DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221 –G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017)
ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 13/01/2018
Il provvedimento, adottato a seguito della Riforma della Pubblica Amministrazione (Dlgs 75/2017), fissa le regole per lo svolgimento degli accertamenti per i dipendenti pubblici assenti per malattia a seguito della creazione del Polo Unico sulle visite fiscali in capo all’INPS dallo scorso 1° settembre 2017.
La visita fiscale può essere disposta d’ufficio dall’Inps o su richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’istituto di previdenza.
La novità principale riguarda però lo svolgimento delle visite con l’espressa previsione che possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale allo scopo di rafforzare i controlli sugli abusi. Insomma si apre alla possibilità di bussare alla porta del dipendente assente anche due o più volte, una novità assoluta per il pubblico. La visita si ripeterà soprattutto nei casi di ‘alert’, ovvero quando il cervello informatico dell’Inps segnalerà un sospetto. Resta fermo, inoltre, il principio secondo il quale la visita scatta sin dal primo giorno se l’assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative.
FASCE DI REPERIBILITÀ
Il suddetto Decreto avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e avrebbe dovuto definire al contempo le modalità per le visite fiscali. Avevamo avuto indirettamente sentore sul fatto che la Funzione Pubblica sembrava non intendesse seguire questa strada attraverso la lettura del parere del Consiglio di Stato (parere n. 1939 del 9.09.2017) sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che prevedeva il mantenimento dello status quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (“quattro ore” complessive di reperibilità per i privati, ben “sette” invece per i pubblici), che la Madia aveva giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli nel Pubblico Impiego.
Ebbene, la lettura dell’art. 3, comma 1, del Decreto conferma “per i dipendenti delle PP.AA. le fasce di reperibilità secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00”, mentre il successivo comma 2 precisa che “sussiste l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Ci chiediamo: per quanto riguarda il settore privato, permangono le differenze?
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità’ i dipendenti per i quali l’assenza è’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Riportiamo quanto previstodall’art. 39 “Assenza per malattia”, del nuovo CCNL Funzioni Centrali, (non firmato dalla FLP),nello specifico dai commi:
L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza;
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito;
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti;
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
RICORDIAMO CHE IL LAVORATORE ASSENTE, SENZA ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE, E’ SOGGETTO AD APPOSITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
Sempre dal citato nuovo CCNL Funzioni Centrali “Titolo VI, Responsabilità Disciplinare, Art. 62, Codice Disciplinare, c. 3, lett. a)”
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001.
VISITA AMBULATORIALE
Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale dovrà rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. La visita ambulatoriale è disposta anche in caso di mancata accettazione dell’esito della visita da parte del lavoratore (nel qual caso il lavoratore è tenuto ad eccepire il dissenso rispetto alle risultanze del verbale al momento dello svolgimento della visita) o di mancata firma del verbale.
Altra precisazione contenuta nel decreto riguarda la guarigione anticipata. Per rientrare al lavoro prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Si rammenta che dalla Riforma delle visite fiscali restano esclusi il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario). Inoltre non potranno essere sottoposti ad accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale la cui competenza è dell’INAIL.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
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Un sindacato diviso genera il peggior contratto degli ultimi 30 anni. Cancellati anche i diritti fondamentali della persona.
L’arroganza dei soliti sindacati che si ritengono ancora potenti e autosufficienti viene schiacciata dalla fermezza del Presidente dell’Aran che vede il bluff e scrive da solo il contratto!
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ottenuta dalla FLP dopo tre anni di azioni giudiziarie, che ribadiva il diritto alla contrattazione per i dipendenti pubblici e obbligava il Governo, dopo 8 anni di blocco, a rinnovare i contratti del pubblico impiego, abbiamo dichiarato la piena disponibilità ad un percorso unitario con CGIL, CISL e UIL, consci del fatto che solo con azioni unitarie avremmo potuto contrastare un Governo forte ed arrogante contro i dipendenti pubblici e riuscire a rinnovare positivamente i contratti pubblici.
Abbiamo partecipato ad azioni e manifestazioni unitarie per il rinnovo dei contratti, condividendo le varie iniziative proposte, che hanno portato ad una unità di obiettivi tra i lavoratori (più che tra i vertici sindacali) e scosso la politica e l’opinione pubblica, aizzata dai vari Governi in tutti questi ultimi anni contro i dipendenti pubblici.
