Dunque, in base a questa sentenza, per escludere un pensionato pubblico o privato dall’adeguamento dell’assegno a seguito dei rinnovi contrattuali, i CCNL debbono esplicitamente prevedere che i rinnovi si applichino retroattivamente solo al personale ancora in servizio.

Non è il caso, ovviamente, dei pensionati ex dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono da tempo il ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali stabiliti per il triennio.

Con riferimento al CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27.01.2025, l’art. 31, comma 2, dispone che i benefici economici derivanti dagli incrementi degli stipendi tabellari “sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le norme vigenti… nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro”. Dunque, la norma del CCNL prevede espressamente, per tutti gli ex dipendenti collocati in pensione nel triennio di riferimento del CCNL, l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi stipendiali, mentre per quanto riguarda il TFS (c.d. “liquidazione”) il ricalcolo riguarderà solo il periodo ricompreso dal primo giorno del triennio fino al giorno del pensionamento.

Il pensionato ha anche diritto a percepire gli arretrati relativi al ricalcolo pensionistico ma solo dal 1.1.2024, in quanto gli anni 2022 e 2023 sono stati coperti dell’IVC. Con questa particolarità, però: a percepire gli arretrati dovrebbero essere solo quelli andati in pensione da settembre 2024, in quanto per quelli andati in pensione sino al 31.08.2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 sarebbe superiore agli arretrati maturati.

Rimane da dire solo sui tempi di adeguamento delle pensioni e di corresponsione degli eventuali arretrati, operazioni entrambe effettuate dall’INPS sulla base dei dati aggiornati forniti dalle AA.PP. di ex appartenenza, che vi provvedono molto tardi: ci sono sempre voluti degli anni, si spera che da oggi i tempi siano più ridotti.


Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati

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Fondo credito INPS: adesioni finalmente libere per i pensionati ed ex lavoratori pubblici

Circolare INPS con le nuove regole

Finalmente libere, e non più con i vincoli temporali di questi anni, le adesioni al c.d. “Fondo credito INPS”, come la nostra O.S. chiedeva da anni, in particolare dopo il via libera all’anticipo INPS del TFS.

Come noto, la “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” dell’INPS, più semplicemente conosciuta come “Fondo Credito”, è stata istituita con Legge n. 662/1996, ed è il soggetto erogatore di numerose prestazioni creditizie (mutui/prestiti) e sociali (welfare/sostegni vari/bandi di concorso) ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato e ai pensionati già dipendenti pubblici. Detto Fondo è finanziato con un contributo obbligatorio applicato: per i dipendenti, sul loro cedolino stipendiale (0,35% sulla retribuzione contributiva e pensionabile); per i pensionati che vi aderiscano, sulla loro pensione (0,15% dell’importo lordo) se però di misura pari o superiore al trattamento minimo.

Mentre però per i dipendenti pubblici l’iscrizione al Fondo è obbligatoria, per i pensionati è possibile solo sulla base di una adesione individuale, che sino ad ora poteva essere espressa solo al momento del collocamento in pensione (unica eccezione, l’apertura straordinaria dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022), passato il quale termine non era più possibile aderire al Fondo.

E’ la infelice sorpresa di tanti pensionati che, dopo il varo dell’anticipo INPS sul TFS, avrebbero voluto accedere a questa opzione, resa però impraticabile dalla mancata iscrizione al “Fondo Credito”. Da qui, la nostra ripetuta richiesta di liberalizzare per i pensionati i termini di iscrizione al “Fondo” fatta anche nell’incontro con il CIV (Comitato Indirizzo e Vigilanza) dell’INPS (vds. Notiziario FLP n. 16/2024).

Una richiesta che ora ha finalmente trovato realizzazione all’interno della legge 13.12.2024, n 203 recante disposizioni sul lavoro, che, all’art. 27 comma 1, ha disposto “l’apertura strutturale dei termini di adesione” da parte dei pensionati ex dipendenti pubblici.

E, a seguire, solo qualche giorno fa, l’emanazione da parte INPS della circolare recante indicazioni applicative della norma (circ. INPS n. 49 del 3.03.2025, qui allegata), che proviamo così a sintetizzare.

I destinatari sono: pensionati ex dip. pubbl. con pensioni erogate dalla Gestione Dip. Pubb. INPS; i pensionati di Enti Pubbl. con pensioni erogate da altri Enti o Casse; i Sottufficiali e Ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento; i dipendenti pubblici in attività non iscritti alla Gestione Dipp. Pubbl. INPS.

