Effetti paradossali di un contratto ai limiti della follia
LA FLP ha denunciato, al momento della mancata sottoscrizione, che il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali, oltre a tutti gli elementi negativi già evidenziati, prevede addirittura un salario a “gambero” con una riduzione di stipendio, a partire dal 1 gennaio 2019, per i lavoratori che avranno l’assegno perequativo.
Immediate si sono susseguite le smentite da parte dei sindacati sottoscrittori, contando sul fatto che, troppo spesso, i lavoratori si limitano a dar loro una “fiducia cieca”, non leggendo il testo contrattuale e, a volte, neanche il cedolino dello stipendio.
Certo, quanto da noi affermato era una notizia “incredibile”, in quanto mai verificatasi in un rinnovo contrattuale né in Italia né in Europa.
Ebbene, quanto da noi soli denunciato è stato, dopo i dovuti riscontri, giudicato talmente “sensazionale” da aver convinto l’autorevole quotidiano “Il Sole 24 Ore”, organo di stampa della Confindustria, a dedicagli addirittura la prima pagina e le successive 2 pagine, il 19 marzo (alleghiamo i testi integrali).
Anche il più autorevole giornale economico italiano scopre e afferma che “da gennaio 2019 si perde fino al 24% degli incrementi economici dei nuovi contratti”, stipulati per motivi elettorali prima delle elezioni del 4 marzo u.s., dopo 9 anni di blocco contrattuale, eliminato solo a seguito del ricorso alla Magistratura della FLP e della Sentenza della Corte Costituzionale.
Tra l’altro, dopo la diffusione nella scorsa settimana della video intervista della FLP, disponibile sulla home page del nostro sito internet www.flp.it oppure collegandovi direttamente su youtube tramite il seguente link: https://youtu.be/1hGoSq5jX7E, che illustra nel dettaglio l’imbroglio alla base dell’ “elemento perequativo”, oltre al Sole 24 ore, quasi tutta la stampa quotidiana (tra cui il Giornale e il Fatto Quotidiano) hanno spiegato la veridicità di quanto da noi affermato e coniato altri sinonimi, quale “contratto
a tempo”, “aumento a elastico” e “aumento a yo-yo”, per evidenziare l’incredibile novità contrattuale: un contratto che per motivi preelettorali (elezioni politiche e RSU) prima concede dei risibili aumenti economici e poi dopo pochi mesi li ritoglie senza che degli stessi ne resti alcuna traccia.
E sì … perché il fantomatico elemento perequativo non avrà alcun effetto e non sarà valido per il calcolo del TFS/TFR, dell’indennità di anzianità, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso.
Oltre al fatto che per la natura “perequativa” dell’aumento ballerino, a perdere di più sarà chi guadagna meno.
A questo punto ogni lavoratore attraverso il prossimo voto alleRSU potrà esprimere il proprio giudizio sia rispetto ai contenuti di questo contratto, sia dei sindacati che lo hanno sottoscritto, ma che stanno cercando di spacciarlo come il miglior (o l’unico) contratto possibile che cambierà la vita dei lavoratori statali.
Il voto alle RSU, infatti, non eleggerà solo i rappresentanti di ufficio, ma stabilirà anche la rappresentatività dei vari sindacati a livello nazionale.
Dare un voto ai sindacati che hanno firmato questo contratto, vuol dire sapere che per il futuro ci potranno essere ulteriori peggioramenti dei diritti e delle tutele dei lavoratori.
Abbiamo l’opportunità con il voto RSU di esprimere un parere sul Contratto firmato di recente: non perdiamo l’occasione.
Vi chiediamo di sostenere la FLP con il vostro voto per eleggere i candidati FLP nelle RSU e per inviare un segnale forte di volontà di cambiamento ai sindacati che hanno svenduto i diritti e le tutele dei lavoratori.
Il voto dato alla FLP è un investimento per la democrazia, la trasparenza, la giustizia, la soluzione dei problemi collettivi.
L’Ufficio Stampa FLP
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neanche un caffè!