Unità sindacale interrotta dall’accettazione di CGIL, CISL e UIL di firmare l’accordo del 30 novembre 2016, voluto da Renzi quale spot elettorale al referendum sulla riforma costituzionale, illudendosi che i pochi impegni ivi contenuti sarebbero almeno stati rispettati modificando la legge Brunetta.
Illusione presto svanita, osservando le poche modifiche legislative apportate dal Governo e dal Parlamento alla normativa “Brunetta”, e, peggio ancora, leggendo la direttiva inviata all’ARAN dal Ministro Madia per il rinnovo dei contratti pubblici, che imponeva di peggiorare le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici, eliminare di fatto la contrattazione sindacale, accentuare le sanzioni disciplinari e ridurre i diritti, compresi il diritto alla salute e alle cure mediche.
Superando le divisioni e le sterili e inutili puntualizzazioni sulle strategie passate seguite (e cioè che non fosse possibile di fronte all’onnipotente e vendicativo Renzi comportarsi diversamente), abbiamo proposto a tutti i sindacati di trovare una strategia comune per avere più forza al tavolo contrattuale.
A partire dal rifiutare l’ignobile formulazione dell’articolo 35 del CCNL che elimina il diritto alla salute e alla vita dei lavoratori, consentendo loro solo 18 ore all’anno per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro“, eliminando la possibilità di ricorrere in questi casi all’istituto della malattia.
Proposta rifiutata ancora una volta da CGIL, CISL e UIL, che hanno concentrato tutta la loro azione sul disperato bisogno di firmare un contratto, ad ogni costo e senza nessuna riserva, entro fine anno, per evitare di dover spiegare ai lavoratori il fallimento della loro strategia in occasione delle prossime RSU.
Posizione debolissima nei confronti dell’Aran per sedersi ad un tavolo di trattative e, soprattutto, per poter modificare quanto contenuto nella direttiva Madia!
Anzi il Presidente dell’Aran, da bravo tecnico e da capace analista politico, ha deciso di dimostrare di essere in grado di eseguire alla lettera le disposizioni ricevute per iscritto dal vertice politico, evidenziando, soprattutto in una fase politica estremamente incerta, di poter essere utile a qualsiasi Governo e forza politica che risulterà vincente dopo le prossime elezioni.
E, vista la totale assenza di interlocutori in grado di interagire, ha scritto praticamente da solo il contratto, sottoponendolo ai sindacati per la sottoscrizione.
Nei saltuari incontri il Presidente dell’Aran ha visto il bluff dei sindacati, e, avuto conferma che avrebbero firmato in ogni caso, ha rigettato ogni modifica all’impianto del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ancorché su tale punto CGIL, CISL e UIL avessero cercato interventi politici, rifiutando anche aperture verbali del Ministro Madia a possibili modifiche, laddove non fossero state messe per iscritto.
Il modo migliore per affermare la propria capacità negoziale e mantenere il proprio incarico indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni politiche.
Nei due giorni scarsi di trattativa si è limitato a far illustrare il contratto e a raccogliere le osservazioni e richieste di modifiche, per lo più formulate da FLP e dagli altri sindacati che alla fine non hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto.
Alla fine dei due giorni, è riuscito a dividere anche CGIL, CISL e UIL, e visto che l’unica modifica chiesta dalle stesse OO.SS. era il ritorno alle relazioni sindacali prima della modifica Brunetta, ha deciso non di vincere ma di STRAVINCERE, non modificando neanche le parti che pur messe nella bozza di contratto, era pronto a eliminare o modificare.
È ovvio che ora Governo e sindacati firmatari CGIL, CISL, UIL e Confsal-Unsa, per i quali sono bastate poche settimane di (finte) trattative per cancellare – con la firma apposta nella notte del 22 dicembre – non solo il diritto alla contrattazione, ma anche i diritti fondamentali della persona, dovranno cantare vittoria e sperare, mettendo in campo tutti i mezzi mediatici, che i lavoratori ci credano e votino per loro alle prossime elezioni politiche e a quelle delle RSU.
D’altronde per alcuni il mantenimento del proprio potere, del proprio incarico, del proprio trattamento economico è l’unica cosa fondamentale da salvaguardare. Tutto il resto sono sciocchezze e favole buone da raccontare ai bambini.