L’adesione al Fondo da parte di questi soggetti non ha più vincoli temporali, dunque è sempre possibile, ma una volta avvenuta, è irrevocabile. Riguarda i titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata e di inabilità, a condizione che, al momento del pensionamento, l’ultimo datore di lavoro rientrasse nelle Pubbliche Amministrazioni indicate nel Dlgs. n. 165/2001. Esclusi comunque i titolari di pensioni ai superstiti. Operativamente, l’adesione si effettua accedendo al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando il servizio “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.

I pensionandi devono presentare la richiesta entro l’ultimo giorno di servizio, per ottenere la continuità dell’iscrizione e avere subito i benefici; in caso diverso, si dovrà attendere 12 mesi.

Le nuove regole sull’adesione al Fondo Credito da parte dei pensionati ex dipendenti pubblici immaginiamo saranno accolti con soddisfazione da parte di quanti avrebbe voluto accedere alla possibilità di ottenere l’anticipo INPS sul TFS, notoriamente a condizioni più favorevoli di quelle offerte dagli istituti aderenti all’accordo Governo-ABI (Associazione Banche Italiane).

Ma un problema a tal riguardo c’è, come abbiamo già avuto modo di riferire in precedenti Notiziari.

La possibilità di ottenere l’anticipo sul TFS maturato ha registrato un primo blocco ad aprile 2024 (msg INPS n. 1628 del 25 aprile, per esaurimento delle risorse disponibili), ma permane purtroppo a tutt’oggi perché c’è una questione aperta con IL MEF, che ha incredibilmente connotato l’anticipo TFS come “spesa sociale” imponendone pertanto la non erogazione, mentre è in tutta evidenza un prestito erogato dal “Fondo Credito” che rientra dunque a pieno titolo nelle attività proprie del Fondo.

Ne ha parlato apertamente il Presidente del CIV INPS Roberto Ghiselli nel corso del convegno che CSE e altre sei Confederazioni hanno organizzato il 17 febbraio u.s. (si veda il Notiziario CSE n. 2/2025), aggiungendo che sono in corso interlocuzioni da parte dell’Istituto con il MEF, che si spera possano portare al superamento del blocco esistente, e alla riattivazione della possibilità di anticipo INPS.

A tal proposito, ribadiamo comunque che, se e quando questo dovesse avvenire, gli interessati all’anticipo INPS sul TFS dovranno esservi formalmente iscritti al Fondo Credito per potervi accedervi.

Seguiremo comunque da vicino questa vicenda, e ne daremo tempestivamente conto.

Ovviamente, sappiamo bene che la possibilità di accesso all’anticipo INPS rappresenta solo una opzione in più, ma non risolve di certo il problema di fondo: le pesanti e inaccettabili disuguaglianze tra pubblico e privato in materia di trattamento di fine rapporto, sia in corso di vita lavorativa, che ancor di più al momento del collocamento in pensione che, per gli ex lavoratori pubblici, prevede l’erogazione del TFS in tempi enormemente differiti (fino a sette anni!!!) e anche a rate (fino a tre!!”).

Da qui l’iniziativa unitaria, rivolta a tutti i lavoratori e pensionati pubblici e più in generale a tutti i cittadini, promossa da CSE e altre sei confederazioni sindacali (CGS, CGIL, UIL, COSMED, CIDA e CODIRP), articolata lungo tre direttrici (petizione da sottoscrivere su www.change.org; iniziative di sensibilizzazione sul tema, ultima delle quali il convegno interconfederale del 17 u.s. che ha registrato un ascolto davvero significativo; presentazione di 7 ricorsi in giudizio in 7 sedi diverse), che siamo convinti darà un contributo decisivo nel percorso che dovrà portare alla soluzione del problema.

Con l’occasione, in risposta ad alcune richieste di informazioni che ci sono nel frattempo prevenute, informiamo che l’INPS ha aggiornato le procedure on line per la presentazione delle domande di pensione 2025 per “Opzione donna”, “APE sociale” e “Quota 103”, che la legge di bilancio 2025 ha prorogato per l’anno in corso, e ha fornito le relative indicazioni operative con il messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025.

Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati

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La Corte Costituzionale dichiara legittimi i tagli sulla perequazione

Forse hanno prevalso le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici

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