RICORDIAMO CHE STIAMO PORTANDO AVANTI DEI RICORSI PILOTA PER FARCI RICONOSCERE UN INDENNIZZO PER I MANCATI RINNOVI CONTRATTUALI
per ilperiodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio ‘15)
SCARICA LA DIFFIDA PER INTERROMPERE I TERMINI PRESCRIZIONALI
Rispondendo alle richieste che ci sono pervenute da molti lavoratori, ribadiamo nuovamente che le azioni giudiziarie che stiamo portando avanti (cd. ricorsi pilota), aprono la possibilità futura ANCHE per tutti coloro che non hanno aderito alla nostra iniziativa del ricorso alla CEDU, di poter rivendicare la richiesta dell’indennizzo, se le decisioni dei giudici favoriranno tale possibilità.
Per coltivare questa possibilità è importante però interrompere i termini di prescrizione per la richiesta dell’indennizzo, e per questo ricordiamo che è disponibile per tutti i lavoratori un fac-simile di diffida da inviare alla propria amministrazione di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi da conservare per un uso futuro.
Per scaricare il fac-simile è sufficiente cliccare sul link http://www.ricorsocgs.it e compilare una maschera con i propri dati, che permetterà di ricevere sulla propria e-mail la diffida personalizzata e già pronta per essere spedita.
Riportiamo nuovamente l’aggiornamento dello stato dei ricorsi pilota, contenenti le date delle prossime udienze, finalizzati ad ottenere un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio 2015).
AGGIORNAMENTO RICORSI PILOTA
Tribunale di- Firenze – R.G. 1785/2017 – giudice: dott. Taiti Fissata la prima udienza all’11 aprile 2018 Tribunale di Foggia – R.G. 4347/2017 – giudice: dott. Simonelli All’udienza del 16 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 aprile 2018 Tribunale di – Napoli – R.G. 14351/2017 – giudice dott. Pellecchia All’udienza del 10 gennaio 2018 è stata rinviata la discussione al 18 aprile 2018 Tribunale di Roma – R.G. 21662/2017 – giudice: dott. Conte All’udienza del 30 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 19 aprile 2018 Tribunale di – Ravenna – R.G. 618/2017 – giudice: dott. Bernardi All’udienza del 14 dicembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 febbraio 2019
Ricordiamo infine, che nei ricorsi pilota è stata formulata anche una domanda diretta ad ottenere la stipula del CCNL per diversi periodi e, da ultimo, anche per il periodo di sei mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015 e fino alla fine del 2015, che i confederali e alcuni sindacati autonomi hanno barattato facendo decorrere i già miseri arretrati dal 1 gennaio 2016.
ATTENZIONE: i 25.000 colleghi che hanno partecipato alla nostra iniziativa del ricorso CEDU non dovranno fare nulla (se non attendere gli esiti delle ulteriori azioni messe in campo) in quanto già hanno provveduto ad inviare le diffide nei mesi scorsi secondo le istruzioni ricevute dal nostro centro gestionale del ricorso.
La Segreteria Generale FLP
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Collegati al nostro sito e vedi la registrazione dell’intervista, 17 MINUTI DI VIDEO INTERVISTA PER SAPERE E PER NON DIMENTICARE TUTTE LE STORTURE CHE IL NUOVO CONTRATTO FIRMATO DA CGIL, CISL, UIL, UNSA E CONFINTESA CI HA RISERVATO
Da oggi è disponibile sulla home page del nostro sito internet www.flp.it la videoregistrazione di un’intervista rilasciata dalla FLP che spiega i tratti salienti del nuovo contratto nazionale di lavoro delle Funzioni Centrali e i motivi alla base della nostra scelta di non sottoscrivere questo contratto.
Abbiamo deciso di pubblicare un video sotto forma di intervista, oltre che per confutare le false informazioni che i sindacati firmatari di questo pessimo contratto stanno veicolando nella speranza di rabbonire i lavoratori, anche e soprattutto per offrire il massimo di informazione sulle proposte che abbiamo rappresentato al tavolo negoziale e che, ove accolte, avrebbero permesso di poter sottoscrivere un contratto vero dopo un decennio di blocco contrattuale.
Noi come FLP, continuiamo e continueremo imperterriti a contrastare questo modo di agire che appartiene oramai a un mondo (sindacale) destinato a cambiare per non sparire, così come è stato già e sta accadendo per i partiti a livello politico.
Invitiamo tutte le nostre strutture a dargli la massima diffusione, non solo sui siti, ma anche sui social.
La video registrazione la potete vedere anche collegandovi direttamente su youtube tramite il seguente link: https://youtu.be/1hGoSq5jX7E.
Buona visione.