NOI LA PENSIAMO DIVERSAMENTE!
Pensiamo che le parti datoriali e sindacali, e coloro che li rappresentano, possano trattare su quasi tutto: soldi, organizzazione del lavoro, relazioni sindacali, ecc., e in queste trattative ognuno fa valere la propria forza, capacità e abilità per giungere al miglior risultato per la parte rappresentata. NON SUL DIRITTO ALLA SALUTE E SULLA VITA UMANA!
Riteniamo, infatti, che ciascuno dei partecipanti alle trattative (sia di parte datoriale che sindacale), indipendentemente dall’incarico, dal potere, dall’aspetto economico che ne deriva, debba ricordarsi di essere prima di tutto un essere umano.
E questo comporta che se un essere umano ha coscienza che dalle proprie azioni potranno derivare ansia e disperazione in migliaia di persone sofferenti, impedendo loro il diritto alla salute e in alcuni casi anche alla vita, può anche decidere di vincere o stravincere e mantenere o rafforzare i suoi incarichi, il suo potere, il suo trattamento economico, ma rischia di perdere qualcosa di molto più importante: LA SUA ANIMA !!!
Il SEGRETARIO GENERALE Marco Carlomagno
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definiti sulla base dell’indice di rivalutazione provvisorio 1,1%
Si informa che l’Inps con circolare n.186 del 21.12.2017, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sui quali influisce la rivalutazione di perequazione automatica annuale.
Sulla base del decreto del 20 novembre 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. n. 280 del 20 novembre 2017, le percentuali di perequazioni automatiche da attribuire sono:
Anno 2018: l’aumento di perequazione automatica previsionale è pari a 1,1%;
Anno 2017: la variazione definitiva di perequazione automatica è stata pari a 0,0%
IMPORTI PROVVISORI DEI TRATTAMENTI PIU’ COMUNI, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016
Trattamento minimo
€ 507,42 (mensili)
€ 6.596,46 (annui)
Pensioni Sociali
€ 373,33 (mensili)
€ 4.853,29 (annui)
Assegno Sociale
€ 453,00 (mensili)
€ 5.889,91 (annui)
Invalidità civili
€ 282,55 (mensili)
€ 4.853,29 (annui)
totali – ciechi – sordomuti
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
Per il 2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si effettua secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, L. 448/1998) come da tabella
dal
Fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
1° gennaio 2018:
Fino a 3 volte il TM
100
1,100 %
–
1.505,67
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
1.505,68
1.506,49
1.522,23
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM
95
1,045 %
1.505,68
2.007,56
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
2.007,57
2.011,94
2.028,54
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
75
0,825 %
2.007,57
2.509,45
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.509,46
2.516,31
2.530,15
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
50
0,550 %
2.509,46
3.011,34
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
3.011,35
3.012,99
3.027,90
Oltre 6 volte il TM
45
0,495%
3.011,35
–
(Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente)
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Il contributo di solidarietà introdotto dalla Legge Fornero (art. 24, comma 21, L. 214/2011) che operava sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il T.M. cessa la sua applicazione.
NUOVI REQUISITI ANAGRAFICI
Dal 2018 il requisito anagrafico si allinea per tutte le tipologie di lavoratori e diventa:
pensione di vecchiaia 66 anni e 7 mesi;
assegno sociale 66 anni e 7 mesi.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, nelle norme dell’effettuazione delle visite e relativo iter di verifica, continuano ad essere corrisposte ai minorati civili e alla pensione con handicap (art. 25, comma 6bis, L. 114/2014).
Per ulteriori informazioni, si allega la circolare INPS n.186.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
Come se non bastasse lo scenario assolutamente negativo derivante ai fini economici dall’accordo del 30 novembre 2016 tra Governo e CGIL, CISL, UIL CONFSAL che come ormai tutti sanno ha previsto un “incremento economico” del tutto insoddisfacente non solo a recuperare gli anni di blocco contrattuale, ma anche il triennio 2016/2018 (pochi spiccioli che se va bene, decorreranno solo dal 2018), l’Aran nella riunione del 6 dicembre 2017 ha presentato una bozza di articolato di Contratto che definire irricevibile è poco.
Una mera riscrittura, molto spesso addirittura limitativa e peggiore delle stesse norme che in questi anni i diversi governi che si sono succeduti hanno voluto per penalizzare i lavoratori pubblici e metterli alla gogna come se fossero uno dei peggiori mali di questo Paese.
Norme che come sappiamo hanno inasprito le sanzioni disciplinari, limitato il diritto alla salute ed alle cure mediche, alla formazione, allo studio, alla partecipazione, alla carriera ed al riconoscimento delle professionalità.
E così l’Aran pensa di ottenere tutto questo addirittura con il consenso esplicito del sindacato che dovrebbe recepirne gli inaccettabili contenuti all’interno del Contratto nazionale di lavoro (e temiamo che su questo abbia, purtroppo, già ottenuto un sostanziale avallo).
Inoltre nessun accenno viene fatto sulle questioni relative all’ordinamento professionale ed alle carriere che non verrebbero in alcun modo inserite nel CCNL, mentre invece è in arrivo un’ulteriore limitazione sulle materie oggetto di partecipazione sindacale come l’orario e l’organizzazione del lavoro.
In buona sostanza queste materie cosi importanti per le lavoratrici ed i lavoratori per coniugare i tempi di vita e di lavoro verrebbero sottratte alla negoziazione integrativa e territoriale e lasciate nella gestione unilaterale dei Direttori degli Uffici.
Che considerati gli ambiti assolutamente indefiniti e generici previsti dalla bozza creeranno notevoli differenziazioni tra le diverse realtà e non offriranno alcuna garanzia di reale rispetto dei diritti.
Anche su questo, quindi, un notevole arretramento rispetto ai contratti vigenti, con buona pace di chi all’indomani del 30 novembre 2016 aveva strombazzato non solo di avere ottenuto il rinnovo dei contratti (falso), ma che aveva anche conquistato il superamento delle norme volute da Brunetta negli scorsi anni.
Infine, altra perla, non sono previste le specifiche sezioni contrattuali, pur indicate nell’Atto di indirizzo, con il risultato di omogeneizzare al ribasso tutte le attuali situazioni previste dai diversi contratti confluiti nelle Funzioni centrali (Agenzie fiscali, Enti Pubblici non Economici, Enti ex art, 70 e Ministeri).
Insomma, dopo nove anni con questo “contratto” non ci riconoscono quanto perso in questi anni in termini di potere di acquisto, non viene affrontato il problema delle professionalità e della necessità di un loro riconoscimento, vengono recepite e “contrattualizzate” le peggiori nefandezze contro i diritti e la dignità dei lavoratori, vengono azzerate le diverse specificità che in questi anni erano comunque emerse nelle diverse Amministrazioni.
Un contratto a perdere che ove firmato così com’è costituirebbe anche un incredibile precedente per gli anni a venire.
L’Aran e i soliti noti stanno preparando un blitz per i giorni immediatamente antecedenti le feste natalizie, in cui l’attenzione è fatalmente minore e possono passare con più facilità messaggi più generici e rassicuranti in merito all’avvenuto rinnovo contrattuale.
Faremo di tutto per impedire che avvenga questo scempio, e ove ciò avvenisse, non esiteremo a denunciare puntualmente e con decisione chi ancora una volta ha tradito chi dovrebbe rappresentare.
DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221 –G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017) ENTRATA IN […]
Un sindacato diviso genera il peggior contratto degli ultimi 30 anni. Cancellati anche i diritti fondamentali della persona. L’arroganza dei soliti sindacati che si ritengono ancora potenti e autosufficienti viene schiacciata dalla fermezza del Presidente dell’Aran che vede il bluff e scrive da solo il contratto! Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ottenuta dalla FLP […]
definiti sulla base dell’indice di rivalutazione provvisorio 1,1% Si informa che l’Inps con circolare n.186 del 21.12.2017, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sui quali influisce la rivalutazione di perequazione automatica annuale. Sulla base del decreto del 20 novembre 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con […]
E PREPARA UN AMARO REGALO DI NATALE AI LAVORATORI Come se non bastasse lo scenario assolutamente negativo derivante ai fini economici dall’accordo del 30 novembre 2016 tra Governo e CGIL, CISL, UIL CONFSAL che come ormai tutti sanno ha previsto un “incremento economico” del tutto insoddisfacente non solo a recuperare gli anni di blocco contrattuale, […]
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