L’Ufficio Stampa FLP
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L’Inps, in ottemperanza alla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con la circolare n. 34 del 23.02.2018 che si allega, fornisce le istruzioni, con sostanziose novità, per richiedere il beneficio di accesso all’indennità APE Sociale, che, si ricorda, è un trattamento assistenziale e che è sperimentale fino al 31 dicembre 2018 . Ecco i dettagli:
Lavoratori a tempo determinato
Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale relativo ai soggetti in stato di disoccupazione (art. 1, comma 179, Lett. a), L. 232/2016) può essere presentata anche da quei lavoratori che siano in disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato e abbiano:
nei 36 mesi precedenti la scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro svolto almeno 18 mesi di lavoro dipendente subordinato (anche non continuativi). A tal fine non si allega documentazione, bensì è cura delle sedi Inps procedere alla verifica attraverso le comunicazioni Unilav;
concluso, da almeno 3 mesi, di godere per intero della prestazione di disoccupazione spettante, e mantengono lo status di disoccupato.
Parenti e affini secondo grado
Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale può essere richiesta anche da un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado (art. 1, comma 179, lett. b), L. 232/2016) che assiste da almeno sei mesi un soggetto convivente con handicap grave (L. 104/92). Il richiedente – parente di secondo grado o un affine di secondo grado che assiste da almeno sei mesi il convivente con handicap – deve realizzare le specifiche condizioni previste dalla norma, che devono essere espressamente dichiarate in sede di domanda. Le condizioni devono permanere fino all’accesso al beneficio.
Attività gravose – durata continuativa
Dal 1° gennaio 2018 la domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale, per quanti svolgono attività gravose (art. 1, comma 179, lett. d), L. 232/2016) ai fini della valutazione della continuità dell’attività gravosa svolta è necessario che al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso, il soggetto abbia realizzato una delle seguenti condizioni:
svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
svolga o abbia svolto negli ultimi sette anni, almeno sei anni di attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo dei sette anni o nei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, sono buoni:
contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro, con svolgimento di attività c.d. gravosa (es. malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
Attività gravose – nuove categorie
Dal 1° gennaio 2018 alle 11 categorie di lavoratori gravosi ammesse alla domanda di riconoscimento per l’accesso al beneficio dell’APE Sociale, già previste nel 2017 (art. 1, comma 179, lett. d), L. 232/2016) se ne aggiungono le seguenti 4 nuove categorie:
N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
In merito agli operai dell’agricoltura l’anno di contribuzione è costituito da 156 contributi giornalieri e nel computo sono utili anche i periodi in cui sia stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.
Con la nota Enapa n. 9 del 1° marzo u.s. abbiamo provveduto a trasmette il D.M. contenente le professioni rientranti nella lettera N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca ed i relativi codici Istat identificativi.
Tariffazione Inail
Dal 1° gennaio 2018 la tariffazione Inail inferiore al 17 per mille non è più richiesta.
Lavoratrici con figli
Per le lavoratrici con figli che richiedono domanda di riconoscimento per l’accesso all’APE Sociale potranno fare richiesta con un requisito contributivo ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Pertanto:
il requisito dei 30 anni di contribuzione (per le categorie delle lett. a), b) e c) potrà essere ridotto al massimo nel caso di due figli a 28 anni di contribuzione;
il requisito dei 36 anni di contribuzione (per la categoria della lett. d) potrà essere ridotto al massimo nel caso di due figli a 34 anni di contribuzione.
Presentazione domande di accesso
I tempi di presentazione della domanda di riconoscimento per l’accesso all’APE Sociale nel 2018 sono così cadenzati:
entro il 31 marzo 2018 – con risposta Inps entro 30 giugno 2018;
entro il 15 luglio 2018 – con risposta Inps entro 15 ottobre 2018;
entro il 30 novembre 2018 – con risposta Inps entro 31 dicembre 2018;
Decorrenza APE Sociale
Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di Bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Incremento speranza di vita
Considerato quanto disposto dall’art. 1, commi 147 e 148 combinato con quanto disposto dal comma 150, della L. 205/2017 (v. circolare Enapa n. 1-bis/2018) l’incremento alla speranza di vita pari a 5 mesi, previsto dal 2019, non si applicherà a coloro che nel 2018 accederanno all’APE Sociale lett. d) (art. 1, comma 179, L. 232/2016) e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento una professione c.d. gravosa.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
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